Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2252 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1505-2019 proposto da:
IGBINOS A KESTER, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE LUFRANO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazione di Ancona;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda del cittadino nigeriano IGBINOSA KESTER volta al riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;
2. il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi di ricorso per cassazione, rispetto al quale il Ministero intimato non ha svolto difese;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. con il primo motivo – rubricato “violazione, mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)” – si assume che “il Tribunale di Ancona ha erroneamente ritenuto che le minacce di morte riferite dal ricorrente fossero relative a fatti di natura esclusivamente privata”;
5. con il secondo mezzo – rubricato “violazione, mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)” – si lamenta l’omessa “valutazione attuale della zona di provenienza del ricorrente” (erroneamente indicata come Punjab a pag. 4 del ricorso), per avere il Tribunale escluso “la sussistenza in Nigeria di una situazione di violenza generalizzata, senza citare alcuna fonte comprovante uno stato attuale di pericolosità”;
6. con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto nell’ordinanza impugnata non si rinverrebbe “nessuna argomentazione circa le ragioni alla base del rigetto della domanda relativa alla protezione umanitaria”, non riconducibile al “difetto di credibilità sul rifugio politico e la protezione sussidiaria”;
7. tutte le censure proposte sono inammissibili, non solo per la mancanza (anche nel corpo dei motivi) della esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 (cfr. ex multis Cass. n. 17036/2018 e n. 10072/2018) – che non consente di acquisire la dovuta contezza della fattispecie concreta – ma anche per la genericità delle contestazioni, peraltro tutte incentrate su valutazioni di merito che non possono avere ingresso in questa sede, tanto più a fronte di una decisione puntualmente e ampiamente motivata sugli aspetti sottesi a ciascuna delle tre tipologie di protezione invocate;
8. in particolare, il secondo motivo è anche infondato, poichè la decisione è stata assunta sulla base di informazioni dettagliate e aggiornate sulle condizioni della Nigeria (cd. COI) delle quali si dà atto da pag. 4 a pag. 6 del decreto impugnato;
8. l’assenza di difese del Ministero intimato esclude la pronuncia sulle spese.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020