Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22522 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 20/06/2011, dep. 28/10/2011), n.22522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 26633 dell’anno 2005 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria

Colonna, n. 18, nello studio dell’Avv. BENIGNI Generoso, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Gallia, n. 86, nello studio dell’Avv. Gianluigi Cassandra;

rappresentata e difesa dall’Avv. GALLETTA Gennaro, giusta procura

speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 1022,

depositata in data 11 aprile 2005;

sentita la relazione all’udienza del 20 giugno 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

sentito l’Avv. E. Benigni, munito di delega, i quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

senti l’Avv. G. Galletta, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava la nullità del lodo pronunciato dal collegio arbitrale costituito per dirimere la controversia insorta fra il geom. T.A. e l’amministrazione provinciale di Avellino.

1.1 – La vicenda era scaturita dall’incarico affidato del Comune di Villamaina al predetto professionista allo scopo di redigere il progetto di ampliamento del Polo viario: nel disciplinare, che conteneva la clausola compromissoria in base alla quale era stato poi adito il collegio arbitrale, era previsto che la corresponsione del compenso fosse subordinata al finanziamento dell’opera.

Il Comune, dopo aver approvato il progetto con delibera del 17.11.1996, lo aveva ceduto alla Provincia di Avellino, affinchè si facesse promotrice del finanziamento da parte della Regione Campania.

La Provincia successivamente aveva recepito tale progetto, approvandolo e trasmettendolo alla Regione Campania.

1.2 – Il geom. T., assumendo che la cessione del progetto avesse comportato la cessione del proprio contratto, con atto di accesso arbitrale chiese di verificarsi, nei confronto della Provincia di Avellino, l’inadempimento degli obblighi scaturenti da tale rapporto, e, quindi, la condanna al pagamento del proprio compenso.

Il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto il 28 agosto 2003, accoglieva la domanda del geom. T. e condannava la Provincia al pagamento della somma di Euro 891.188,08.

1.3 – La Corte territoriale, a seguito di impugnazione per nullità del suindicato lodo, affermava in primo luogo che la cessione del progetto non comportava cessione del contratto intercorso fra il Comune e il professionista, osservando che, in ogni caso, tale cessione avrebbe dovuto risultare da atto redatto in forma scritta, non rilevando a tale fine la deliberazione dell’ente, costituente mero atto interno.

Si precisava che l’accertata carenza di potestas iudicandi in capo al collegio arbitrale era ostativa al passaggio alla fase rescissoria.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il geom.

T., affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’amministrazione provinciale di Avellino.

Le parti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe valuto nella loro completezza i rapporti fra il Comune di Villamaina e l’Amministrazione provinciale, omettendo di considerare, fra l’altro, che nella Delib. Consiglio Provinciale n. 163 del 1996, si affermava esplicitamente che la cessione del progetto era stata approvata “con tutti i diritti e gli obblighi, che dall’uso dello stesso potranno derivare”. Si aggiunge che in data 23 marzo 1998 la Giunta Provinciale aveva approvato il progetto esecutivo dell’opera, dando atto che alla redazione dello stesso aveva provveduto il gruppo di progettazione coordinato, per la parte amministrativa, dal funzionario Dott. S.M.. In tal modo risulterebbero pretermessi nella motivazione della decisione impugnata i rapporti diretti fra il geom. T. e il gruppo di lavoro, da una parte, e l’amministrazione provinciale, dall’altra, sottolineandosi come l’importanza del progetto, di dimensioni tali da esulare dai limiti del Comune di Villamaina, deporrebbe nel senso non della mera cessione degli elaborati già acquisiti, ma all’intero rapporto contrattuale.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1407 c.c., art. 1325 c.c., e segg. e art. 113 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si sostiene, con riferimento alla carenza del requisito della forma scritta evidenziata dalla corte territoriale, che nella specie la cessione del contratto sarebbe avvenuta fra due enti pubblici, ragion per cui la previsione della forma scritta, relativa ai rapporti fra la pubblica amministrazione e i privati, dovrebbe cedere al generale principio della libertà di forma, da ritenersi applicabile alle convenzioni amministrative fra soggetti, come il Comune e la Provincia, appartenenti alla P.A..

Il geom. T., quale contraente ceduto, “può aver espresso il suo consenso successivamente alla cessione del contratto ed anche attraverso atti concludenti.

2.2 – Il primo motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata la tesi della cessione del contratto viene argomentata in maniera ineccepibile, all’esito dell’esame esegetico della Delib. adottata dal Consiglio comunale di Villamaina 17 novembre 1996, con la quale “gli elaborati progettuali e tutta la documentazione riguardante il progetto generale di massima dell’ampliamento del Polo viario” venivano ceduti alla Provincia di Avellino, affinchè promuovesse l’approvazione e il finanziamento del progetto da parte della Regione Campania.

