Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22517 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 28/10/2011), n.22517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17559/2006 proposto da:

\GIORDANO ANTONIO\ (C.F. *GRDNTN61B10D742W*), elettivamente

domiciliato in ROMA, Via C. MONTEVERDI 18, presso l’avvocato

MARONCELLI SABINA, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRAJOLI

Gianfranco, giusta procura a margine della comparsa di costituzione

di nuovo procuratore e difensore;

– ricorrente –

contro

\TOMATIS ANNA\ (C.F. *TMTNNA42M66D205O*), detta anche \ANNA

ANDREINA\, sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante

della Società Semplice OLASCA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato PELLEGRINO Aldo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

\\CIROTTO GIUSEPPE\, GI.MA S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 612/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FERRAJOLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorsO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia ha ad oggetto la validità o l’efficacia, nei confronti della società semplice Olasca, della vendita di un immobile stipulata, a nome della medesima società, dal socio amministratore \\Giuseppe @Girotto\ a favore della Gi.MA. s.s., rappresentata da \Antonio @Giordano\. L’immobile era stato successivamente trasferito dalla società acquirente al \Giordano\.

L’altra socia amministratrice della s.s. Olasca aveva sostenuto che, in base ad una clausola statutaria, il \\Girotto\ non poteva vendere l’immobile senza il suo consenso, che nella fattispecie non vi era stato. Il tribunale respinse le domande attrici, ad eccezione di quella di risarcimento danni a carico del \\Girotto\.

2. La corte d’appello, con la sentenza 14 aprile 2005, ritenuto che l’art. 7 dello statuto della società Olasca richiedesse la rappresentanza congiunta in materia di trasferimenti immobiliari, ha dichiarato l’invalidità del contratto di vendita stipulato dal \\Girotto\, e conseguentemente del trasferimento dell’immobile dalla società acquirente al \Giordano\, e ha regolato in relazione alla soccombenza le spese del giudizio sostenute dalla società semplice Olasca, vincitrice.

3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il signor \Giordano\ per tre motivi.

La signora \Tomatis\ – in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Olasca – resiste con controricorso.

4. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizi di motivazione nell’interpretazione dell’art. 7 dello statuto della s.s. Olasca, in ordine alla rappresentanza della società. Il criterio letterale non convaliderebbe l’assunto che la prima parte dell’art. 7, laddove stabilisce la coerenza dei poteri rappresentativi con quelli amministrativi, perchè disgiunti in entrambi i casi, sia contraddetto dalla prescrizione che in materia di trasferimenti immobiliari ad un’amministrazione congiunta corrisponda una rappresentanza disgiunta. Il criterio dell’interpretazione complessiva sarebbe stato applicato male richiamando l’art. 3 dello statuto, in materia di oggetto sociale, clausola neutra rispetto al problema in esame; e lo stesso criterio non sarebbe stato invece applicato nella considerazione del rapporto tra le due parti dell’art. 7, dove si stabilisce la regola dell’amministrazione e della rappresentanza disgiunta, e l’eccezione per i beni immobili della sola amministrazione disgiunta.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2266 c.c., comma 2, per avere la corte di merito affermato la rappresentanza congiunta per la vendita di beni immobili di una società semplice, in mancanza di una clausola statutaria derogativa della disposizione invocata.

4.1. I due motivi censurano lo stesso giudizio della corte territoriale sotto profili diversi, e possono essere esaminati insieme. Il giudice di merito ha inteso accertare la comune volontà delle parti stipulanti nella costituzione della società, e per tale via è pervenuto all’affermazione che le parti avevano voluto istituire un parallelismo tra poteri di amministrazione e di rappresentanza della società, che doveva essere mantenuto anche per il caso in cui era richiesta l’amministrazione congiunta. Si tratta di una valutazione di merito che come tale si sottrae al sindacato della corte di legittimità, e che esclude la prospettata violazione dell’art. 2266 c.c., comma 2.

5. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2266 e 1396 c.c.. Invocando precedenti di questa corte, si deduce che gli artt. 2384 e 2384 bis c.c., pur se inapplicabili direttamente alle società di persona, avrebbero introdotto una concezione meno rigida e più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori, a tutela dell’affidamento dei terzi in buona fede, e che applicando tale principio la corte di merito sarebbe pervenuta alla decisione di segno opposto rispetto a quella adottata.

5.1. Il motivo è inammissibile. Esso introduce in questa sede di legittimità il tema della tutela dell’affidamento del terzo, che richiede appositi accertamenti in punto di fatto, sebbene nei gradi di merito la controversia si sia svolta esclusivamente sul tema della corretta interpretazione della clausola statutaria in materia di poteri di amministrazione e di rappresentanza legale.

6. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla società (nessuna domanda era stata proposta contro la signora \Tomatis\ in proprio) sono a carico del soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società semplice Olasca, rappresentata dalla signora \Anna @Tomatis\, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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