Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22524 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 24/09/2018), n.22524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15422 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

B.F., (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.A., (C.F.: (OMISSIS)) CA.An. (C.F.:

(OMISSIS));

– intimate –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.

1190/2015, pubblicata in data 22 dicembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 luglio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. ed Ca.An. hanno proposto opposizione avverso due successivi atti di precetto di pagamento (fondati sul medesimo titolo esecutivo) notificati loro da B.F., e poi oggetto di espressa rinunzia da parte dell’intimante.

Sul merito dell’opposizione – qualificata dal Tribunale di Civitavecchia per alcuni motivi come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e per altri motivi come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – è stata dichiarata cessata la materia del contendere; sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale, l’intimante è stato peraltro condannato a pagare la metà delle spese di lite alle opponenti, mentre per l’altra metà le spese stesse sono state compensate.

Ricorre il B., sulla base di dodici motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Assume carattere pregiudiziale il rilievo della radicale inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all’impugnazione (il che esime dall’illustrare in dettaglio i singoli motivi di esso).

2. Va premesso che l’opposizione originariamente proposta dalle intimate A. ed Ca.An., fondata su diversi motivi, è stata qualificata per alcuni di tali motivi come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e per altri motivi come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Il tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere con riguardo ad entrambe le opposizioni; dovendo di conseguenza procedere a regolare le spese sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale, ha ritenuto infondati i motivi di opposizione agli atti esecutivi e fondati invece i motivi di opposizione all’esecuzione.

Ha dunque compensato per metà le spese del giudizio, onerando l’opposto dell’altra metà.

Il ricorrente censura la decisione del tribunale sia nel merito che in relazione alla regolamentazione delle spese processuali. Afferma peraltro che il ricorso riguarda esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi (cfr. espressamente in tal senso la “Premessa” del ricorso stesso).

3. Orbene, in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi l’opposizione è stata giudicata infondata, dunque il ricorrente è da ritenersi integralmente vittorioso, il che esclude che possa sussistere il suo interesse all’impugnazione.

E’ vero che è stata dichiarata cessata la materia del contendere e che l’esame del merito dell’opposizione ha avuto luogo solo ai fini della soccombenza virtuale, ma è altrettanto vero che nel ricorso non è specificamente rappresentata alcuna valida ragione di interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia diretta sul merito della suddetta opposizione agli atti esecutivi (in relazione alla quale è stato ritenuto virtualmente vittorioso), in luogo di una valutazione di soccombenza meramente virtuale, se non in relazione alla conseguente regolamentazione delle spese di lite.

Del resto – si osserva, anche a fini di completezza espositiva è del tutto evidente che, avendo l’intimante rinunciato agli atti di precetto opposti (con atto ricevuto dalle opponenti dopo l’avvenuta notifica dell’atto di opposizione, come è pacifico e come riconosce lo stesso ricorrente), la decisione impugnata, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all’opposizione agli atti esecutivi, risulta conforme a diritto.

Del tutto inconferenti devono poi ritenersi, in tale ottica, tutte le argomentazioni volte ad escludere la possibilità del tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo all’opposizione all’esecuzione, in quanto la decisione sotto questo aspetto non è (e non potrebbe essere) oggetto del presente ricorso.

4. In effetti, come osservato in precedenza, il ricorso appare sostanzialmente diretto a contestare essenzialmente la decisione del tribunale in merito alle spese di lite: il ricorrente sostiene di essere stato illegittimamente condannato al pagamento di parte delle stesse, pur essendo l’opposizione del tutto infondata.

Ma anche con riguardo a tale capo della decisione non sussiste interesse all’impugnazione, in quanto il ricorrente non è stato affatto condannato, neanche in minima parte, al pagamento delle spese relative all’opposizione agli atti esecutivi, che anzi devono ritenersi implicitamente riconosciute integralmente in suo favore, nella complessiva regolamentazione di esse operata dal giudice del merito; è del tutto evidente che la condanna riguarda esclusivamente il pagamento delle spese relative all’opposizione all’esecuzione (anzi, riguarda in effetti solo parte di dette spese).

Risulta invero dallo stesso contenuto oggettivo della decisione che le spese relative all’opposizione agli atti esecutivi, con riguardo alla quale il ricorrente è stato ritenuto (virtualmente) vittorioso, non sono state affatto poste, neanche in parte, a suo carico, anzi sono state riconosciute in suo favore: è infatti chiarissimo, dal tenore della decisione, che la sua condanna al pagamento della metà del complessivo importo degli oneri di lite trova il suo fondamento esclusivamente nella sua soccombenza virtuale in relazione ai motivi di opposizione all’esecuzione.

Il giudice del merito ha evidentemente ritenuto quantitativamente più rilevanti gli oneri processuali relativi all’opposizione all’esecuzione (gravanti sull’opposto) rispetto a quelli relativi all’opposizione agli atti esecutivi (gravanti sulle opponenti), così giungendo ad una compensazione limitata alla metà del loro complessivo importo, ma dalla motivazione della decisione impugnata non emerge alcun elemento per ritenere che il tribunale non abbia inteso riconoscere le spese relative all’opposizione agli atti esecutivi in favore dell’opposto vittorioso (decurtando idealmente il loro importo da quello da lui dovuto in virtù della soccombenza virtuale sull’opposizione all’esecuzione), e tanto meno che abbia inteso porle, anche in minima parte, a suo carico.

D’altronde, se anche il tribunale avesse inteso semplicemente compensare (in tutto o in parte) le spese relative all’opposizione agli atti esecutivi, si tratterebbe di una decisione discrezionale che, in quanto sostenuta da adeguata motivazione, non è censurabile in sede di legittimità.

Nè il ricorrente ha specificamente censurato la (astratta) quantificazione delle spese relative all’opposizione agli atti esecutivi, al fine di sostenere che esse sono state liquidate (sia pure idealmente, al fine della loro compensazione con quelle relative all’opposizione all’esecuzione) in misura inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.

Di conseguenza, neanche con riguardo alla decisione sulle spese di lite (nella sola parte relativa all’opposizione agli atti esecutivi) il ricorrente risulta soccombente e quindi legittimato all’impugnazione.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

-dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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