Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22518 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 28/10/2011), n.22518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27266/2009 proposto da:

P.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI Luigi,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

MERCURIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA GENERALI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SISTINA 149, presso l’avvocato MAZZEO Lorenzo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGOLINI FRANCA, giusta

procura in calce al controricorso;

FALLIMENTO DI L.A., in persona del curatore Dott.

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11,

presso l’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZENO FORLATI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1309/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato COGLITORE EMANUELE, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato UGOLINI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 30 maggio 2005, ha rigettato la domanda proposta nei confronti di P.B. dal Fallimento di L.A. – promotore finanziario dichiarato fallito per avere svolto anche in proprio, illegalmente, attività di intermediario finanziario – di condanna alla restituzione della somma di L. 320.000.000 versata con denaro proprio dal fallito sulla posizione aperta in favore del P. presso l’INA SIM; pagamento qualificato indebito ovvero revocabile L. Fall., ex art. 67, n. 2, o, infine, inefficace L. Fall., ex art. 64.

Il convenuto aveva chiamato in giudizio, in manleva, la s.p.a. Banca Generali, incorporante di INA SIM, perchè responsabile D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 31 (TUF).

Per quanto ancora interessa, il tribunale ha ritenuto che non potesse essere accolta l’azione L: Fall., ex art. 64, non avendo il fallimento provato la gratuità del versamento.

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata (depositata il 23 settembre 2009), ha accolto l’appello della curatela fallimentare e, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il P. a restituire alla massa la somma di Euro 165.266,21 oltre gli interessi nonchè al pagamento delle spese processuali del doppio grado – compensate dal tribunale – anche in favore della banca.

Ha osservato la Corte di merito che era assolutamente pacifico e dimostrato (anche alla luce di un’informativa della Guardia di Finanza) che la somma necessaria per l’emissione dell’assegno circolare datato 26.10.1998 fosse stata prelevata, lo stesso giorno, dal conto corrente n. (OMISSIS) del Banco Ambrosiano Veneto, filiale di (OMISSIS), intestato al L. mentre era risultato totalmente privo di dimostrazione che il P. avesse in precedenza versato sul conto del L. o, comunque, avesse consegnato o messo a disposizione dello stesso, la detta somma. Mancava qualsiasi prova che il P. avesse creato una sorta di provvista presso il L.. Il convenuto aveva sempre sostenuto che il denaro provenisse da precedenti investimenti suoi e della moglie, effettuati, sempre per il tramite del L., quando questi operava per la San Paolo Management SIM, e che il promotore finanziario avesse continuato a gestirlo anche quando aveva chiuso il rapporto con tale società per passare all’INA-SIM. Secondo la Corte di merito, invece, se così fosse stato, sarebbe stato semplicissimo documentare il disinvestimento del non modestissimo importo in questione e la relativa restituzione, dal San Paolo al P. o (secondo l’assunto di questi) al L., che avrebbe poi provveduto a reinvestirlo presso la posizione INA-SIM. Per contro, di simili operazioni non v’era traccia alcuna nei documenti prodotti e la circostanza appariva estremamente significativa, rafforzando il convincimento dell’appartenenza del danaro al L.; unica circostanza restata certa. Il L. aveva costituito con denaro proprio la posizione INA-SIM, a favore del P. senza riceverne corrispettivo o vantaggio alcuno e, quindi, a titolo gratuito, onde, in applicazione della L. Fall., art. 64, il versamento andava revocato con condanna del P. (certamente legittimato passivo in quanto soggetto a vantaggio del quale era stata costituita la posizione INA-SIM e, quindi, avente diritto alla restituzione del capitale investito e degli eventuali utili) a restituire al fallimento detta somma.

Per atto gratuito – secondo la Corte di appello – si intende ogni atto che concretizzi una spontanea attribuzione da parte del fallito ad un terzo di un vantaggio patrimoniale senza alcun corrispettivo diretto o indiretto a favore del fallito medesimo, il cui patrimonio, perciò, in conseguenza della spontanea alienazione, offre da allora in poi, minori garanzie ai creditori; tale situazione era ravvisabile nel caso concreto ove nessun vantaggio era stato ricavato dal L.; nè il P., cui incombeva l’onere, aveva dimostrato che il versamento fosse stato effettuato non a titolo gratuito.

Da ciò la conseguenza, altresì, che nessuna pretesa poteva avanzare il P., il quale non aveva dimostrato che il danaro gli appartenesse, nei confronti della Banca Generali s.p.a. per l’asserita ma non dimostrata condotta illecita del L.. Il permanere dell’intestazione della posizione aperta presso INA-SIM al P., il quale ne avrebbe beneficiato alla scadenza del contratto, comportava la condanna del medesimo alla restituzione in favore del Fallimento della somma predetta.

2.- Contro la sentenza di appello il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Resistono con controricorso la curatela fallimentare intimata e la Banca Generali s.p.a..

Le parti resistenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

3.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 64, nonchè vizio di motivazione sulla natura gratuita dell’atto, ossia del versamento eseguito dal L..

Deduce, in sintesi, che, essendo la causa del rapporto tra l’investitore e la SIM quella rilevante ai fini della qualificazione della prestazione ed essendo tale causa alla base di un contratto certamente oneroso, ne deriva l’onerosità dell’atto compiuto dal promotore finanziario quale mandatario.

