Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22521 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 06/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4428-2017 proposto da:

C.A., ammessa al patrocinio a spese dello Stato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo

studio dell’avvocato DANILO GRANITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO BERTUZZI;

– ricorrente –

contro

CA.MA., BAGNO MASSIMO DI CA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1333/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1333/2016, respingendo l’impugnazione proposta dai coniugi C.B. e L.D.E., quali genitori esercenti la potestà genitoriale sull’allora figlia minore A., ha integralmente confermato la sentenza n. 733/2010 con la quale il Tribunale di Ravenna aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai suddetti coniugi nei confronti di Ca.Ma., titolare del (OMISSIS), in relazione alle lesioni riportate da A. in data (OMISSIS) mentre stava giocando su di una altalena a bilico situata in prossimità del suddetto (OMISSIS).

2.Era accaduto che i coniugi C.- L.D. avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna il Ca., deducendo che: a) A. si era fatta male (riportando la frattura della branca ileo pubica destra) mentre si trovava “regolarmente seduta sull’altalena giocando secondo le sue modalità” e che “improvvisamente era rimasta schiacciata dalla struttura dello stesso attrezzo a causa della eccessiva e pericolosa inclinazione delle sbarre di ferro del gioco”; b) successivamente all’episodio in esame, l’altalena era stata modificata e resa più sicura attraverso l’inserimento di una catena di ferro atta ad impedire la eccessiva e pericolosa inclinazione della struttura metallica.

Il Giudice di primo grado, espletata l’istruttoria, aveva respinto la domanda.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado avevano proposto appello i genitori della minore, censurandola per contraddittorietà nella parte in cui il Tribunale di Ravenna, da un lato, aveva ritenuto non provato il nesso causale tra “asserita condotta di parte convenuta e danno derivato alla minore”, e, dall’altro, aveva ritenuto la sussistenza del caso fortuito (individuandolo nella condotta del terzo, rappresentata dalla mancata sorveglianza della minore da parte dei genitori) ed insistendo nella domanda di affermazione di responsabilità del convenuto sia a titolo di custodia (per non avere valutato preventivamente la pericolosità dell’altalena) sia a titolo di art. 2043 c.c. (essendo risultata provata in giudizio la particolare insidiosità del gioco). In via subordinata, avevano comunque chiesto riconoscersi, se non la responsabilità esclusiva, il maggioritario concorso di colpa del convenuto.

Il Ca., quale titolare del (OMISSIS), si era costituito chiedendo il rigetto dell’appello.

E la Corte territoriale, come sopra rilevato, ha integralmente confermato la pronuncia del giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso C.A., nelle more divenuta maggiorenne ed ammessa al gratuito patrocinio.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dal Ca., quale titolare del (OMISSIS).

In vista dell’odierna adunanza camerale la ricorrente ha presentato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1.Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la C. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2056 e 2697 c.c. e art. 1227 c.c., comma 1 nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto non potersi affermare che le lesioni da essa riportate (schiacciamento del bacino) erano in nesso causale con la struttura dell’altalena e neppure che lei si trovava seduta sull’altalena allorquando si fece male; denuncia altresì omesso esame di fatti decisivi e controversi, nella parte in cui la stessa Corte, addossando su di lei la prova che spettava al titolare del Bagno, non ha tenuto conto della espletata c.t.u., della testimonianza resa da V.R., della struttura e del funzionamento dell’altalena e neppure della domanda subordinata di applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056,2697 e 1227 c.c. nella parte in cui la Corte di merito: a) ha contraddittoriamente affermato, dapprima, che lei era stata colpita dalla sbarra mentre si trovava davanti all’altalena, e, poi, che era nella zona posta lateralmente all’altalena; b) ha tenuto conto della deposizione del teste M., ma ha omesso di valutare la deposizione dei testi V.R. e Ca.Lu., nonchè della dichiarazioni rese dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio; c) non ha dato adeguata motivazione sul mancato accoglimento della domanda di applicazione dell’art. 1227 in relazione all’art. 2043 c.c..

