Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22525 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22878-2017 proposto da:

G.C., in proprio e in qualità di genitore esercente la p.p.

sulla figlia minore V.G.E., elettivamente domiciliata

in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato

NORBERTO MANENTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1389/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MANENTI NORBERTO;

udito l’Avvocato FARINELLI PATRIZIA per delega.

Fatto

RILEVATO

Che:

G.C., in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore V.G.E., conveniva in giudizio la Fondiaria Sai s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni conseguiti alla morte del convivente “more uxorio” della prima e padre della seconda, deceduto a causa di un incidente stradale occorso con un veicolo rimasto non identificato;

il tribunale, nella contumacia della società convenuta, accoglieva la domanda;

la corte di appello, pronunciando sul gravame della Unipol Sai s.p.a., già Fondiaria Sai s.p.a., riformava parzialmente la decisione di prime cure, statuendo, in particolare, il concorso di colpa del vittima nella misura del sessanta per cento, negando il danno da morte in quanto intervenuta istantaneamente ovvero dopo brevissimo lasso temporale, e accordando gli interessi compensativi sulle somme annualmente rivalutate fino alla liquidazione finale determinata secondo le tabelle milanesi non aggiornate stante il pagamento intervenuto, nelle more, da parte dell’ente assicurativo;

avverso questa decisione ricorre per cassazione G.C., in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore V.G.E., articolando tredici motivi;

resiste con controricorso la Unipol Sai s.p.a.;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

con i primi tre motivi, formulati congiuntamente, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5,342,433,434,156,324 e 382 c.p.c., art. 2909 c.c., L. n. 69 del 2009, art. 53,L. n. 102 del 2006, art. 3 poichè la corte di appello avrebbe errato omettendo di rilevare che, essendo applicabile al processo, anche in secondo grado, il rito laburistico con cui era stato trattato in prime cure, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività poichè, essendo stato invece introdotto con citazione, era stato incardinato con iscrizione a ruolo successiva al trentesimo giorno per proporre l’impugnazione;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1403 del 1922, nonchè degli artt. 1223 e 1224 c.c., poichè la decisione di prime cure avrebbe errato omettendo di accordare gli interessi compensativi spettanti stante il credito di valore risarcitorio, nonchè gli interessi legali sulla somma finale liquidata, evidenziandosi che la decisione di secondo grado aveva infine liquidato i primi accessori indicati, ma aveva errato:

a) nell’utilizzare i coefficienti del citato regiò decreto senza tener conto del successivo innalzamento dell’età media e, con riferimento allo scomputo per l’anticipata capitalizzazione, del contestuale abbassamento dei saggi d’interesse sul capitale;

b) non considerando gli incrementi reddituali che avrebbe percepito il deceduto quale tecnico specializzato in sistemi di telecomunicazione avanzata;

c) non considerando che il pagamento del mutuo incluso nelle spese familiari sostenute dalla sola deducente non costituiva danno futuro, sicchè l’esclusione degli interessi legali, “parte qua”, esclusa per tale ragione dalla corte territoriale, non sarebbe stata giustificata;

con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’art. 360 c.p.c., c.p.c., sotto il profilo logico formale e della conformità a diritto, poichè la corte di appello avrebbe errato nell’affermare il concorso di colpa del deceduto in ragione di un eccesso di velocità ritenuto sulla base di un accertamento sanzionatorio della polizia municipale intervenuta che invece non era mai stato redatto, fermo che la velocità del mezzo guidato dalla vittima non avrebbe potuto considerarsi eccessiva come dimostrato dalle tracce di scarrocciamento e dalla correlativa analisi contenuta nella perizia di parte riversata in atti;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., poichè la corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la vittima era stata costretta a una manovra di emergenza dal veicolo antagonista che gli aveva inaspettatamente tagliato la strada;

con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056,2059,1223 e 1226 c.c., art. 2 CEDU, artt. 2 e ss. della direttiva 2004/80/CE, nonchè l’insanabile contrasto motivazionale, poichè la corte di appello avrebbe errato:

a) escludendo l’applicazione delle tabelle milanesi aggiornate, posto che gli importi avrebbero dovuto essere rideterminati per mezzo delle stesse e sull’importo così calcolato detrarre il versato;

b) negando il danno ereditario da perdita della vita, posto che la perdita di conoscenza accertata dimostrava il massimo grado di sofferenza subito prima del decesso, da liquidare per risarcire integralmente il danno come indicato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo;

con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S., comma 3, in uno all’omessa motivazione poichè la corte di appello avrebbe mal compreso gli accadimenti omettendo di esaminare i risultanti rilievi della polizia municipale e la mai avvenuta redazione del verbale di accertamento dell’infrazione stradale per eccesso di velocità a carico della vittima;

con il nono motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in uno all’omessa, insufficiente ovvero contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e discusso, poichè la corte di appello avrebbe imputato fino al sessanta per cento di colpa alla vittima senza averne spiegato le ragioni, al contempo pronunciando oltre il richiesto perchè la deducente aveva chiesto di accertare l’assorbente se non prevalente colpa del veicolo antagonista in ipotesi di ammissione della consulenza tecnica e non di sua non ammissione come erroneamente riportato nella sentenza gravata;

con il decimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140,144,154 e 189 C.d.S., in uno al vizio motivazionale poichè la corte di appello avrebbe erroneamente preso in considerazione gli elementi istruttori, in specie con riferimento alla colpa assorbente del conducente fuggito e non identificato;

