Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22525 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 28/10/2011), n.22525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 12197 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via

Pietro Corsieri n. 13, presso l’avv. GIANLOMBARDO Arturo che la

rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.F., ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI,

fondazione di diritto privato in persona del presidente p.t. Dr.

C.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio

n.58, presso l’avv. DEL BUFALO Maria Luisa, che rappresenta e difende

l’ente, per procura a margine del controricorso notificato il 9

giugno 2008 e giusta Delib. Consiglio Amministrazione 12 giugno 2008,

n. 38, di ratifica del mandato del presidente al predetto difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, 3^ sez., n.

4481/07 del 30 ottobre – 4 dicembre 2007, notificata al difensore

domiciliatario il 19-20 febbraio 2008.

Udita la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv.

Giallombardo per la ricorrente e Del Bufalo, per il controricorrente,

e il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale della

Repubblica Dr. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che conclude per

l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui in epigrafe del 4 dicembre 2007, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di convalida di sfratto per finita locazione proposta dall’ENPAF in riconvenzione nei confronti di A.M. per essersi nelle more rinnovato il rapporto locativo, confermando la sentenza del Tribunale locale del 18 aprile 2004, che aveva respinto la domanda principale dell’appellante conduttrice di dichiarare trasferito, a lei in proprietà l’abitazione dell’ente da lei detenuta per avere ella manifestato la volontà di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto dell’immobile o in subordine di emettere sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., traslativa dell’alloggio in suo favore ovvero di condannare controparte al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio in primo grado, l’ENPAF negava l’esistenza di un suo obbligo di trasferire l’immobile, non potendo applicarsi la disciplina della dismissione dei patrimoni degli enti previdenziali pubblici a quelli nelle more privatizzati quale esso era.

La Corte ha riaffermato che la disciplina del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, sulla dismissione degli enti previdenziali non era applicabile all’ENPAF, anche se privatizzato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 1996, ritenendo infondata, come già aveva deciso il Tribunale, la questione di legittimità costituzionale sul contesto normativo che precede, non apparendo irragionevole il diverso trattamento dei conduttori degli immobili del medesimo ente in tempi diversi e negando quindi che la nuova disciplina fosse lesiva del diritto di proprietà (art. 41 Cost.) o violasse l’art. 101 Cost., per avere la legge dato disposizioni già riservate all’autorità giudiziaria.

La stessa questione si è ritenuta irrilevante perchè l’immobile in locazione della appellante non era nell’ elenco degli immobili da dismettere nè era inserito nel piano di dismissione, essendo stato stralciato da tale piano sin dal 16 marzo 2000, per cui nessun diritto vi era per la A. di essere considerata titolare della proprietà dell’alloggio di cui era solo conduttrice.

Mancando la prova che l’immobile fosse stato inserito nel piano di dismissione ordinaria dell’ENPAF dopo la sua privatizzazione e a decorrere dal decreto interministeriale del 7 novembre 2000 che aveva approvato la sua trasformazione in ente privato, in quanto da tale data nessuna delle norme successive che avevano regolato la materia poteva applicarsi (D.L. n. 351 del 2001 convertito nella L. n. 410 del 2001 e D.M. Ministero Economia E Finanze 30 novembre 2001), correttamente erano state respinte in primo grado le domande che presupponevano l’applicazione delle norme che precedono, non spettando il diritto all’acquisto dell’alloggio alla conduttrice appellante, nessuna delle domande della quale era pertanto da ritenere fondata.

La Corte di merito, confermata la sentenza di primo grado sul punto che precede, ha compensato le spese del secondo grado di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza l’ A. propone ricorso di tre motivi che insiste pure nella già proposta questione di legittimità costituzionale con atto notificato il 29 – 30 aprile 2008 all’ENPAF, che resiste con controricorso notificato a mezzo posta il 9 giugno 2008. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La A. ribadisce la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla dismissione dei beni degli enti previdenziali privatizzati, già ritenuta infondata nel merito in primo grado, con statuizione confermata nella sentenza di appello che ha anche rilevato l’irrilevanza della questione stessa, irrilevante a causa del mancato inserimento dell’appartamento locato dalla ricorrente nel piano di dismissione del patrimonio dell’ENPAF, prima che questo fosse trasformato in fondazione di diritto privato.

