Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22527 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/11/2016), n.22527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15396/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 122,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MICALI giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 6.3.2015, la Corte di appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da M.M. – che aveva avanzato domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, azionato in via giudiziale il (OMISSIS) – riconoscendone il diritto al beneficio richiesto con decorrenza dal (OMISSIS), in conformità alle conclusioni peritali. A seguito di gravame proposto dall’ assistita, espletata nuova ctu medico legale, il giudice del gravame perveniva alla indicata pronunzia, disponendo la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione della detta decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione a due motivi. L’INPS ha resistito con controricorso. MEF è rimasto intimato.

Con il primo motivo, si censura la sentenza della Corte di Messina per violazione di norme di diritto, sul rilievo che la Corte del merito, pure avendo pienamente riconosciuto le ragioni dell’assistita in ordine alla sussistenza dei requisiti utili al riconoscimento del beneficio invocato e quindi condannato l’istituto al pagamento della prestazione come per legge dal giugno 2011, ha errato nel dichiarare la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, senza dare alcuna contezza di quest’ultima statuizione, pure essendo stata la decorrenza del beneficio fissata da data anteriore al giudizio di gravame. Non sussistendo nè una soccombenza reciproca, nè altri giusti motivi, nè tantomeno gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, dovevano ritenersi violati gli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che il capo della decisione impugnato era da ritenere erroneo.

Con il secondo motivo, si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancanza di ogni ricostruzione del ragionamento seguito per giungere alla statuizione finale in materia di spese, assumendosi che non sono indicate le gravi e/o eccezionali ragioni per la compensazione.

Le censure sono da ritenere infondate.

Dell’art. 92 c.p.c., comma 2, prevedeva: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Tale disposizione è stata sostituita dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (art. 2, comma 1), in vigore dal 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr., L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51), con la previsione “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.

La previsione anzidetta è stata, a sua volta, successivamente, sostituita dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo tale data (L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1), con quella “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Nella specie il giudizio di primo grado è stato instaurato il (OMISSIS), ossia prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, sicchè deve ritenersi applicabile ratione temporis la disciplina di cui alla L. n. 263 del 2005 cit..

Va premesso che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 6259 del 18/03/2014). Nella specie correttamente si è dato risalto all’esito complessivo della lite, e la decisione impugnata non viola il precetto di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, in vigore dal 1 marzo 2006, che, modificando l’art. 92, comma 2, ha stabilito che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre giuste ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Ciò comporta invero che la compensazione delle spese è subordinata alla presenza di tali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente in motivazione.

Il giudice di appello ha compensato le spese del doppio grado, in considerazione della stabilita decorrenza del beneficio, che fu parzialmente favorevole all’odierno ricorrente, con motivazione idonea ad estrinsecare le ragioni sottostanti la statuizione.

Il provvedimento contiene la esplicitazione delle giuste ragioni che, in assenza della reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese e tale provvedimento è conforme al principio secondo cui “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la “soccombenza” costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (Cass. n. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009, 7307/2011).

Quanto al secondo motivo deve aggiungersi che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)” (par. 14.6).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la compensazione è stata disposta sulla base del riferimento al criterio suindicato, della posteriore decorrenza del beneficio rispetto all’epoca della domanda amministrativa. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

Si propone pertanto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, il rigetto del ricorso, da trattarsi in sede camerale”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni di quest’ultima e concorda, pertanto, sul rigetto del ricorso.

Sussistono le condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esonero della M. dal pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, emergendo dalla dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente in calce al ricorso che i redditi percepiti nell’anno precedente a quello del deposito dello stesso sono inferiori ai limiti previsti dalla norma richiamata, onde alcuna condanna alle spese deve essere disposta in capo alla parte soccombente.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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