Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22526 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23878-2013 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso 1a

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROBERTA CANNAROZZO FAZZARI;

– ricorrente –

contro

F. PONTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANGELO CUVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2012 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che il Comune di Palermo propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza n. 92/24/12, depositata il 10/7/2012, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che ha accolto, compensando le spese processuali, l’appello della F. Ponte s.p.a., avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto l’impugnazione della cartella di pagamento per tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), anno 2006, emessa dal Comune di Palermo, relativamente all’esercizio alberghiero (OMISSIS);

che il Giudice di appello, in particolare, rileva che, a seguito dell’attivazione della procedura di rimborso/sgravio della Tarsu 2006, la somma dovuta era stata rideterminata, applicando le tariffe vigenti nell’anno 2005, e che tanto non soddisfaceva integralmente le ragioni della contribuente, essendo anche tali tariffe più elevate rispetto a quelle previste per le abitazioni private, ragion per cui non era cessata la materia del contendere tra le parti, ha ritenuto illegittima, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi, rispetto a quelli adibiti a civile abitazione, in assenza, nel Regolamento adottato dal Comune di Palermo, di motivazione idonea a giustificare l’applicazione di maggiori tariffe alla categoria degli esercizi alberghieri, trattandosi di atto generale che il giudice tributario può disapplicare, in quanto illegittimo, affermava che “per le collettività e convivenze come per gli esercizi alberghieri, vada applicata la tariffa applicata per le abitazioni”;

che l’intimata società resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che ricorrente Comune deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, giacchè la CTR ha ritenuto che tale disposizione contempli in un’unica categoria locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri, laddove il Regolamento del Comune di Palermo, approvato con Delib. Consiglio Comunale 26 febbraio 1997, art. 68 sulla base del quale è stato predisposto il ruolo Tarsu, del tutto legittimamente ha determinato la tassa dovuta da ciascuna classe di contribuenza, tenendo conto della maggiore capacità di produrre rifiuti che hanno gli alberghi rispetto alle civili abitazioni, inserendo i primi in una categoria distinta e tassabile con una diversa misura tariffaria;

che il motivo è fondato e merita accoglimento;

che la censura investe il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, in relazione alla contestata applicazione, da parte del Comune di Palermo, agli immobili adibiti ad alberghi, rispetto a quelli adibiti a civile abitazione, di tariffe differenti, ed alla idoneità – contestata dalla contribuente – di una motivazione basata sul dato di comune esperienza della maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto alle civili abitazione;

che, invero, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 8, sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali, per cui legittimamente un Comune può introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza – quella domestica e quella non domestica – e in tal senso si è espressa questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 16175/2016, secondo cui ” In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69,comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.” (cfr. anche Cass. n. n. 12859/2012; n. 302/2010; n. 13957/2008; n. 5722/2007);

che, inoltre, quanto alla rilevata mancanza di una motivazione specifica di detti scostamenti, la sentenza trascura di considerare il principio secondo cui, “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65 poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post”, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.” (Cass. n. 7044/2014; n. 22804/2006);

che la contribuente deduce, in via subordinata, la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto ove si ammettesse, nel caso della Tarsu, la possibilità di applicazione di tariffe differenziate senza che tale diversificazione venga ancorata a coefficienti di produttività di rifiuti, si introdurrebbe un inammissibile principio di capacità contributiva presunta del contribuente e si violerebbe nel contempo il principio di eguaglianza espresso dall’identità, riconosciuta dalla citata norma, di capacità produttiva di rifiuti tra abitazioni ed alberghi;

che “L’eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, poichè la norma di legge, come interpretata, non autorizza l’ente impositore a ignorare l’indice di produttività dei rifiuti, semmai gli consente di esercitare una potestà regolamentare differenziata per categorie e sottocategorie di attività, in base a verificabili dati di comune esperienza.” (Cass. n. 15050/2017);

che, invero, la cartella di pagamento impugnata aveva quale atto presupposto la Delib. n. 165 del 2006 della Giunta Comunale di Palermo, annullata dal TAR Sicilia con a sentenza n. 1550/2009, passata in giudicato, ed il Comune di Palermo assume di aver provveduto, giusta Det. Dirig. 13 gennaio 2010, n. 6 a rideterminare il tributo, “applicando le tariffe Tarsu vigenti sino al 2005”, ed a attivare le “procedure di rimborso/sgravio della Tarsu 2006” parziale delle somme iscritte a ruolo, per la parte cioè eccedente la tariffa vigente sino al 2005, in forza di precedente delibera validamente adottata, mentre, per altro verso, la contribuente, la quale continua a contestare la legittimità della tariffa diversificata, non può ritenersi liberata dall’obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, trovando appunto applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1, la tariffa in precedenza vigente (Cass. n. 8870/2010; n. 8088/2010, n. 8875/2010);

che la impugnata sentenza si è discostata dai principi sopra esposti, e non ha tenuto conto di quanto dedotto dal Comune, per cui va cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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