Il ricorrente era tenuto a fornire la provvista al promotore. Ai sensi dell’art. 1719 c.c., si configura un rapporto in cui soggetto attivo dell’obbligazione di pagamento è la SIM, soggetto passivo l’investitore, mentre il promotore altro non è che terzo adempiente ex art. 1180 c.c..

3.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 64 e art. 2697 c.c. – vizio di motivazione sulla natura gratuita dell’atto e sull’onere della prova circa la natura gratuita.

Deduce che l’onere di provare la gratuità dell’atto incombeva sul curatore e non sul convenuto, come affermato dalla Corte di merito.

Deduce, inoltre, che nella concreta fattispecie non si trattava di stabilire se il L. avesse eseguito un versamento in favore del P. senza corrispettivo bensì di “verificare se il sig. P., dando incarico al signor L. di investire denaro per suo conto, abbia omesso di fornirgli i mezzi necessari per ottemperare al mandato, in violazione dell’art. 1719 c.c.”, essendo pacifico che tra i predetti soggetti sussistesse un rapporto promotore – cliente.

3.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sulla mancata prova dell’appartenenza al P. della somma trasferita da L. a INA-SIM. Lamenta di avere dedotto prove neppure menzionate nella sentenza di appello.

Deduce che il L. operava facendosi rilasciare dai clienti “firme in bianco”.

3.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1854 c.c. – vizio di motivazione in ordine all’appartenenza della somma versata.

Deduce che il conto dal quale era stata prelevata la somma necessaria per l’emissione dell’assegno circolare utilizzato per il versamento sulla posizione P. presso INA SIM era cointestato alla moglie del L.. Il fallimento, dunque, non poteva agire per l’intera somma bensì per la metà.

Manca, nella sentenza impugnata, qualsiasi motivazione sulla predetta eccezione.

3.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 (TUF) nonchè vizio di motivazione circa la responsabilità di Banca Generali – già INA-SIM per i danni arrecati dal promotore L..

4.- Il ricorso è fondato nei limiti infrascritti.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi della L. Fall., art. 64, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del “solvens”, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un1obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall’operazione – sia essa a struttura semplice perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi – il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia “ex lege” (Sez. un., n. 6538/2010).

Peraltro, nell’adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l’atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi della L. Fall., art. 64, incombe al creditore beneficiario l’onere di provare, con ogni mezzo previsto dall’ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all’atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile (Sez. un., n. 6538/2010).

Ciò posto, va rilevato che effettivamente il ricorrente nella comparsa di costituzione in appello ha rinnovato la richiesta di ammissione di mezzi di prova, richiamando, in sede di precisazione delle conclusioni, quelle formulate nella comparsa di costituzione.

Dal testo della sentenza impugnata risulta che tali richieste istruttorie non solo non sono state valutate, neppure per escluderne la rilevanza, ma di esse neppure si fa menzione nella parte destinata alla trascrizione delle conclusioni delle parti.

Quanto alla necessaria autosufficienza del motivo formulato dal ricorrente e alla decisività delle prove, va evidenziato che a pagg.

21-25 del ricorso sono indicate e ritrascritte le prove prodotte e richieste, anche in appello (documentali, per testi, c.t.u. e ordini di esibizione alle banche) rilevanti ai fini dell’accertamento della provvista fornita al L. da parte della sig.ra M., coniuge del ricorrente.

A pag. 23 è descritto il bonifico del disinvestimento in data 3.6.1998 per L: 316.965.690 accreditate alla M. sul conto n. (OMISSIS). Ossia su libretto di deposito sconosciuto all’intestataria (avendone quest’ultima appreso l’esistenza dagli ispettori dell’intermediario, i quali le avevano esibito la copia del libretto a suo nome gestito dal L.); libretto acceso dal promotore valendosi abusivamente delle firme raccolte (come dedotto dal ricorrente), e sul quale operava il solo L..

Quest’ultimo, inoltre, avrebbe utilizzato somme prelevate dal predetto libretto per il pagamento di debiti propri (versamenti ad altri clienti: pag. 27 del ricorso).

Nel controricorso la curatela eccepisce la mancanza di data certa dei documenti prodotti.

Tale eccezione, dalla sentenza impugnata, non risulta formulata nei gradi di merito nè la curatela ha precisato quando avrebbe sollevato tale eccezione e l’atto processuale dal quale risulterebbe formulata l’eccezione stessa. Sì che l’esame di tale questione è impedito dalle norme dettate in tema di preclusioni.

Infine, nessun rilievo, ai fini dell’accertamento della natura gratuita del pagamento, può essere attribuito alla eccepita appartenenza al coniuge del P. delle somme versate al L. perchè, se anche così fosse, il L. avrebbe comunque estinto una propria obbligazione, qualora avesse costituito la posizione INA-SIM in favore del P. in prosecuzione del rapporto – che le parti ammettono essere risalente nel tempo – intrattenuto con i coniugi P., sebbene – come sostenuto dal ricorrente e come quest’ultimo chiede di provare – in violazione delle norme che disciplinano l’attività dei promotori finanziari.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità ad altra Corte di appello che si designa in quella di Trento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA