Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22523 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 24/09/2018), n.22523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3033 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

PANETTERIA PASTICCERIA S.n.c. di V.M.G. & C.

(P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

V.M.G. rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio

Lavorato (C.F.: LVR NTN 60H07 L219N);

– ricorrente –

nei confronti di:

MOLINO G. S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, G.C. e B.C.

rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Cirotti (C.F.: CRT

VTR 49M06 H501D) e Stefano Igor Curallo (C.F.: CRL SFN 68P09 A479Y);

– controricorrente –

nonchè

R.D., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n.

1560/2015, pubblicata in data 14 agosto 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 luglio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Mulino G.C. S.n.c. (poi divenuta Molino G. S.r.l.) ha pignorato i crediti vantati dal proprio debitore R.D. nei confronti della Panetteria Pasticceria di V.M.G. & C. S.n.c. e, a seguito di dichiarazione di quantità da quest’ultima resa in senso negativo, ha instaurato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (nelle forme ordinarie, come previsto dalla formulazione allora vigente dell’art. 548 c.p.c.).

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Torino – Sezione distaccata di Ciriè.

La Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, accertando un credito del Ruggiero nei confronti della Panetteria Pasticceria di V.M.G. & C. S.n.c. di Euro 34.000,00.

Ricorre la Panetteria Pasticceria di V.M.G. & C. S.n.c., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Molino G. S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2907 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per vizio di ultrapetizione”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

La Molino G. S.r.l. ha proceduto al pignoramento dei crediti vantati dal proprio debitore R.D. nei confronti della Panetteria Pasticceria di V.M.G. & C. S.n.c., cessionaria dell’azienda del primo, ed ha poi richiesto, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., l’accertamento dell’esistenza di un credito del Ruggiero nei suoi confronti pari ad Euro 34.000,00, credito che era stato oggetto di un espresso riconoscimento da parte di quest’ultima.

Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, oggetto dell’istanza di accertamento ai sensi dell’art. 548 c.p.c. sarebbe stato un residuo credito sul maggiore importo dovuto per la cessione di azienda. Secondo la società ricorrente, invece, la citazione introduttiva del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo sarebbe generica e non indicherebbe specificamente il titolo del suddetto credito.

Sotto questo profilo la censura difetta di specificità, perchè la società ricorrente non richiama nè trascrive l’esatto contenuto dell’atto di pignoramento e dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo avanzata nel corso del processo esecutivo, nè il contenuto effettivo dell’atto di citazione con il quale è stata poi formalizzata la suddetta istanza, onde consentire di verificare se sia corretta l’allegazione contenuta nel ricorso, peraltro divergente da quanto emerge dalla decisione impugnata.

In ogni caso, secondo quanto si afferma nello stesso ricorso, è stata proprio la società convenuta, terza debitrice, a indicare, nella propria comparsa di risposta, che il titolo del rapporto obbligatorio controverso era il debito costituito dal prezzo della cessione di azienda (pur sostenendo che in realtà il prezzo indicato nel contratto era stato già integralmente pagato all’atto del pignoramento).

Di fronte ad una siffatta difesa, la società attrice ha insistito nella propria domanda, precisando che il credito di cui chiedeva l’accertamento poteva ben costituire una parte del prezzo della cessione non risultante dal contratto scritto (e quindi pattuito “in nero”, cioè oggetto di simulazione relativa) o avere altra e diversa causa, ma ha comunque ribadito la sussistenza di esso alla data di notificazione del pignoramento.

Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, dalle difese dell’attrice trascritte nel ricorso non emerge affatto che quest’ultima abbia espressamente ricondotto l’obbligazione oggetto di causa esclusivamente ad un titolo diverso da quello della cessione di azienda, essendosi invece limitata solo ad ipotizzare che potesse esservi eventualmente anche una diversa causa dell’obbligazione.

Avendo i giudici di merito accertato che il debito in questione sussisteva effettivamente e che si trattava del residuo prezzo non pagato della cessione di azienda, è evidente che non si configura nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nè può ritenersi – come sembra in qualche modo sostenere la ricorrente – che la richiesta di accertare l’eventuale simulazione relativa del prezzo della cessione costituisse una domanda nuova, in quanto non espressamente avanzata con l’atto introduttivo del giudizio: in tale atto l’attrice si è infatti limitata a sostenere che esisteva un debito riconosciuto dalla cessionaria dell’azienda del Ruggiero nei confronti di quest’ultimo, e solo dopo le difese della convenuta, nelle quali si è individuato il titolo di tale debito e si è eccepito che esso era stato estinto prima del pignoramento, è sorto il suo interesse a specificare che il prezzo indicato nell’atto di cessione di azienda poteva non essere quello effettivo e quindi essere simulato, ed a chiedere in via incidentale l’accertamento di tale eventuale simulazione.

Anche sotto questo profilo, dunque, va esclusa la violazione del principio della domanda.

La decisione impugnata si sottrae in definitiva alle censure avanzate con il motivo di ricorso in esame.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c.”.

Con il terzo motivo si denunzia “omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio: la cointeressenza del teste all’esito del giudizio”.

Con il quarto motivo si denunzia “omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un altro fatto decisivo per il giudizio con riguardo alle dichiarazioni rese dal R.”.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono connessi, in quanto hanno ad oggetto la valutazione delle prove da parte della corte di appello, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Anch’essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

E’ manifestamente infondata la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la corte di appello non ha affatto onerato la società convenuta della prova dell’inesistenza del proprio debito, ma ha invece ritenuto, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti agli atti, che l’attrice avesse dimostrato l’esistenza del rapporto obbligatorio oggetto del pignoramento.

Sono poi inammissibili tutte le ulteriori censure, che hanno ad oggetto il valore riconosciuto dal giudice di secondo grado alle risultanze della prova testimoniale (sia sotto il profilo della generale attendibilità del teste escusso, sia sotto il profilo del rilievo attribuito alle dichiarazioni dallo stesso rese, anche in rapporto alle diverse dichiarazioni delle parti), dal momento che essi si risolvono in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

D’altronde, i fatti decisivi di cui si denunzia l’omesso esame non sono affatto tali: si tratta in realtà di circostanze espressamente prese in considerazione dalla corte di appello, la quale ha adeguatamente argomentato il suo convincimento in fatto relativo alla esistenza – al momento del pignoramento – del credito oggetto dell’azione esecutiva, sulla base dell’esame degli elementi istruttori disponibili e della considerazione di tutti i fatti storici rilevanti (ed è appena il caso di osservare che, in relazione ai suddetti punti, la motivazione della decisione impugnata non è apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tale non è censurabile nella presente sede).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor-rente, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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