Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22521 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 16/10/2020), n.22521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26080/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 43/11/13, depositata il 5 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 5 aprile 2013, che, in accoglimento del ricorso proposto da T.G., ha disposto la revocazione di una propria precedente sentenza;

– tale sentenza ultima aveva dichiarato la legittimità della cartella di pagamento, limitatamente alle sanzioni irrogate, emessa a seguito della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento, e della iscrizione ipotecaria disposta a seguito dell’emissione di una prima e diversa cartella di pagamento, notificata nelle more del giudizio di primo grado di impugnazione del predetto avviso di accertamento;

– la decisione impugnata in questa sede ha ritenuto che la sentenza investita dal ricorso per revocazione fosse affetta da un errore di fatto, per aver questa dichiarato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria pur avendo accertato che la stessa non riguardasse le sanzioni, bensì la maggiore imposta accertata, in relazione alla quale era intervenuto un provvedimento di sgravio;

– ha, altresì, affermato che si fosse in presenza anche di un contrasto con un giudicato precedente formatosi in relazione all’impugnazione di altra iscrizione ipotecaria eseguita con riferimento al credito indicato nella cartella di pagamento in contestazione, rappresentato dall’accertamento della cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria sull’importo iscritto a ruolo;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– T.G. non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– occorre preliminarmente esaminare la questione della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione dell’intimato;

– tale notifica è stata eseguita mediante tempestiva spedizione dell’atto al domicilio eletto del contribuente, ossia presso lo studio del Dott. M.A., in (OMISSIS), erroneamente indicato in (OMISSIS), anzichè in (OMISSIS);

– ciò nonostante, l’atto è stato ritirato dal destinatario, in quanto nell’indirizzo erroneamente indicato questi aveva fissato il suo domicilio privato;

– orbene, la notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego non sia avvenuta nei luoghi ove essa deve essere effettuata, prevalendo il fatto che l’atto sia stato comunque ricevuto dal destinatario (cfr. Cass., ord., 18 aprile 2018, n. 9257; Cass. 30 gennaio 2006, n. 1887);

– tale regola è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l’unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (così, Cass. 21 luglio 2015, n. 15326);

– pertanto, deve concludersi per la validità della notifica in esame, con conseguente irrilevanza dell’attività successivamente posta in essere dal notificante, il quale, preso atto dell’erronea indicazione dell’indirizzo del notificando, ha autonomamente provveduto alla rinnovazione dell’atto;

– ciò posto, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia l’error in procedendo rappresentato dalla violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza impugnata ritenuto che costituisse errore revocatorio il rilevato contrasto tra il dispositivo della sentenza revocata, nel quale si dichiarava la legittimità delle due cartelle di pagamento emesse in relazione al medesimo avviso di accertamento, limitatamente alle sanzioni irrogate, e della relativa iscrizione ipotecaria, e la motivazione della stessa, in cui si dà atto, da un lato, del fatto che solamente la seconda delle cartelle di pagamento era stata impugnata, e, dall’altro, del fatto che gli atti impugnati riguardassero solo la maggiore imposta accertata, oggetto di successivo sgravio, e non anche le corrispondenti sanzioni;

– il motivo è fondato;

– l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., ord., 28 marzo 2018, n. 7617; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442);

– tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti;

– tale presupposto non ricorre nel caso in esame in cui – come emerge inequivocamente dagli atti e, in particolare, dalla lettura della sentenza revocata, riprodotta in parte qua nel controricorso – l’individuazione del credito oggetto degli atti impugnati era questione controversa tra le parti;

– del pari, priva di rilevanza, ai fini che interessano in questa sede, è l’errore di extrapetizione di cui sarebbe affetta la sentenza revocata, in quanto risolventesi in un vizio relativo all’interpretazione delle domande giudiziali che non rientrano nella richiamata nozione di “errore di fatto” denunciabile mediante impugnazione per revocazione (cfr. Cass., ord., 15 marzo 2018, n. 6405; Cass., ord., 15 giugno 2017, n. 14937; Cass. 4 marzo 2009, n. 5221);

– con il secondo motivo la ricorrente deduce denuncia l’error in procedendo rappresentato dalla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di appello ritenuto sussistente il vizio revocatorio rappresentato dal contrasto con altra sentenza passata in giudicato, benchè quest’ultima presentasse un oggetto diverso da quella revocata e, comunque, non fosse ancora dotata di autorità di cosa giudicata;

– il motivo è fondato;

– dall’esame degli atti emerge che la sentenza invocata a fondamento del rilevato giudicato è stata emessa con riferimento ad un giudizio che aveva un oggetto diverso, in quanto relativo all’imposta dovuta e non anche alle relative sanzioni, oggetto dei giudizi su cui verte la sentenza revocata;

– la diversità del petitum e della causa petendi tra i due giudizi osta all’opponibilità del giudicato formatosi in relazione al primo di essi;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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