Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22524 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 28/10/2011), n.22524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA M. Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto a n. 10236 del R.G. anno 2009 proposto da:

S.S. elettivamente domiciliato in ROMA, Via Fedro 52

presso l’avv. RICCIO Enzo, che lo rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.D. – C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 246 della Corte di Appello di Palermo

depositata il 4.03.2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 22.12.2003 il Tribunale di Palermo pronunziò su di una controversia instaurata da A.D. e C.G. nei confronti di S.S. ed avente ad oggetto diritti di accesso in immobili in proprietà. Avverso detta sentenza, notificatagli in data 6.2.2004, il S. ha proposto appello l’8.3.2004 mancando di costituirsi come per legge e pertanto proponendo in data 14.4.2004 atto di citazione in appello in riassunzione, al quale è seguita la sua costituzione il 23.4.2004 e la costituzione in data 21.10.2004 degli appellati A. e C.. La Corte di Appello di Palermo con sentenza 4.3.2008 ha quindi dichiarato improcedibile l’appello ex art. 348 c.p.c., per mancata costituzione nei termini dell’appellante. Ha osservato la Corte territoriale: che l’appellante S., pur avendo tempestivamente notificato l’impugnazione l’8.3.2004, non si era costituito ai sensi dell’art. 165 c.p.c., richiamato dall’art. 347 c.p.c.; che l’improcedibilità ex art. 348 c.p.c., non veniva esclusa dalla invocazione degli artt. 171 e 307 c.p.c., posto che era alla base della iniziativa dell’appellante di operare la riassunzione e la costituzione a suo avviso sanante; che infatti il richiamo operato dall’art. 347 c.p.c., valeva per la sola applicazione dei termini di cui all’art. 165 c.p.c., ma non già a rendere operativa una sanatoria determinata da una tardiva costituzione di una parte o di entrambe; che il disposto dell’art. 171 c.p.c., restava richiamabile per il solo caso di tempestiva costituzione dell’appellante e di tardiva costituzione dell’appellato. Per la cassazione di tale sentenza il S. ha proposto ricorso 20.4.2009 (A.R. del 24.4.2009) nel quale ha lamentato: A) che si sia ritenuto operativo il termine breve ignorando che la notifica 6.2.2004 era stata effettuata solo in forma esecutiva B) che non si fosse considerato come il diritto di impugnare non si fosse affatto “consumato” con la notifica dell’atto richiesta l’8.4 ed eseguita il 14.4.2004, il termine breve applicabile alla specie decorrendo solo dalla prima impugnazione dell’8.3.2004 e non essendo stata ancora dichiarata la improcedibilità della prima. Gli intimati non hanno svolto difese

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, pur concluso da quesito di diritto, deve essere rigettato per manifesta infondatezza. La Corte di Appello di Palermo ha applicato puntualmente i principii dettati da questa Corte con riguardo alla inestensibilità, a sanare la improcedibilità ex art. 348 c.p.c., della possibilità di riassunzione ex artt. 171 e 307 c.p.c. (Cass. nn. 1322 e 11760 del 2006, n. 26257 del 2007, n. 19947 del 2008, n. 995 del 2010).

Il ricorrente, di tanto consapevole, mira ad accreditare da un canto la non decorrenza in fatto del termine breve dalla notifica 8.3.2004 e dall’altro canto la non consumazione in diritto del potere di reiterare l’appello (potere che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato tempestivamente esercitato l’8.4.2004 se il dies a quo avesse potuto collocarsi al di della prima impugnazione 8.3.2004, e non a quello della notifica della sentenza del 6.2.2004).

Ma la premessa da cui muove il tentativo de ricorrente, e che mira a ridurre la notifica del 6.2.2004 a mera notifica del precetto, inidonea a provocare il decorso del termine breve, è affatto fallace perchè è lo stesso ricorso ad affermare che la notifica, se pur con precetto, venne fatta al procuratore ad litem della parte e nel suo domicilio eletto e quindi in luogo idoneo a far decorrere il termine acceleratorio (Cass. 10026 e 13428 del 2010). Ne discende che, decorrendo il termine dalla notifica della sentenza 6.2.2004 e non dalla data della notifica della prima impugnazione contro la stessa, l’atto di riassunzione sarebbe da ritenersi comunque tardivo (Cass. nn. 9265 e 20898 del 2010), ferma restando pertanto la corretta e neanche contestata decisione di improcedibiiità Il rigetto del ricorso non impone, in difetto di difese dell’intimato, di regolare le spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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