Orbene, appare arduo, da un punto di vista lessicale, equiparare la cessione di un contratto d’opera professionale con quella, risultante dagli atti di causa, relativa agli elaborati progettuali che di quel contratto costituiscono evidentemente il frutto. Viene fatto di chiedersi, a questo punto, come possa configurarsi, in contrasto con il disposto dell’art. 1406 cod. civ., la cessione di un contratto con prestazioni corrispettive dopo che almeno una delle parti (il professionista incaricato della progettazione) abbia eseguito la propria prestazione (Cass. 22 gennaio 2010. n. 1204; Cass., 16 marzo 2007, 6157; Cass. 29 novembre 1993, n. 11847).

2.3 – D’altra parte, il vizio di motivazione denunciato consisterebbe nell’omessa considerazione della precisazione da parte del Consiglio provinciale, nell’ambito della Delib. n. 163 del 1996, che la cessione del progetto era stata approvata “con tutti i diritti che dall’uso dello stesso potranno derivare”. Tale aspetto, a ben vedere, non assume decisiva rilevanza ai fini della sussistenza del vizio dedotto (Cass., 3 luglio 2008, n. 18236), essendo del tutto evidente che il riferimento allo sfruttamento pieno del progetto attiene alle prospettive future (“potranno derivare”), ma non implica necessariamente il subentrare dell’amministrazione provinciale nei rapporti che si collocano, come sul dirsi, “a monte” della predisposizione del progetto stesso, e che riguardano indiscutibilmente il Comune di Villamaina e il gruppo di lavoro cui faceva capo il ricorrente.

Nè, del resto, può omettersi di considerare che – anche a voler attribuire alle deliberazioni di detti enti, comunemente intese come atti interni privi di valore sul piano negoziale, la qualificazione di elementi idonei alla formazione del contratto di cessione, l’esame da parte della corte territoriale della delibera del consiglio comunale, da intendersi, nella pur non condivisibile prospettazione del ricorrente quale proposta, appare esaustivo, dal momento che una difformità dell’accettazione, vale a dire la dedotta estensione, da parte della sola Provincia di Avellino, ai diritti e agli obblighi derivanti dal progetto (così come invocata nel ricorso), equivarrebbe, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., u.c., a nuova proposta, alla cui successiva accettazione nella ricostruzione operata dal T. non si allude neppure.

2.4 – Deve quindi ritenersi che la tesi recepita nella sentenza scrutinata, secondo cui il Comune di Villamaina si sarebbe limitato a trasmettere il progetto all’Amministrazione provinciale affinchè lo promuovesse, senza che ciò abbia comportato cessione del contratto di opera professionale, appare congruamente e logicamente motivata, sulla base di una corretta valutazione delle risultanze processuali rilevanti ai fini del giudizio, essendo evidente che, attesa l’insussistenza della dedotta cessione del contratto, non può considerarsi automaticamente avvenuta, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass., 21 giugno 1996, n. 5761), la successione nel patto compromissorio.

2.5 – Sempre con riferimento al dedotto vizio motivazionale, i riferimenti contenuti nel ricorso al comportamento successivo dell’Amministrazione provinciale, che evidentemente costituisce un posterius, sono del pari privi di rilevanza, non potendosi omettere di osservare che lo stesso T. sottolinea come il progetto ceduto fosse “preliminare”, mentre quello oggetto della Delib. Giunta Provinciale n. 263 del 1998, era “esecutivo”. Poichè, come già evidenziato, risulta provato “per tabulas” che il Comune di Villamaina aveva ceduto alla Provincia il solo progetto (evidentemente preliminare), non può inferirsi dalla circostanza della successiva elaborazione del progetto “esecutivo” ad opera del Provincia di Avellino, con la sovrintendenza di un proprio funzionario, abbia comportato la successione nel contratto avente ad oggetto le prestazioni professionali ad esso sottese.

3 – L’infondatezza del primo motivo di ricorso esime dall’esame della censura riguardante la forma della dedotta cessione del contratto, questione che la corte del merito ha considerato, in via alternativa, solo nell’ipotesi che le parti avessero effettivamente inteso cedere il contratto.

Per mera completezza di esposizione si rileva che le deduzioni del ricorrente circa la natura pubblica del cedente e del cessionario, tale da non richiedere, a criterio del ricorrente medesimo, la forma scritta del contratto di cessione, impongono, a tacer d’altro, nella circostanza che la cessione del contratto è un contratto trilaterale, nel quale si richiede anche il consenso del contraente ceduto. Viene quindi in evidenza il principio formalistico che richiede la forma scritta “ad substantiam” nei contratti stipulati “iure privatorum” dalla p. a., applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche alle modificazioni soggettive di un rapporto contrattuale già posto in essere (cfr., in tema di cessione del contratto, Cass., 12 aprile 2006, n. 8621), laddove il riferimento del ricorrente a una mera “convenzione amministrativa” fra i due enti appare all’evidenza non pertinente.

4 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del T. al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.200,00, di cui Euro 9.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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