Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22522 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/11/2016), n.22522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14054/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO

COMO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, CIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1839/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

20/11/2014, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 18.12.2014, la Corte di appello di Messina confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di M.G. al beneficio richiesto (indennità di accompagnamento) con decorrenza dal 1 gennaio 2011, in conformità alle conclusioni peritali. A seguito di gravame proposto dall’INPS, espletata nuova ctu medico legale, il giudice di appello perveniva alla indicata pronunzia, disponendo la integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.

Per la cassazione della detta decisione ricorre il M. affidando l’impugnazione ad un solo motivo). L’INPS è intimato.

Viene censurata la sentenza della Corte di Messina per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sul rilievo che, pure avendo la Corte del merito pienamente riconosciuto le ragioni dell’ assistito in ordine alla sussistenza dei requisiti utili al riconoscimento del beneficio invocato e quindi condannato l’istituto al pagamento della prestazione come per legge dal gennaio 2011, ha errato nel dichiarare la compensazione delle spese anche del secondo grado del giudizio, senza dare alcuna contezza di quest’ultima decisione, pure essendo stata la decorrenza del beneficio fissata da data anteriore al giudizio di gravame. Non sussistendo nè una soccombenza reciproca, nè altri giusti motivi, nè tantomeno gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, dovevano ritenersi violati gli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che il capo della decisione impugnato è da ritenere erroneo.

La censura è fondata.

Dell’art. 92 c.p.c., comma 2, prevedeva: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Tale disposizione è stata sostituita dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, comma 2 (art. 2, comma 1), in vigore dal 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51), con la previsione “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.

La previsione anzidetta è stata, a sua volta, successivamente, sostituita dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo tale data (L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1), con quella “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Nella specie il giudizio di primo grado è stato instaurato il 15.1.2010, ossia dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, sicchè deve ritenersi applicabile ratione temporis la disciplina di cui alla L. n. 69 del 2009 cit..

Va premesso che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. 6259 del 18/03/2014). Nella specie si è dato rilievo all’esito complessivo della lite pur avendo la sentenza di appello confermato quella di primo grado, sicchè la decisione impugnata con la quale è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio di gravame ha disatteso i principi che disciplinano la regolamentazione delle spese laddove le ragioni sottostanti la statuizione non integrano alcuna delle ipotesi previste nella norma di legge applicabile ratione temporis, non essendovi soccombenza reciproca e non risultando esplicitate altre gravi ed eccezionali ragioni.

Si propone pertanto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, l’accoglimento del ricorso, la cassazione della decisione in ordine al capo sulle spese ed il rinvio per nuova statuizione sulle stesse in conformità ai criteri di legge, essendo precluso al giudice di legittimità procedere alla relativa determinazione, rimessa al giudice del merito”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio, rilevato che per mero errore non è stato dato atto nella relazione della costituzione dell’INPS, ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sull’accoglimento del ricorso, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello designata in dispositivo per la corretta applicazione dei principi richiamati, nonchè per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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