Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22519 del 09/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/08/2021), n.22519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8239-2018 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli Avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e

difendono;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3411/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2017 R.G.N. 4290/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Telecom Italia Spa nei confronti di R.R. per il pagamento di somme maturate dal 1/10/2013 al 30/5/2014, successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata l’inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda avvenuto in favore della I.T.S. (poi SIRM) s.p.a..

La Corte territoriale escludeva – per quanto ancora qui interessa – che gli importi di cui al provvedimento monitorio potessero essere oggetto della eccezione di aliunde perceptum sollevata da parte datoriale, sul rilievo che la pretesa azionata in giudizio, di natura risarcitoria, non avrebbe potuto essere respinta solo perché qualificata in termini retributivi.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia Spa con unico motivo.

La parte intimata ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1223 e 1217 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura concerne la questione della detrabilità dalle somme ricevute a titolo risarcitorio – quali quelle oggetto del procedimento monitorio di cui si controverte – degli importi percepiti a titolo di aliunde perceptum.

Si osserva che a tal fine, devono essere “computate anche le somme ricevute ad esempio, quale indennità di disoccupazione in quanto le medesime somme rappresentano comunque un vantaggio economicamente valutabile scaturito da un presunto illecito e resesi possibile solo in ragione di tale presunto illecito”.

Il lavoratore, non prestando più attività lavorativa alle dipendenze di Telecom Italia e proprio in ragione della cessione di ramo d’azienda, ha intrattenuto il rapporto di lavoro con il cessionario, percependo a seguito della cessione di quest’ultimo rapporto, l’indennità di disoccupazione. Pertanto, le somme a tale titolo riscosse, non hanno perso il loro fondamento giustificativo, risultando definitivamente acquisite al patrimonio dello stesso, così non potendoren tenere conto in sede risarcitoria.

2. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Invero, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il trasferimento del medesimo rapporto ai sensi dell’art. 2112 c.c., si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dalla richiamata disposizione codicistica) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), l’originario rapporto di lavoro con la cedente non si trasferisce e se ne instaura un altro in via di fatto con il destinatario della cessione e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sull’altro rapporto lavorativo ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (cfr. Cass. 7/8/2019 n. 21161Cass. 28/2/2019 n. 5998).

Accanto al rapporto di lavoro quiescente con l’originaria impresa cedente, ripristinato de iure con la declaratoria giudiziale di invalidità del trasferimento, vi e’, quindi, una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro in via di fatto.

La questione della natura dei crediti vantati dal lavoratore per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione del ramo d’azienda cui era addetto, rinviene, dunque, soluzione alla stregua del recente insegnamento delle Sezioni unite civili di questa Corte (sent. 7/2/2018, n. 2990) che ha affermato la natura retributiva e non più risarcitoria di detti crediti (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. 17/7/2008 n. 19740; Cass. 9/9/2014 n. 18955; Cass. 25/6/2018 n. 16694).

Tale pronuncia ha sancito il principio di diritto in tema di interposizione di manodopera, in base al quale ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.

A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda.

La Corte costituzionale ha preso atto (al p.to 6.3. del Considerato in diritto) “che l’indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all’ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati”.

Dalla “qualificazione retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro moroso” il Giudice delle leggi ha tratto la conseguenza di “privare di fondamento, …, le questioni di legittimità costituzionale insorte sulla base di un’interpretazione di segno antitetico”.

3. In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, deve affermarsi che l’unicità del rapporto venga meno, qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, considerata l’instaurazione di un diverso “e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare.

E’ bene al riguardo ribadire che l’unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c., sicché, accertatane l’invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente, sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale.

Da ciò consegue che al dipendente spetta la retribuzione sia se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23/11/2006, n. 24886; Cass. 23/7/2008, n. 20316), perché, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di quest’ultimo rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva (cfr. Cass. 24/6/2020 n. 12442 in motivazione).

Una volta sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale, ed escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio, non trova, quindi, applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum o percipiendum dal risarcimento e, quindi, di detraibilità delle somme che il lavoratore, a qualunque titolo, ò avrebbe percepito o potuto percepire con l’ordinaria diligenza, non è dato parlare.

4. Quanto al regime delle spese applicabile, l’orientamento solo di recente espresso dalla giurisprudenza. di legittimità sulla tematica delibata, che ha sovvertito quello in precedenza consolidatosi, ne consiglia la compensazione.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA