Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2252 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2252 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 17398-2010 proposto da:
MASSA FRANCESCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO MASSA
(avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

2017
2460

avverso la sentenza n. 154/2009 della COMM.TRIB.REG.

L;

44,1

, depositata il 18/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/10/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO FEDERICI.

Data pubblicazione: 30/01/2018

Rilevato che
Massa Francesco proponeva ricorso avverso la sentenza n. 154/13/2009,
emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, in riforma
della sentenza del giudice di prime cure, aveva rigettato la domanda di
annullamento della cartella di pagamento n. 04820060013769691 per Irap
relativa all’anno 2002;

delle liti pendenti ai sensi dell’art. 39, co. 12, del d.l. n. 98/2011, convertito
con modificazioni nella I. 15.07.2011, n. 111, la causa era stata sospesa e
rinviata a nuovo ruolo (ud. dell’8.02.2012);
con atto di rinuncia depositato dal contribuente il 28.09.2017 il Massa
dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati
all’Agente della riscossione, ricevendo da Equitalia notifica dell’ammontare del
debito da pagare;
in adempimento della disciplina dichiarava di rinunciare al ricorso;
l’Amministrazione non si è mai costituita in giudizio;
All’udienza camerale del 13 ottobre 2017 il Collegio decideva.

Considerato che
Il ricorrente, che ha manifestato la volontà di estinguere il debito, aderendo
alla definizione agevolata di cui alla disciplina introdotta dal d.l. n. 193 del
2016, convertito con modificazioni nella I. n. 225 del 2016, ha dichiarato di
rinunciare al ricorso. z ;,)
Ne consegue l’estinzione del proesso;
tenuto conto della mancata costituzione della controparte, nulla va disposto
sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto illateteesso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile
della Corte suprema di cassazione, il giorno 13 ottobre 2017.

Nella prosecuzione del giudizio, aderendo il contribuente alla definizione

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