Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22527 del 09/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 09/08/2021), n.22527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8609-2018 proposto da:

COOPSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, GIACINTO

FAVALLI;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA,

195, presso lo studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO PINI, ANNITA

CERULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/09/2017 R.G.N. 5/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

MARIO visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’8 settembre 2017, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova e rigettava l’opposizione proposta da Coopservice Soc. coop. p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da S.R., con il quale questi chiedeva la condanna della Società al pagamento degli importi non corrisposti a titolo di ultima tranche degli aumenti contrattuali di cui al CCNL per il settore trasporto merci-industria del 10.12.2010, nonché a titolo di aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del medesimo CCNL stipulato l’1.8.2013 per il periodo 1.6.2013/30.9.2014.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che thema decidendum era rimasto circoscritto alla debenza della differenza tra gli aumenti contrattuali, di cui al rinnovo del CCNL trasporto merci-industria dell’1.8.2013 e la somma di Euro 400,00 che (all’esito della trattativa che aveva portato alla sottoscrizione in data 8.5.2015 del rinnovo del predetto CCNL, cui già erano pervenute soltanto alcune delle sigle sindacali firmatarie di quel contratto, da parte dell’organizzazione sindacale cui aderiva la Società datrice) era stata riconosciuta ai lavoratori delle imprese iscritte a quella organizzazione sindacale, a titolo di una tantum, ad integrale copertura del periodo 1.1.2013/30.4.2015 di mancata applicazione del contratto già rinnovato, al quale solo successivamente era stata manifestata adesione, spettante quella differenza ai sensi dell’art. 36 Cost., rappresentando i minimi contrattuali stabiliti in sede di rinnovo il parametro di riferimento per l’equa retribuzione nell’ambito del settore e comunque per aver la Società continuato a dare applicazione al contratto collettivo in questione implicitamente accettando il suo rinnovo sulla base del c.d. “rinvio dinamico”.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, S.R..

Atene more dell’udienza di discussione, il Procuratore generale ha fatto pervenire la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Stante l’evidente pregiudizialità logica, va, innanzitutto esaminata l’eccezione preliminare, sollevata dal controricorrente circa l’improcedibilità del ricorso per non essere stato questo notificato al nuovo difensore medio tempore nominato, che, peraltro, va rigettata per essere stata la notifica del ricorso correttamente eseguita nei confronti di altro codifensore espressamente indicato quale domiciliatario.

Venendo ora all’esame dei motivi di ricorso è a dirsi come, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. nonché artt. 2070 e 1372 c.c., imputa alla Corte territoriale la non corretta applicazione del principio costituzionale dell’equa retribuzione, da ritenersi, viceversa, osservato, in considerazione dell’intervenuta stipula in data 8.5.2015 di un nuovo contratto collettivo, tra distinti soggetti sindacali, a ciò legittimati in base al principio della libertà sindacale, recante una diversa disciplina in materia di trattamento economico per i lavoratori delle imprese aderenti all’organizzazione firmataria, disciplina destinata a costituire, nell’ambito categoriale delineato tra le parti, il parametro di determinazione dell’equa retribuzione ai sensi dell’invocata norma costituzionale.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322,1362 e 2697 c.c., la Società ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in base al quale la perdurante applicazione del CCNL trasporto merci-industria risultante dalle buste paga, attestanti peraltro il pagamento dei minimi contrattuali nella misura antecedente al rinnovo del 2013 fino al rinnovo del 2015 stipulato dall’organizzazione sindacale cui la Società risultava iscritta, rifletterebbe l’adesione implicita all’originario rinnovo in virtù del c.d. “rinvio dinamico”.

L’impugnazione proposta, che al di là della sua articolazione sugli esposti due motivi, è essenzialmente volta a disconoscere l’obbligo della Società ricorrente all’osservanza dei minimi contrattuali previsti dall’accordo di rinnovo del CCNL trasporto merci-industria dell’1.8.2013 per non aver la Società medesima neppure implicitamente aderito a quel contratto dandovi di fatto applicazione per essersi viceversa attenuta, come le era d’ obbligo stante la sua iscrizione all’organizzazione sindacale firmataria, alla disciplina collettiva posta con l’accordo di rinnovo del predetto CCNL stipulato l’8.5.2015 e volta a remunerare il periodo di mancata copertura del periodo 2013/2015 conseguente al ritardo nella chiusura della trattativa con l’erogazione della prevista una tantum di Euro 400,00, merita accoglimento, risultando il convincimento della Corte territoriale circa l’adesione per rinvio dinamico all’originario rinnovo non adeguatamente fondato, in quanto desunto dal mero richiamo nelle buste paga del riferimento alla disciplina del CCNL trasporto merci-industria, senza ulteriori specificazioni, così prescindendo dall’accertamento dell’effettiva applicazione dei minimi retributivi come di altri istituti, il solo idoneo ad attestare l’effettiva applicazione della disciplina del CCNL rinnovato e l’adesione per rinvio dinamico al medesimo;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021

 

 

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