Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22525 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/11/2016), n.22525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15307/2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 9,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE LOVAGLIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMELA BONINA, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto Medesimo, rappresentato e difeso, unitamente

e disgiuntamente, dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULII e

EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1685/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 13/11/2014 e depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Clementina Pulli, per il controricorrente, che

chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 10.12.2014, la Corte di appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado – che aveva accolto la domanda proposta da A.M., di riconoscimento del diritto della predetta alla conferma dell’assegno ordinario di invalidità a far data dalla disposta revisione-, rigettava la domanda dell’assicurata. Nel pervenire a tale decisione, all’esito di nuova ctu medico legale e dei disposti chiarimenti da parte dell’ausiliare officiato, la Corte osservava che doveva essere condivisa la valutazione espressa da quest’ultimo, che aveva rilevato la sussistenza di invalidità permanente in misura inferiore al minimo previsto dalla legge per la prestazione richiesta in relazione allo stato patologico accertato, con riferimento in particolare alla capacità lavorativa specifica di bracciante agricola della A..

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ A., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Deduce la ricorrente illegittimità e/o erroneità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, rilevando che la Corte di Messina aveva emesso la sentenza impugnata senza esaminare un fatto decisivo, ovvero senza fare alcun riferimento alla decorrenza indicata dal CTU, che aveva concluso affermando che le infermità erano di entità tale da non ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini della appellante e che pertanto alla stessa non competeva il diritto all’assegno ordinario di invalidità, precisando che tale giudizio era da intendersi con decorrenza dal gennaio 2013. Aggiunge che nella sentenza impugnata la Corte di appello aveva affermato soltanto che la diagnosi cardiologica era stata formulata dal CTU, che aveva tenuto conto di ecocardio del (OMISSIS), costituente l’accertamento più accurato per il riscontro di un eventuale danno d’organo, le cui risultanze erano state confermate dall’esame obiettivo, laddove il CTU non aveva conferito rilevanza a tale certificazione, avendo fatto decorrere il proprio giudizio da gennaio 2013.

Preliminarmente, va rilevato che l’onere per il ricorrente previsto a pena di improcedibilità del ricorso, di produrre “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. 3.11.2011 n. 22726). Tale onere nella specie risulta soddisfatto avendo l’ A. allegato al ricorso la detta richiesta di trasmissione, provvedendo a trascrivere, ai fini dell’ammissibilità della censura, la parte della CTU nella quale era indicata la data del gennaio 2013 come discrimina temporale della sussistenza del requisito sanitario.

Va premesso che è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche e che, in ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto Cfr. Cass. 7.8.2014 n. 17757).

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno, invero, efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Trattandosi di una questione meramente tecnica, è richiesta adeguata dimostrazione, da parte del giudice, che pervenga a conclusioni difformi da quelle del Ctu, di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. 3.3.2011 n. 5148).

Secondo la nuova versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (cfr. Cass. S. u. 8053/2014).

La prospettazione del vizio è, dunque, tale da evidenziare l’assoluta carenza motivazionale in ordine ad un elemento dotato del carattere di decisività, quale è la data a partire dalla quale è stato accertato dal Ctu il venir meno del requisito sanitario che aveva condotto in sede amministrativa alla mancata conferma dell’assegno ordinario di invalidità in sede di revisione periodica. E tale carenza è maggiormente evidente con riferimento a quanto dichiarato dal CTU in sede di riconvocazione laddove il predetto ha ribadito quale data di decorrenza del giudizio medico legale quella del (OMISSIS) per non essere in possesso dei dati clinici sufficienti per un’attendibile valutazione delle riferite patologie circa gli anni trascorsi (dichiarazioni del cru testualmente riprodotte e trascritte a pag 8 del ricorso per cassazione dell’ A.).

In conclusione, alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il vizio denunciato, in aderenza al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, secondo il paradigma imposto dalla nuova versione di tale norma, vigente ratione temporis, sia sussistente in ragione della mancanza di un motivato dissenso dalle conclusioni dell’ausiliare e che il vizio indicato assuma il carattere di decisività, potendo fondatamente ritenersi che in sua assenza altro sarebbe stato l’esito del giudizio.

La proposta del relatore è pertanto nel senso dell’accoglimento del ricorso, potendo lo stesso essere trattato in sede camerale, con conseguente cassazione della decisione e rimessione alla Corte del merito per l’esame del fatto decisivo, omesso nella pronunzia impugnata”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sull’accoglimento dell’impugnazione, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello) designata in dispositivo anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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