Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22519 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 28/10/2011), n.22519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA s.p.a., con domicilio eletto in

Roma, Via Dei Tre Orologi n. 14/a, presso l’Avv. RANIERI Massimo che

la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Franco Bonetti come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA TRAFORO INDUSTRIALE DEL FREJUS s.p.a., con

domicilio eletto in Roma, Viale Carso n. 77, presso l’Avv. PONTECORVO

Edoardo che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Franzo

Grande Stevens e Eugenio Barcellona, come da procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.

947/2006 depositata il 1 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta netta Pubblica udienza del

giorno 16 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite te richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avv. Edoardo Pontecorvo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Autostrada Albenga Garessio Ceva s.p.a. ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Torino che, confermando quella del tribunale, ha rigettato la sua domanda volta alla dichiarazione di nullità della Delib. 4 dicembre 2001 del Consiglio di Amministrazione della Società Italiana Traforo Industriale del Frejus s.p.a. con la quale, in occasione di un aumento di capitale, sono state offerte in prelazione anche ai soci Comune di Torino e Provincia di Torino le azioni non optate da parte del socio ANAS nonostante i medesimi non avessero manifestato l’intenzione di usufruire di tale diritto al momento dell’esercizio di quello di opzione (diritto statutariamente riservato solo ai c.d.

Soci pubblici, così come quello di prelazione sulle azioni rimaste da questi inoptate).

Il ricorso propone due motivi con i quali, in sintesi, si deduce:

violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il contenuto della delibera assembleare di aumento del capitale ritenendo che con la stessa si fosse inteso derogare al disposto dell’art. 2441 c.c., comma 3, in ordine alla necessaria contestualità tra esercizio dell’opzione e manifestazione della volontà di voler esercitare la prelazione sulle azioni inoptate; violazione e falsa applicazione dell’art. 2441 c.c., comma 3, per avere erroneamente ritenuto la Corte d’appello derogabile il disposto della citata disposizione.

Resiste l’intimata Società Italiana Traforo Industriale del Frejus s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., in relazione all’interpretazione fornita dalla Corte d’appello della Delib.

assembleare della società convenuta 31 agosto 2001, con la quale, disponendosi in ordine all’esercizio del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione e su quello di prelazione sulle azioni inoptate, prevedeva testualmente, dopo aver regolato i termini per l’esercizio dell’opzione, che “Le azioni che siano rimaste inoptate … devono essere entro 10 giorni offerte in prelazione dal Consiglio di Amministrazione agli altri soci pubblici che abbiano esercitato i diritti loro spettanti. L’esercizio del diritto di prelazione sulle azioni inoptate deve essere effettuato con contestuale versamento del controvalore entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal termine prefissato per l’esercizio del diritto di opzione”.

Secondo la ricorrente, che si duole del fatto che, pur avendo essa sola manifestato l’intenzione di avvalersi della prelazione sulle quote rimaste inoptate dagli altri soci contestualmente all’esercizio dell’opzione su quelle a lei spettanti in proporzione al capitale detenuto, le azioni inoptate da parte dell’ANAS siano state attribuite anche al Comune e alla Provincia di Torino benchè detti soci non avessero formulato la loro intenzione di avvalersi della prelazione contestualmente all’esercizio del diritto di opzione ma solo in un secondo momento in esito all’offerta del C.d.A., la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che con la delibera in questione si fosse inteso derogare al disposto dell’art. 2441 c.c., comma 3, che richiede la necessaria contestualità tra esercizio del diritto di opzione e richiesta di prelazione, prevedendo una diversa scansione consistita nel fissare un termine diverso per il primo rispetto alla seconda.

Il motivo, contrariamente all’assunto della controricorrente, non è nuovo in quanto, come risulta dalla motivazione dell’impugnata decisione, la questione è quella sottoposta alla Corte d’appello e semmai sono nuove le argomentazioni il cui esame, tuttavia, non implica la valutazione di alcun elemento fattuale diverso da quelli già sottoposti al giudice del merito.

Ciò posto, la denuncia di violazione di legge per avere il giudice a quo violato il canone ermeneutico che impone in primo luogo di interpretare l’atto in base al tenore letterale del medesimo è infondata in quanto, come risulta dalla motivazione (pag. 8) è proprio in base al “dato testuale della delibera” che il giudice del merito ha formulato la sua interpretazione della stessa valutando principalmente il tenore letterale delle clausole laddove prevedevano chiaramente l’offerta di tutte le azioni rimaste inoptate al termine del periodo riservato all’esercizio di tale diritto, senza introdurre alcuna limitazione in relazione all’esistenza di un’eventuale anticipata richiesta di prelazione, disponendo altresì che quest’ultima potesse essere formulata con versamento contestuale del controvalore in esito all’offerta da parte del Consiglio di Amministrazione ed entro un termine prefissato.

A fronte di tale iter argomentativo la ricorrente si limita a contrapporre una sua diversa interpretazione senza criticare specificatamente i passaggi della decisione che sarebbero logicamente incompatibili con il canone invocato e senza considerare che la tesi difensiva, fondata su di un’improbabile distinzione tra richiesta di prelazione (che sarebbe stata prevista come contestuale all’esercizio del diritto di opzione) ed esercizio della stessa (che avrebbe potuto essere differito) urta proprio con la previsione letterale secondo cui l’esercizio della prelazione doveva essere accompagnato dal versamento del controvalore, precisazione che sarebbe stata allora del tutto ultronea se con “esercizio della prelazione” si fosse voluto intendere l’adempimento dell’impegno assunto con la “richiesta” della stessa.

La ritenuta infondatezza del primo motivo comporta l’inammissibilità del secondo che deve essere esaminato alla luce del quesito di diritto che lo correda. Poichè con questo si chiede “se la regola della “contestualità” tra esercizio del diritto di opzione e richiesta di avvalersi della prelazione sulle azioni eventualmente inoptate (art. 2441 cod. civ., comma 3) sia o meno derogabile per volontà dell’assemblea” è evidente l’inidoneità del motivo a risolvere la presente controversia, posto che non è stata impugnata la delibera assembleare che si assume illegittima ma quella del Consiglio di Amministrazione che vi ha dato attuazione, senza che nel quesito stesso venga formulato alcun principio in ordine all’eventuale obbligo dell’organo in questione di non darvi esecuzione o di conformarsi ad un dettato normativo che si assume inderogabile.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 12.200,00 di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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