Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2252 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4256/2017 proposto da:

S.D. e S.L., rappresentati e difesi dall’Avv.

Gianluca Perrucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio,

in Roma, Via E. Faà di Bruno n. 4;

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4377/01/16 della Commissione tributaria

Regionale di Roma, depositata il 06/07/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con ricorso alla CTP di Roma, Si.Ma.Cr., quale de cuius di S.D. e S.L., impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale di Roma-Territorio, a seguito di procedura della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, aveva confermato la Categoria A/10 e la consistenza di 13 vani, modificando la classe da 3 a 6 di un immobile di proprietà delle ricorrenti sito nel Comune di Roma, nella microzona 24.

2. La CTR del Lazio, con sentenza n. 4377/01/16, depositata il 06/07/2016, in riforma di quella emessa in primo grado, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate sul presupposto della infondatezza della censura proposta dalle contribuenti circa l’inidoneità della motivazione dell’avviso impugnato.

3. Avverso tale sentenza S.D. e S.L. propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

4. L’Agenzia dell’entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336 e della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, nonchè l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa la dedotta circostanza che l’avviso di accertamento impugnato aveva modificato la rendita catastale attribuita solo cinque mesi prima dalla stessa Amministrazione a seguito di procedura DOCFA. Il contribuente, dopo aver riportato la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato e la sentenza della CTR nella parte in cui aveva affermato che il suindicato avviso era congruamente motivato, rileva che quanto affermato dai giudici di merito si pone in contrasto con le norme sopra indicate.

2. Il ricorso è fondato.

Viene in rilievo la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale.

La L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, disciplina tale procedimento prevedendo che “la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”.

La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale (in molti casi, coincidente con l’intero Comune) che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2).

Il classamento in esame, finalizzato ad eliminare possibili sperequazioni a livello impositivo, è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249 del 2017, con la quale si è, fra l’altro, affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

In sostanza, se la ratio della procedura in esame è quella di eliminare i casi di manifesta sproporzione tra valori di mercato e valori catastali in relazione alle singole unità immobiliari situate in una determinata microzona, l’Ufficio non può che limitarsi a rideterminare le rendite di quei soli immobili il cui specifico rapporto tra valore di mercato e valore catastale – a fronte di un’errata attribuzione di categoria ovvero classe – sia superiore al valore medio dell’intero Comune, al fine di ricondurlo all’interno di quel 35% tollerato dalla legge e “perequare” i valori. Ciò vuol dire che l’accertamento della sussistenza di un’alterazione del rapporto tra valore di mercato e valore catastale della singola microzona rispetto alla percentuale tollerata (35%) rappresenta un mero presupposto legittimante l’attivazione della procedura in esame, cui deve conseguire un riscontro individualizzato dell’esistenza e consistenza di siffatta incoerenza in relazione all’unità immobiliare oggetto del singolo avviso di accertamento.

Sul punto e, dunque, sempre con riferimento all’onere motivazionale quale elemento su cui si può riscontrare l’indicato riscontro individualizzante, questa Corte, secondo un orientamento pienamente condivo dal Collegio, ha affermato che “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, (…), il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione” (ex plurimis Cass. n. 9770 del 2019). In tali casi, dunque, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento che si limiti a richiamare i rapporti di cui alla citata L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e il relativo loro scostamento nonchè i provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Allo stesso modo non può ritenersi sufficiente il riferimento a generici miglioramenti della microzona dovuti ad interventi pubblici e privati. Ciò vale anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Le espressioni indicate, infatti, non sono tali da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni a base della pretesa impositiva, così da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Da quanto sopra discende che l’Amministrazione è tenuta ad un adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione, di talchè “poichè non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo” (Cass. n. 19810 del 2019). In particolare, è necessario che dall’atto emergano gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento (Cass. n. 3156 del 2015).

La motivazione nei termini sopra indicati è elemento essenziale dell’atto e, quindi, deve sussistere a prescindere da una eventuale impugnazione di quest’ultimo, essendo la sua funzione quella di far comprendere al contribuente le ragioni poste a fondamento dell’azione amministrativa si da consentirgli di valutare l’opportunità di eventualmente proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria. L’Amministrazione, quindi, non può limitarsi ad indicare di aver proceduto al classamento a seguito della procedura e sulla base dei dati essenziali del procedimento estimativo delineato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, senza indicare gli elementi che in concreto hanno determinato lo scostamento previsto da tale norma e che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8.

Nel caso di specie il contenuto dell’atto impugnato – per come riassunto nella sentenza d’appello ed indicato nei suoi tratti essenziali nello stesso ricorso – non risponde a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati, in quanto caratterizzato da una motivazione sommaria e, dunque, meramente apparente affidata, da un lato, a formule stereotipate e di stile, se non meramente riproduttive di precetti normativi e dall’altro, a generici riferimenti alla microzona in cui si trova l’immobile del ricorrente e alle caratteristiche per le quali quest’ultimo doveva essere oggetto della riclassificazione, risultando così assenti proprio quei dati primigeni ed essenziali del peculiare procedimento valutativo delineato dalla citata L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e dalle fonti normative integrative e, dunque, specifici riferimenti all’immobile oggetto di revisione.

In particolare, la CTR ha errato nel ritenere congruamente motivato l’avviso di accertamento impugnato con il richiamo in esso contenuto del procedimento posto a fondamento della riclassificazione. Nè, a tale fine può ritenersi sufficiente il riferimento contenuto nell’avviso di accertamento alla microzona in cui si trova l’immobile alle sue caratteristiche indistintamente individuate quali la “presenza di sedi istituzionali di rilevanza nazionale, di importanti siti idi interesse storico, monumentale e culturale, di strutture di aggregazione socio culturale. Alberghiere e locali di ristorazione”, nè, ai fini che rilevano, assume significato l’ulteriore indicazione della rilevata presenza nella microzona “di unità immobiliari qualificate come popolari o ultra popolari, in ambiti territoriali che hanno assunto nel tempo una connotazione diversa da quella esistente al momento dell’attribuzione del classamento. A fronte della progressiva trasformazione urbana e socio-economica, i classamenti catastali sono rimasti in buona parte immutati nel tempo e non rappresentano più le effettive redditività (…)”. Allo stesso modo risulta del tutto generico il riferimento, quanto all’abitazione delle ricorrenti, al fatto che essa “in considerazione prioritariamente della posizione dell’unità immobiliare all’interno della zona censuaria e della microzona, quale sopra descritta, e della migliorata qualità di tale contesto urbano, che ne ha determinato un diverso apprezzamento sul mercato immobiliare, alla unità immobiliare è stata attribuita la classe 6 ” (cfr. ricorso pag. 16 e 17).

3. Il ricorso deve essere conseguentemente accolto e la sentenza cassata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo.

Le spese processuali vengono interamente compensate, stante il consolidarsi soltanto in corso di causa del riportato indirizzo interpretativo di legittimità sul quale la presente decisione si basa.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti.

– Compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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