con l’undicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 589 bis e 590 c.p., artt. 154 e 189 C.d.S., art. 101 c.p.c., poichè la corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il conducente antagonista aveva tagliato la strada alla vittima che proveniva da dietro, causando l’incidente;

con il dodicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2730 c.c., artt. 140,141,154 e 201 C.d.S., art. 589 bis c.p., poichè la corte di appello avrebbe errato basandosi sul verbale d’infrazione mai redatto a carico della vittima e comunque non fidefacente rispetto a fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale e oggetto di elaborazione tecnica, quali la velocità del mezzo rispetto ai luoghi;

con il tredicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2054 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato mancando di considerare adeguatamente gli elementi istruttori da cui era desumibile che la vittima aveva agito, cadendo dal mezzo a due ruote condotto, in stato di necessità causato dall’imprevedibile quanto decisivamente colposa manovra del veicolo antagonista che gli aveva tagliato improvvisamente la strada svoltando per immettersi in un varco interdetto da un cartello di divieto d’ingresso;

Rilevato che:

i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente quali formulati, sono infondati;

va premesso che, per quanto di utilità, la vicenda processuale e gli atti processuali sono stati riportati e documentati secondo quanto si sta per rilevare subito di seguito;

risulta dalla prospettazione del ricorso, non contestata nel controricorso, e supportata dagli allegati documentali ai citati due atti del presente giudizio, che:

in primo grado è stato seguito il rito del lavoro previsto dalla L. n. 102 del 2006, art. 3;

la sentenza di prime cure è stata notificata, unitamente al precetto, il 14 dicembre 2010 (documento presente in originale in allegato al controricorso, fascicolo di parte odierna controricorrente che quale appellante aveva indicato essa stessa tale data. di notifica nella citazione in appello);

l’appellante si è costituito depositando il proprio fascicolo e quindi iscrivendo a ruolo la causa in data 18 gennaio 2011 (timbro di Cancelleria della Corte di appello, presente sul fascicolo di parte odierna controricorrente);

senza dubbio, posta la persistente impugnabilità della decisione di primo grado, la causa, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 53, comma 2, in parola, era ancora pendente, sicchè in appello dovevano essere osservati i termini perentori per il deposito del ricorso di cui all’art. 434 c.p.c., senza rilievo per l’avvenuta proposizione del gravame con atto di citazione (Cass., 06/02/2015, n. 2265);

d’altro canto, però, la notifica della sentenza quale titolo esecutivo insieme al precetto, risulta essere stata notificata alla Fondiaria in persona del legale rappresentante e quindi, nonostante l’incipit” del precetto (dove si riporta il nome dell’avvocato domiciliatario), non presso il difensore domiciliatario come necessario a far decorrere il termine breve (cfr., di recente, Cass., 13/08/2015, n. 16804; Cass., 21/07/2017, n. 18053 ha precisato che solo la notificazione della sentenza eseguita, unitamente al precetto, alla parte personalmente che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione);

quanto al merito cassatorio, vale ciò che segue;

il quarto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

la censura è in primo luogo logicamente inammissibile nella parte rivolta avverso la sentenza di prime cure, mentre risulta infondata quanto all’inciso sull’omessa delibazione delle dedotte progressioni reddituali espressamente escluse in fatto, viceversa, dalla corte territoriale, perchè meramente eventuali;

la medesima censura è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6, e per novità delle questioni introdotte, quanto al resto, non essendo idoneamente dimostrato in ricorso che, rispetto alle non riportate statuizioni della decisione di primo grado, vi fosse stato specifico motivo di appello incidentale avente ad oggetto quanto qui si rende così oggetto di doglianza;

il quinto e ottavo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

per un verso è suscettibile d’impugnazione solo per revocazione l’assunto errore percettivo, diretto o per omissione, rispetto al verbale sanzionatorio per eccesso di velocità, per altro verso le censure si risolvono, quindi, in una richiesta di rilettura istruttoria in questa sede non scrutinabile;

dev’essere sottolineato che alla fattispecie è applicabile la previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”;

esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940);

la deduzione del vizio motivazionale svolta nell’ottavo motivo, così come nelle altre censure del ricorso in cui viene invocata unitamente ad altre ragioni, non rientra, all’evidenza, in questo perimetro;

il sesto motivo è inammissibile perchè parimenti volto a ottenere una rilettura istruttoria;

va ribadito che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116 c.p.c., opera innanzi tutto sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei diversi limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940);

la violazione dell’art. 116, c.p.c., è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33).

risulta evidente che non vengono allegate violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., rientranti nei perimetri ricostruiti;

il settimo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

l’inammissibilità sussiste ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, quanto al danno tanatologico (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350) tenuto anche conto che la durata dell’intervallo tra incidente e morte indicata dalla ricorrente in memoria non risulta accertata;

l’infondatezza sussiste sulla quantificazione del danno;

infatti, una volta rigettato l’appello incidentale su tale profilo, deve ritenersi cristallizzata l’applicazione delle tabelle milanesi fatta secondo quelle applicabile al tempo della pronuncia di prime cure, che la corte territoriale ha poi accertato determinare importi soddisfatti con il pagamento seguito al precetto, con corrispondente estinzione dell’obbligazione;

i motivi dal nono al tredicesimo sono inammissibili;

le censure, ancora una volta, secondo quanto sopra già osservato, si risolvono in una richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie, in questa sede non consentita;

spese compensate stanti degli alterni esiti delle fasi di merito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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