Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22522 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 24/09/2018), n.22522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso inscritto al n. 14556-2017 R.G. proposto da:

P.E., domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma

2, in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Salzano;

– ricorrente –

contro

I.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 364/2017 della Corte d’appello di Palermo,

depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

I.G. ha convenuto in giudizio P.E., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati al proprio immobile da infiltrazioni di umidità provenienti da quello del convenuto. Il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, nella contumacia del convenuto, ha accolto la domanda della I..

Contro tale sentenza ha proposto appello il P., anzitutto deducendo la nullità della notificazione dell’atto di citazione in quanto effettuata presso la sua residenza anagrafica, sebbene egli da tempo avesse spostato altrove il proprio effettivo domicilio. Chiedeva, nel merito, la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione.

La decisione è stata fatta oggetto, da parte del P., di ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La I. non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c.. Il P. richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può procedersi alla notificazione presso la residenza anagrafica quando il notificante è a conoscenza del domicilio effettivo del notificando. Aggiunge che la I. era a conoscenza del fatto che il convenuto da tempo non era più residente al numero civico (OMISSIS) del comune di (OMISSIS), in quanto gli aveva inviato “varie segnalazioni e denunce in merito alle presunte infiltrazioni e ai relativi asseriti danni” presso il nuovo indirizzo. In realtà, il ricorso non contiene alcuna indicazione di quando e come sarebbe stata acquisita la prova delle comunicazioni asseritamente inviate dalla I. al P. presso il domicilio effettivo di quest’ultimo. Anzi, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il P. avesse inizialmente sostenuto una diversa versione dei fatti, ossia che la controparte avrebbe potuto accorgersi del suo trasferimento in considerazione della ridotta dimensione del centro abitato.

Il motivo, quindi, non è autosufficiente ed è carente del carattere della specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Con il secondo motivo si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Tuttavia, il vizio di motivazione non è più previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fra i motivi di ricorso per cassazione, essendo semmai deducibile l’omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto di discussione fra le parti.

Nella specie, il P. ha censurato l’omessa motivazione del rigetto dell’istanza di rinnovazione della c.t.u. in appello. Quindi, a prescindere dai limiti entro cui possa essere censurata in sede di legittimità la decisione della corte di merito di non disporre un supplemento di istruttoria, il motivo è inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si provvede alla liquidazione delle spese processuali, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Ricorrono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè il ricorrente deve essere condannato al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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