Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22521 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 24/09/2018), n.22521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso inscritto al n. 13829/2017 R.G. proposto da:

C.R. e M.R., elettivamente domiciliati in

Roma, via Pietro della Valle, n. 2, presso lo studio dell’avvocato

Francesco Schillaci, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Marco Cassiani;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Nibby,

n. 11, presso lo studio dell’avvocato Massimo Biasiotti Mogliazza,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Manuela Mazza;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/2016 del Tribunale di Pesaro, depositata

il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.R. e C.R. hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso un precetto di pagamento intimato, sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a..

Nel contraddittorio delle parti, l’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pesaro con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c..

Avverso tale decisione gli opponenti propongono ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, basato su tre motivi. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

I ricorrenti hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo si deduce l’insussistenza dello ius postulandi in capo ai difensori che hanno sottoscritto l’atto di precetto.

In realtà, è pacifico che la compagnia assicurativa avesse rilasciato procura alle liti con mandato in calce all’atto di precetto, ma gli opponenti sostengono che tale procura non conferirebbe ai legali un valido mandato, in quanto testualmente riferita alla “presente procedura”, mentre l’intimazione di un precetto di pagamento non costituirebbe una “procedura”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il conferimento della mandato difensivo non richiede formule sacramentali e deve essere interpretato secondo gli ordinari canoni di ermeneutica contrattuale. Consegue che, essendo stato conferito il mandato in calce all’atto di precetto, la volontà delle parti si riferisce senz’atro all’atto cui accede, anche se nel testo è utilizzata un’espressione non del tutto appropriata.

Peraltro, l’interpretazione della procura al difensore, al fine di individuare l’ambito del mandato conferitogli dalla parte, costituisce valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 4864 del 01/03/2007, Rv. 595329). Con il secondo motivo si deduce che il titolo esecutivo sarebbe carente di alcuni requisiti formali relativi alla spedizione in forma esecutiva.

Il motivo è inammissibile per carenza del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Infatti, i ricorrenti non hanno prodotto l’atto che si assume essere formalmente viziato, nè hanno indicato dove lo stesso possa essere reperito. Di conseguenza, questa Corte non è stata posta nelle condizioni di verificare la fondatezza della censura.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 281-sexies c.p.c., in quanto la sentenza sarebbe stata pronunciata disattendendo la richiesta di fissazione di una nuova udienza per la discussione.

La censura è, anzitutto, carente di autosufficienza in quanto non è stato prodotto il verbale dell’udienza precedente a quella – del 24 novembre 2016 – all’esito della quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Non è quindi possibile verificare se quest’ultima udienza fosse stata, a sua volta, fissata su richiesta degli opponenti e se, quindi, la richiesta di fissazione di un’ulteriore udienza costituisse una illegittima duplicazione di un potere processuale già esercitato.

In ogni caso, la censura è pure infondata.

Infatti, nell’ipotesi di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., il rinvio per la discussione orale è finalizzato ad evitare decisioni “a sorpresa”, adottate senza consentire alle parti il pieno ed effettivo esercizio dell’attività difensiva. Tuttavia, la prassi dei tribunali è orientata nel senso di “prevenire” la richiesta delle parti, fissando un’apposita nuova udienza con la stessa ordinanza con la quale si dispone la discussione orale. Pertanto, giunte alla nuova udienza, alle parti non spetta un ulteriore rinvio, in quanto è stato loro già concesso ex officio quel differimento necessario per approntare la discussione orale previsto dalla norma in commento.

Del resto, l’art. 281-sexies c.p.c., prevede che il giudice “può” differire, anche su istanza di parte, la discussione orale ad altra udienza. Tale facoltatività incontra il limite della tutela dei diritti di difesa delle parti; tutela che ben può essere assicurata mediante l’assegnazione di un termine per memorie difensive.

In ogni caso, la deduzione di una nullità processuale deve essere accompagnata dall’indicazione dell’interesse sostanziale effettivamente pregiudicato.

Nel caso di specie, i ricorrenti, pur avendo in via principale richiesto un differimento dell’udienza, hanno altresì, in via subordinata, “discusso la causa riportandosi alla memoria conclusiva depositata telematicamente”. Pertanto, non hanno sollevato alcuna specifica eccezione di nullità, con la conseguenza che l’eventuale nullità verificatasi risulta comunque sanata (Sez. 3, Sentenza n. 7104 del 09/04/2015, Rv. 635107).

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“In caso di decisione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., la tutela dei diritti di difesa delle parti, assicurata dalla legge prevedendo la facoltà di richiedere un differimento dell’udienza di discussione, è parimenti soddisfatta qualora il giudice, nel disporre che si proceda alla trattazione orale, rinvia per tale adempimento ad una successiva udienza. In tal modo, infatti, i difensori vengono posti nelle condizioni di non arrivare impreparati alla discussione, sicchè, una volta giunti all’udienza all’uopo fissata dal giudice, agli stessi non compete il diritto di chiedere un ulteriore differimento. Non osta a tale conclusione l’evenienza che il giudice abbia omesso di raccogliere, all’udienza precedente, le conclusioni delle parti, in quanto l’omissione di tale attività processuale (che si compendia in un semplice momento di sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte nel corso del giudizio) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca che dalla stessa sia derivata la specifica lesione di un interesse sostanziale”.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè i ricorrenti vanno condannati al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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