1.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia “omessa valutazione del punto decisivo della causa relativo alla struttura e funzionamento del gioco” nella parte in cui la Corte di merito ha riferito che l’altalena era a bilico o dondolo, ma ha tralasciato di esaminare la prova documentale costituita dalle fotografie che riproducevano l’attrezzo e dal cui esame si sarebbe potuto accertare il reale movimento dell’altalena. Rileva al riguardo che la espletata ctu aveva concluso nel senso che lo schiacciamento del bacino, da lei riportato nell’incidente, poteva essere compatibile sia con lo schiacciamento, provocato dai due bracci che si piegavano troppo, sia con la percussione ricevuta dall’asse, che costituiva il sedile che usciva lateralmente dalla struttura dell’attrezzo durante il movimento.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si premette che il Tribunale di Ravenna, in relazione all’incidente occorso ad Ca.Al. il (OMISSIS), ha escluso la responsabilità del convenuto, quale titolare del (OMISSIS) di (OMISSIS), sia ai sensi dell’art. 2051 c.c. che ai sensi dell’art. 2043 c.c., ritenendo non provato il nesso causate tra la condotta del custode e il fatto lesivo. In particolare, secondo il giudice di primo grado, l’incidente si era verificato per caso fortuito, individuato nel fatto del terzo (ovvero nella condotta dei genitori stessi della minore che – non essendo presenti al momento dell’accaduto, ma essendo sopraggiunti soltanto successivamente avevano mancato dl svolgere sulla figlia, all’epoca minorenne, la necessaria sorveglianza).

E la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, in quanto ha a sua volta ritenuto non provato il nesso causale. Precisamente: secondo l’assunto degli allora appellanti, A. sarebbe rimasta schiacciata dalla struttura dell’altalena, mentre stava regolarmente seduta e giocava secondo le modalità proprie del gioco dell’altalena, a causa dell’eccessiva e pericolosa inclinazione delle sbarre di ferro della struttura: dunque, il titolare del (OMISSIS) sarebbe stato responsabile per aver consentito l’accesso al gioco nonostante la intrinseca pericolosità ed insidiosità della struttura dell’altalena. Senonchè la Corte di merito ha ritenuto che dall’espletata attività istruttoria non era affatto risultato provato che A. si fosse fatta male mentre si trovava seduta sull’altalena e neppure che si fosse fatta male perchè era stata colpita dalla sbarra di ferro. La Corte ha pertanto confermato la sentenza di primo grado, non essendo risultata dimostrata la riferibilità delle lesioni patite dalla minore ad un difetto di custodia del convenuto e neppure alla intrinseca pericolosità ed insidiosità dell’altalena.

2.2. A fronte del percorso motivazionale che precede, immune da vizi logici e giuridici, occorre ricordare che la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze ritenute idonee ad acclarare i fatti (privilegiandone alcune e disattendendone altre) rientra nel sindacato riservato al giudice di merito, sempre che questi dia contezza con motivazione adeguata e congrua del criterio adottato (come per l’appunto si è verificato nella specie).

Al rilievo che precede si aggiunge il fatto che parte ricorrente:

– da un lato, nel primo e nel secondo motivo, denuncia il vizio di violazione di legge (previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3), ma inammissibilmente dimentica che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia del suddetto vizio, correttamente rubricato, deve porre per definizione un problema interpretativo di norme, proprio perchè consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta, prevista da una norma;

– dall’altro, sempre nel primo e poi nel terzo motivo, denuncia altresì il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso (previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), ma ancora inammissibilmente dimentica che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non incorre nel vizio denunciato il giudice che, nel pronunciare sentenza, abbia fatto debitamente uso dei propri poteri di selezione delle fonti di prova e di formazione del proprio convincimento. Anche l’esercizio, in ipotesi erroneo, del potere di apprezzamento delle prove non legali non dà luogo ad alcun vizio denunciabile in sede di legittimità, non essendo inquadrabile nel paradigma del vizio motivazionale. Pertanto, questa Corte, sempre che non ricorra il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e rilevante, non può esercitare poteri di controllo sulla motivazione della sentenza.

In definitiva, il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi non pongono alcun problema interpretativo inerente l’applicazione delle norme (in tesi del ricorrente violate) e non denunciano l’omesso esame di alcun fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, ma sono nella sostanza diretti ad ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, nuovo esame che, come è noto, è precluso in sede di legittimità.

3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva da parte della compagnia intimata. Non sussistono invece i presupposti per il versamento ad opera di parte ricorrente dell’importo previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva da parte della compagnia intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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