Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2252 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22375-2011 proposto da:

V.M.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SOGLIANO 70, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

AMETRANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

(quale Ente succeduto all’I.N.P.D.A.I.), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato ELISABETTA

LANZETTA, LUCIA POLICASTRO, MASSIMILIANO MORELLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2583/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2011 R.G.N. 4874/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato AMETRANO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato CARUSO SEBASTIANO per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da V.M.T. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna dell’INPS al risarcimento dei danni tutti prodotti dal demansionamento subito nonchè dalla condotta vessatoria posta in essere nei suoi confronti dal datore di lavoro e dai colleghi d’ufficio.

2 – La Corte territoriale ha evidenziato che solo in grado di appello la V. aveva allegato di essere stata privata di qualsiasi incarico, mentre nell’originario ricorso, sulla scorta di prospettazioni in fatto ed in diritto assolutamente generiche, aveva denunciato più che una condizione di dequalificazione professionale, un contesto lavorativo di persecuzione.

3 – La prova testimoniale non consentiva di ritenere dimostrata, nella sua materialità e nella necessaria finalizzazione soggettiva, la condotta vessatoria, perchè i testi avevano descritto solo “relazioni interpersonali problematiche e critiche”, derivate dalle difficoltà incontrate dalla V. nel fronteggiare le esigenze del mutato contesto organizzativo, correlato2 al passaggio di funzioni dall’Inpdai all’INPS. Dette difficoltà si erano manifestate attraverso continue richieste di aiuto e di affiancamento rivolte ai colleghi, i quali non si erano dimostrati disponibili, ma perchè a loro volta coinvolti nei nuovi processi e oberati da ritmi di lavoro impegnativi. I superiori gerarchici avevano tentato la mediazione dei conflitti ed avevano assunto plurime iniziative volte ad individuare contesti lavorativi diversi nei quali inserire la appellante, sicchè nessun addebito poteva essere mosso al datore di lavoro, non potendo essere sindacata la scelta di trasferire la V. anzichè gli altri lavoratori con i quali era insorto il contrasto.

4 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.M.T. sulla base di due motivi. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., perchè la Corte territoriale, nell’escludere il denunciato demansionamento, non avrebbe considerato che l’inadempimento contrattuale si configura sia nei casi di assegnazione a compiti propri della qualifica inferiore, sia nelle ipotesi di prolungata ed ingiustificata inattività. I testi escussi avevano riferito che la ricorrente veniva per lo più lasciata inattiva, in quanto le colleghe più anziane ” tendevano ad accentrare su se stesse tutto il lavoro lasciando alla V. soltanto compiti operativi e di supporto”.

1.2 – Con la seconda censura la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2049 c.c.”, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 3. Evidenzia che il datore di lavoro è tenuto a rispondere della lesione cagionata alla integrità psico – fisica del dipendente ogniqualvolta ometta di adottare misure adeguate e di intervenire per rimuovere il fattore fonte di pregiudizio. Dette necessarie iniziative non erano state assunte dai superiori gerarchici i quali si erano limitati a disporre continui trasferimenti della V. “da un settore all’altro nella speranza di trovarle una posizione inoffensiva”.

2 – Il ricorso è inammissibile, in tutte le sue articolazioni, per plurime ragioni concorrenti.

Il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2103 c.c., non coglie il decisum della sentenza impugnata, che ha respinto la domanda, non perchè l’INPS avesse dimostrato di avere assegnato alla V. mansioni corrispondente al livello di inquadramento, bensì perchè la ricorrente solo in grado di appello aveva asserito di essere stata lasciata totalmente inattiva e nel ricorso di primo grado aveva lamentato, peraltro con allegazioni generiche in fatto ed in diritto, più che il demansionamento, il carattere persecutorio della condotta attuata nei suoi confronti.

La pronuncia, sia pure non richiamandolo espressamente, evoca il divieto di nova in appello sancito dall’art. 437 c.p.c., sicchè la ricorrente avrebbe dovuto denunciare non la violazione dell’art. 2103 c.c., bensì l’error in procedendo commesso dalla Corte territoriale, formulando la censura nel rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 4.

Invero il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un errore processuale che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti ed, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (in tal senso Cass. 10.10.2014 n. 21421 e Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077 in relazione alla ipotesi della nullità dell’atto introduttivo).

E’, però, necessario che il vizio sia correttamente individuato e denunciato ed è indispensabile che il ricorrente trascriva nel ricorso gli elementi e i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale.

Nel caso di specie, pertanto, sussistono plurimi profili di inammissibilità, perchè il ricorso, oltre a non individuare correttamente la ratio della decisione ed il vizio che può eventualmente discendere dalla errata applicazione dell’art. 437 c.p.c., non riporta il contenuto dell’atto introduttivo, della sentenza di primo grado e dell’appello e fonda la asserita erroneità della decisione solo sul tenore delle deposizioni testimoniali, sollecitando una valutazione delle risultanze processuali inammissibile in sede di legittimità e, comunque, non conferente perchè avulsa dalle ragioni della pronuncia di rigetto.

2.1 – Anche il secondo motivo prospetta questioni che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, giacchè la Corte territoriale non ha escluso la responsabilità del datore di lavoro perchè i comportamenti materiali erano stati posti in essere da colleghi della V., bensì ha ritenuto non provata la condotta vessatoria in quanto, pur in un “contesto lavorativo oggettivamente difficile e complesso”, i superiori gerarchici avevano sempre tenuto comportamenti garbati ed attenti, e si erano attivati per rimuovere i conflitti e per individuare una collocazione lavorativa più confacente alla personalità della ricorrente.

La censura, oltre a non cogliere pienamente il decisum, pur denunciando in rubrica un vizio di violazione di legge, di fatto contesta la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte territoriale, valutazione che è riservata al giudice del merito e che non può essere sindacata se non nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nelle diverse formulazioni succedutesi nel tempo. Va rilevato al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 26.3.2010 n. 7394 e negli stessi termini Cass. 10.7.2015 n. 14468).

Anche il secondo motivo, pertanto, non sfugge alla sanzione di inammissibilità perchè sono riservate al giudice di merito la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione.

3 – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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