Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22520 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22520

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23512/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI ROMA C, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA VINCENZO TIZZANI, 19, presso lo studio dell’avvocato

GAETANO LONGOBARDI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1114/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RITENUTO CHE:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma/C, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in epigrafe indicata, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per mancato pagamento della tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione, dovuta ai sensi dell’art. 21, della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, anno di imposta 2007, assumendo l’ente contribuente, essenzialmente, la non debenza della tassa perchè esente in quanto equiparabile alle Amministrazioni dello Stato -respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente. L’Azienda USL Roma/C si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, e degli artt. 12 e 14 preleggi; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, e dell’art. 114 Cost., nonchè del D.L. n. 151 del 1991, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che erroneamente la CTR ha escluso l’assoggettabilità alla tassa sulle concessioni governative, riconducendo le Aziende Sanitarie Locali, quali organismi che in ambito locale sovraintendono al Servizio Sanitario Nazionale, alla categoria delle “pubbliche amministrazioni”.

2. Per ragioni di priorità logica va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, proposta con controricorso dall’Azienda USL Roma C, la quale argomenta che se alla fattispecie in esame è applicabile il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, il termine per proporre il ricorso per cassazione sarebbe scaduto, mentre se trova applicazione il c.d. termine lungo il ricorso deve intendersi proposto nei termini.

L’eccezione è infondata.

Questa Corte ha recentemente ribadito il principio, a cui si intende dare continuità che: “Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, non ha istituito un regime speciale per il processo tributario in ordine all’applicazione del termine lungo di impugnazione, impermeabile alle disposizioni transitorie di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58: tale principio si desume dall’art. 62 del medesimo decreto, che fa espresso riferimento, per la disciplina del giudizio di cassazione in materia tributaria, alle norme del codice di procedura civile, così attribuendo prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo l’esistenza di un giudizio tributario di legittimità” (Cass. n. 12642 del 2017).

3. Le censure espresse in ricorso sono fondate, in ragione delle seguenti considerazioni:

a) Il D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 bis, dispone al comma 1 la esenzione dalla tassa di concessione governativa degli atti e provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

La norma integra tipicamente una disposizione di esenzione fiscale, come tale volta a derogare in via eccezionale alla legge generale che disciplina le tasse sulle concessioni governative, e dunque insuscettibile di essere applicata al di fuori dei casi in essa espressamente regolati. Orbene, la norma in esame provvede a riconoscere la esenzione mediante una individuazione di specifiche tipologie di figure giuridiche soggettive che trovano compiuta definizione in norme di legge, e che, proprio in considerazione del carattere tassativo di tali definizioni precludono la possibilità della ricerca ed individuazione di un contenuto implicito estensibile ad altri casi e riconducibile ad una medesima “ratio legis” sottesa al criterio nominalistico utilizzato dal legislatore.

E in proposito, questa Corte ha stabilito che: “In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l’espresso disposto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 1, comma 10, e l’insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione e agevolazione fiscale” (Cass. n. 8825 del 2012).

Con la disposizione in commento il Legislatore ha deliberatamene inteso differenziare il trattamento fiscale delle ONLUS da quello di tutti gli altri enti pubblici (territoriali e non), rimanendo in conseguenza esclusa ab origine anche la astratta possibilità di una assimilazione dell’ASL ad una ONLUS, o associazione dilettantistica e sportiva, tanto è che, quando, invece, il Legislatore ha inteso estendere detta esenzione fiscale, è intervenuto con apposita norma integrativa del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 bis.

Ad esempio, la L. n. 157 del 1999, art. 5, ha introdotto al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 bis, il comma 1 bis esentando dalla tassa i movimenti ed i partiti politici.

Ne consegue che tale norma ha natura eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere sussistente il divieto di analogia delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale, indipendentemente dal tipo di tributo (Cass. n. 1350 del 1991; Cass. n. 26106 del 2005; Cass. n. 6542 del 2009; Cass. n. 6925 del 2011; Cass. n. 22279 del 2011).

Ne consegue che le AUSL sono tenute al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi le esenzioni riconosciute dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione e, attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l’inesistenza di un generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie non adottata) del legislatore.

4. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va accolto, posto che la CTR non si è uniformata ai suindicati principi, la sentenza impugnata va, quindi, cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dall’AUSL Locale Roma/C. Le spese di lite di ogni fase e grado del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dall’AUSL Locale Roma/C. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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