Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22526 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 24/09/2018), n.22526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1593 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

D.M.D., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Mauro Longo (C.F.: LNG MRA 66R01 H501X);

– ricorrente –

nei confronti di:

INTESA SANPAOLO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura P.B. rappresentata e difesa

dall’avvocato Benedetto Gargani (C.F.: GRG BDT 57T21 Z614E);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19966/2016,

pubblicata in data 26 ottobre 2016 (e che si assume notificata in

data 6 dicembre 2016);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 luglio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Intesa San Paolo S.p.A. ha proposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. opposizione all’esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti dall’avvocato D.M.D. sulla base di titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado e ha condannato l’opposto al pagamento della somma di Euro 919,25, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ricorre il D.M., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso stessa dichiara essergli stata notificata in data 6 dicembre 2016) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

E’ infatti stata prodotta una semplice copia autentica del provvedimento impugnato, priva della copia della relazione della notificazione (eventualmente munita di attestazione di conformità all’originale ricevuto in via telematica dal destinatario della notificazione in oggetto, sottoscritta dal legale stesso, come necessario ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 – 01: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte”; cfr. anche, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 20 giugno 2017, non massimata; successivamente, sempre nel medesimo senso: Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26606 del 2017 Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 25429 del 2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 2017; Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 2017; Sez. 3, Sentenza n. 23668 del 2017; il suddetto costante orientamento è stato di recente confermato dalla pronuncia del collegio dei coordinatori della Sesta Sezione Civile – cd. “Sezioni Unite di Sesta”: Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

E’ appena il caso di osservare che la copia della relazione di notificazione (eventualmente munita di attestazione di conformità all’originale telematico sottoscritta dal legale ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9), non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente, e che il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Il ricorso stesso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi di esso.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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