Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22524 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28846/2019 proposto da:

D.O., nato in (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avv.to

Elena Petracca (elena.petracca.irovigoavvocati.it) con studio in

Rovigo via Badaloni 19, giusta procura speciale allegata al ricorso,

e domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

29229avverso la sentenza n 1865/2019 della Corte d’Appello di Venezia

depositata il 7.5.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.6.2020 dal Cons. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.O., cittadino del (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme previste dalla legge.

1.1 Per ciò che interessa in questa sede, le censure sono riferite al rigetto della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis): a sostegno della sua domanda egli aveva narrato di aver lasciato il Gambia nel 2013 a seguito di un’indagine condotta contro il suo datore di lavoro che era un politico “di rango elevato” accusato di aver sottratto fondi pubblici: solo per il fatto di essere un suo dipendente, era stato interrogato dalla polizia ed aveva successivamente saputo che avrebbe potuto avere conseguenze giudiziarie, ragione per cui si era indotto a fuggire verso la Libia, dove si era intrattenuto fino al 2015, anno in cui aveva deciso di imbarcarsi per l’Europa.

2.Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo soltanto di poter partecipare all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè la contraddittorietà del provvedimento impugnato.

1.1.Assume che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che le dichiarazioni da lui rese in merito alle motivazioni che lo avevano costretto a lasciare il paese di origine non fossero credibili, con ciò disattendendo le norme sopra richiamate che, al fine di valutare l’attendibilità del richiedente, imponevano di utilizzare una griglia valutativa che postulava un vaglio complessivo delle dichiarazioni rese, dovendosi escludere il ricorso agli ordinari canoni di ripartizione degli oneri probatori previsti dall’art. 2697 c.c..

1.2. Lamenta inoltre che la Corte aveva disatteso il dovere di cooperazione istruttoria che si traduceva, ex lege, nell’obbligo di acquisire informazioni aggiornate sulla situazione generale interna esistente nel paese di origine del richiedente.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel percorso di integrazione intrapreso, documentalmente dimostrato e del tutto ignorato dalla Corte territoriale, così come la sua condizione di peculiare vulnerabilità determinata dal lungo transito in Libia le cui criticità erano state illustrate in sede di audizione.

3. Con il terzo motivo deduce, ancora, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nonchè la carenza assoluta di motivazione in ordine al rigetto della domanda di protezione sussidiaria e la contraddittorietà del provvedimento impugnato.

3.1. Assume che era stata apoditticamente negata l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata laddove nel paese di origine era precluso l’accesso alla giustizia per i meno abbienti, in ragione dei costi elevati e della inefficienza e corruzione delle forze dell’ordine ed aggiunge che nonostante che la storia personale presentava profili privatistici, era comunque illegittimo escludere la rilevanza di tali fatti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (cfr. pag. 19 ricorso).

3.2. Deduce, altresì, che erroneamente la situazione interna del Gambia non era stata ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) nonostante l’elevato rischio di andare incontro, in caso di rimpatrio, ad incarcerazione e condanna essendo egli privo della possibilità di garantirsi una adeguata difesa.

4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 nonchè la carenza di motivazione in relazione al rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie: il ricorrente assume che non era stato considerato il livello di integrazione raggiunta, che non era stata valutata la sua condizione di vulnerabilità e che non era stata effettuata una comparazione con le condizioni economiche e sociali del paese di origine: lamenta, al riguardo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso che lo svolgimento di prestazioni lavorative regolarmente retribuite valesse a dimostrare una irreversibile integrazione nel “tessuto sociale e culturale del paese ospitante”.

5. La prima e la terza censura devono essere congiuntamente esaminate in quanto sono strettamente connesse, riguardando il diniego della protezione sussidiaria.

5.1. Il ricorrente, infatti, critica la decisione impugnata che si fondava, in primo luogo, sulla inattendibilità della sua narrazione; ed in secondo luogo – assodato che i fatti che avevano, secondo il racconto, determinato la sua fuga erano riconducibili ad una vicenda privata priva ed a minacce genericamente denunciate – sulla statuizione secondo cui era del tutto priva di dimostrazione la circostanza che fossero state avviate delle indagini nei suoi confronti e che egli rischiasse, in caso di rimpatrio, di essere processato o recluso, per fatti, oltretutto, commessi da altri.

