Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22520 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 16/10/2020), n.22520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18687-2014 proposto da:

L.S.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SABAZIO

31, presso lo studio dell’avvocato DEBORA COLLOCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO TERRANOVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2013 della COMM. TRIB. REG. della

Calabria, Sede di CATANZARO, depositata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Calabria n. 163/2/2013 depositata il 6.6.2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 febbraio 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– La vicenda per cui è causa è così riassunta nella sentenza impugnata: “La signora L.S.A.P. proponeva tempestivo ricorso avverso avviso di accertamento IVA, IRPEF….. La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto detto e motivava eccependo: violazione della L. n. 212 del 2000 da parte dei militari della G.d.F. nella modalità di accesso, verbalizzazione, carenza di informazioni ecc. L’Agenzia resisteva e, ritenendo corretto il proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso….. La commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia rigettava il ricorso.

In motivazione veniva evidenziato che, in base al verbale, il comportamento dei militari risultava corretto e che non era stata denunciata al Garante del contribuente nessuna violazione. L’eccezione dell’esistenza di un contratto estimatorio non era stato sufficientemente documentato, provato ecc. Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza detta e ne chiedeva la riforma. Eccepiva motivazione irrazionale, errore nella valutazione dei fatti ecc. L’ufficio controdeduceva e chiedeva il rigetto dell’appello.”.

– Per la cassazione della predetta sentenza L.S.A.P., in proprio e quale titolare della ditta individuale “L’altra metà di L.S.A.P.”, proponeva ricorso affidato a sei motivi, illustrato da memoria.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e art. 56, nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso in appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione”.

– Secondo la CTR, la contribuente avrebbe riproposto “le stesse lagnanze dette in prima istanza senza proporre specifici motivi di impugnazione”; la sentenza impugnata ha quindi concluso affermando che “l’appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza di motivi specifici di impugnazione. La necessità della enunciazione dei motivi specifici assolve anche alla duplice funzione di delimitare l’estensione del riesame e di indicare le ragioni concrete dell’impugnazione”; la sintetica sentenza è completata da un riferimento alla eccezione del contratto estimatorio rinnovata dalla contribuente “che provava, a suo dire, l’inesistenza della presunzione di cessione dei beni acquistati e non rinvenuti in azienda. Si osserva però ad integrazione di quanto motivato dal primo giudice, che il documento allegato risulta del tutto generico carente degli allegati dichiarati in quell’atto e nell’insieme poco attendibile. Risulta strano che il documento fosse in possesso della ricorrente benchè lo stesso doveva essere nella disponibilità dell’altra azienda nominalmente coinvolta. Altri particolari inducono a ritenere poco attendibile quel documento”.

– Va preliminarmente presa in esame la eccezione di inammissibilità del motivo formulata dalla controricorrente, che va disattesa perchè priva di specificità, oltre che per le ragioni che di seguito si espongono per motivare la fondatezza della censura.

– Invero la ricorrente – in ossequio al principio di autosufficienza – riporta i motivi di appello specificando le parti della sentenza di primo grado interessate da ciascuno di essi.

– A) Avendo la CTP ritenuto insussistenti e comunque irrilevanti le violazioni – lamentate dalla contribuente – dello statuto del contribuente, la L.S. deduceva, dinanzi alla CTR, che le avvertenze dei militari erano intervenute all’esito dell’attività ispettiva e non all’inizio, censurando altresì la prima decisione per avere ritenuto la irrilevanza di dette violazioni a ragione dell’assenza di sanzione, a ciò ostando – a dire di essa contribuente – il rango costituzionale delle norme violate.

– B) La sentenza della CTP era inoltre censurata laddove non aveva tenuto nella dovuta considerazione la circostanza costituita dalla produzione in giudizio di un contratto estimatorio di data (certa perchè certificata dall’ufficio postale) anteriore all’accesso della G.d.F. – oltre che delle fatture emesse all’esito della vendita della merce – dovendosi in tutti i documenti citati ravvisarsi la prova documentale contraria richiesta dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 2.

– C) Altro punto specifico gravato di appello è costituito dalla ritenuta legittimità dell’atto impositivo in assenza delle ragioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, che consentono l’adozione di siffatta tipologia di accertamento.

– D) La motivazione per relationem operata dalla CTP con il richiamo al PVC della G.d.F. è stata censurata dalla contribuente per non essere stata effettuata comparazione di sorta con le dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2000 e 2001.

– E) Per ultimo è stata censurata la sentenza della CTP per avere il primo giudice omesso di pronunciarsi in ordine alla eccepita illegittimità della percentuale di ricarico calcolata dall’ufficio.

– La sentenza impugnata ha omesso di esaminare, sia pure sinteticamente ovvero, laddove possibile, mediante richiami puntuali e soddisfacenti alla sentenza di primo grado, l’appello così come articolato dalla contribuente e sopra riassunto: l’iter seguito dai secondi giudici – a parte una sinteticità non di rado coniugata ad oscurità – si connota, tra l’altro, per il ripetuto uso della locuzione “et cetera” riferita ai motivi posti a base del ricorso sia in primo che in secondo grado, oltre che, più particolarmente, alla parte dedicata al contratto estimatorio.

– L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri, aventi ad oggetto l’omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità dell’accesso, dell’accertamento extracontabile, della percentuale di ricarico, oltre alla omessa motivazione in ordine al superamento della presunzione di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1.

– Accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Calabria, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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