Solo l’eventuale accoglimento del primo motivo di ricorso che censura tale profilo dell’inserimento dell’immobile nel piano di dismissione potrebbe rendere rilevante la questione che deve quindi esaminarsi insieme al profilo ora richiamato del ricorso.

1.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e disapplicazione degli artt. 1326, 1329, 1331, 1336, 1341, e 1342 c.c., in rapporto alla L. n. 104 del 1996 e L. n. 140 del 1997, del D.M. 27 settembre 2000 e del D.L. n. 351 del 2000, convertito nella L. n. 410 del 2001 e della L. n. 509 del 1994, per avere la Corte di merito erroneamente affermato che l’immobile oggetto di causa non era inserito nel piano di dismissione ordinaria del suo patrimonio approvato dall’ente, senza considerare che esso era previsto in un precedente piano di dismissione.

Nessun rilievo si è dato nel merito alle norme del codice civile indicate che regolano la conclusione dei contratti nè alla esistenza dell’obbligo a contrarre dell’ENPAF, affermata da più sentenze dei giudici amministrativi.

Stante l’obbligo di vendere dell’ENPAF, la volontà dell’inquilino di acquistare, manifestata ancora prima della legge che sanciva tale obbligo, perfezionava un accordo traslativo dell’immobile, per l’esercizio del diritto di prelazione dall’inquilino dell’immobile prima ancora che fosse riconosciuto per legge, ai sensi delle norme di cui al ricorso, sussistendo per tali norme un patto di prelazione e di opzione, di cui non si è tenuto conto nel merito, dovendosi ritenere avverata la condizione perchè essa non si è realizzata solo per il comportamento dell’ ENPAF, per cui il complesso della normativa speciale richiamata in ricorso rendeva sicura l’esistenza del diritto all’acquisto denegato nel merito, da ritenersi perfetto dopo la proposta irrevocabile di cui alla L. n. 104 del 1996, accettata dall’inquilina.

Nessun quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., conclude il primo motivo di ricorso.

1.2. In secondo luogo, si lamenta violazione dell’art. 2932 c.c., in rapporto alla L. 104 del 1996, L. n. 140 del 1997 e L. n. 410 del 2001, per cui erroneamente s’è rigettata la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre dai giudici di merito.

Anche in ordine all’applicabilità dell’art. 2932 c.c., alla fattispecie concreta manca ogni quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

1.3. Si deduce infine violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., pure per omessa motivazione in ordine alla responsabilità precontrattuale dell’ENPAF e alla mancata condanna di tale ente al risarcimento del danno. Anche per tale profilo manca ogni quesito di diritto ovvero la sintesi conclusiva dei fatti trascurati nel merito o delle ragioni comunque non indicate per cui la motivazione del rigetto della domanda della ricorrente sarebbe comunque incongrua.

2.1. Il primo motivo di ricorso è privo di quesito e quindi è inammissìbile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., norma processuale applicabile ratione temporis anche dopo che è stata abrogata e per i ricorsi notificati fino alla data della sua abrogazione, per il principio tempus regit actum (Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119). Quanto affermato comporta la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale già affermata nel merito per cui anche essa è da qualificare inammissibile.

E’ precluso pure il secondo motivo di ricorso, che in ordine alla violazione di legge che denuncia ad opera dei giudici di merito non indica l’errore di diritto della decisione impugnata nè formula il principio da applicare in luogo di quello erroneo adottato dai giudici di merito (Cass. 21 febbraio 2011 n. 4146, ord. 19 febbraio 2009 n. 4044 e S.U. 9 luglio 2008 n. 18759).

Il terzo motivo del ricorso denuncia carenze motivazionali e violazioni di legge, e non solo non è concluso da distinti quesiti, come dovrebbe a pena di inammissibilità (Cass. 9 giugno 2010 n. 13868), ma è privo della sintesi conclusiva, con chiara indicazione dei fatti rilevanti che rendono immotivata la sentenza e delle ragioni per le quali la motivazione di questa è inidonea a dare conto della decisione, per cui la stessa si assume omessa in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (S.U. 14 ottobre 2008 n. 25117, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589 e ord. 26 febbraio 2009 n. 4589).

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e la ricorrente, per la soccombenza, dovrà corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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