5.2. La Corte inoltre ha precisato che non ricorrevano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in quanto non risultava che sussistesse una situazione di conflitto armato o una condizione di violenza generalizzata nè tanto meno il rischio di condanna a morte o di sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti.

5.3. Tanto premesso, le due censure sono inammissibili per assoluta genericità e perchè non hanno colto la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata.

5.4. La Corte territoriale, infatti, ha confermato sul punto l’ordinanza impugnata, fondando la sua decisione sia sulla scarsa credibilità del racconto, sia sulla natura privata della vicenda che aveva indotto il ricorrente ad allontanarsi dal proprio paese e che, in quanto tale, non poteva essere posta a fondamento del riconoscimento della protezione sussidiaria.

5.5. I giudici d’appello, inoltre, hanno affermato, a completamento del percorso argomentativo svolto, la non riscontrabilità, sulla base di fonti informative aggiornate specificamente indicate (cfr. pagg. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata), della dedotta condizione generalizzata di violenza e violazione dei diritti umani tale da consentire il riconoscimento della forma di protezione ” maggiore” invocata.

5.6. La motivazione resa dalla Corte risulta essere al di sopra della sufficienza costituzionale: a fronte di ciò, la critica prospettata è del tutto priva di specificità, non essendo state allegate omissioni o contraddizioni tali da incrinare il percorso logico seguito nella valutazione del collegamento fra il racconto e le possibili conseguenze che il ricorrente aveva paventato, tenuto conto delle condizioni generali del paese.

5.7. Le censure formulate, pertanto, intrinsecamente connesse, mascherano entrambe una richiesta di rivalutazione di merito della controversia (oltretutto su fatti genericamente allegati) non consentita in sede di legittimità (cfr. al riguardo Cass. 13721/2018; Cass. 31456/2019).

6. Ma anche il secondo ed il quarto motivo che sono congiuntamente riferiti, anche in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al diniego della protezione umanitaria sono inammissibili, per mancanza di specificità delle censure in essi contenute.

6.1. Deve premettersi, infatti, che la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ha affermato che “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Cass. 13096/2019); ed è stato altresì chiarito che tale tutela deve essere concessa al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia e che l’accoglimento della domanda “deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass. 4455/2019; Cass. SUU 29459/2019; Cass. 1104/2020).

6.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha escluso che ricorressero i presupposti per la concessione della protezione umanitaria affermando che processualmente non era idonea allo scopo “la mera allegazione di aver acquisito un certo grado di integrazione sociale nel nostro paese – nel caso di specie nemmeno descritto – atteso che esso non è desumibile dalla effettuazione di prestazioni lavorative regolarmente retribuite, ma comporta la dimostrazione di una effettiva e reversibile integrazione nel tessuto sociale e culturale nel paese ospitante” (cfr. pag. 15 primo cpv della sentenza impugnata): ora, pur dovendosi emendare sia tale affermazione, invero apodittica, sia l’assenza di ogni riferimento alla valutazione comparativa, si osserva che la censura proposta non ha affatto indicato nè quale documentazione sia stata prodotta a sostegno della dedotta integrazione lavorativa (che sarebbe stata oggetto della censura, peraltro non riportata nel corpo del ricorso) nè le specifiche circostanze riguardanti il transito in Libia, idonee a dimostrare la vulnerabilità del ricorrente.

6.3. E vale solo la pena di rilevare che risulta del tutto insufficiente, a tal fine, la generica allegazione riguardante alcune attività intraprese, (cfr. pag. 16 terzo cpv) rispetto alla quale nessuna prova è stata fornita.

6.4. Tali omissioni non consentono a questa Corte di apprezzare gli errori denunciati che, al di là della erronea enunciazione di principio rispetto alla quale la motivazione delle essere corretta nel senso sopra indicato – dovevano essere censurati con la specificità imposta, per il giudizio di legittimità, dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 (cfr. al riguardo Cass. 13625/2019; 23834/2019; Cass. 32804/2019).

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

9. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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