Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22517 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 10/09/2019), n.22517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17833-2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.POMPONIO LETO 2,

presso lo studio dell’avvocato EVA ZECHINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FRANCESCO PAOLO CAFORIO;

– ricorrente –

contro

R.A.M., R.P., R.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLE FORNACI 44, presso lo studio

dell’avvocato ARNALDO VERGANO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VITA LOFINO, MARILENA PODDI;

R.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 44, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO VERGANO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITA LOFINO, MARILENA

PODDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 480/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato FRANCESCO PAOLO CAFORIO;

udito l’Avvocato MARILENA PODDI e VITA LOFINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione in riassunzione notificato nel 2015 a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p., R.A.M., R.C. e R.P., in proprio e quali eredi di P.A. hanno convenuto in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Lecce i medici B.F., G.G. e Pi.Ma., al fine di sentirli dichiarare responsabili del decesso della propria madre, nonchè condannare in solido al risarcimento del danno patito.

A supporto delle proprie ragioni, hanno richiamato la sentenza n. 1549/2015, con cui questa Corte aveva annullato – ai soli fini civili – la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione penale, n. 837/2014, la quale, a sua volta, aveva riformato in toto la sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione penale, n. 263/2012 che aveva dichiarato la responsabilità penale dei sanitari nella causazione del decesso.

Hanno esposto in particolare che il (OMISSIS) alle ore 12.00 la P. era stata ricoverata presso l’Ospedale di Brindisi per algie e tumefazioni addominali; che solo il giorno seguente, alle ore 21.00, era stata sottoposta a TAC in urgenza, da cui era emersa la presenza di un’ernia strozzata, per la quale si era proceduto ad intervento chirurgico alle ore 23.00; che tuttavia le condizioni della paziente non erano migliorate nelle ore successive, con necessità di trasferimento della stessa prima nell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, poi in Neurologia ed infine in Rianimazione, pervenendosi ad un secondo intervento chirurgico il (OMISSIS); che dopo il trasferimento ad un altro nosocomio e la sottoposizione ad un terzo intervento, il (OMISSIS) la P. era deceduta per sepsi grave; che presentata dalle attrici in riassunzione querela per i suddetti fatti, i consulenti tecnici del P.M. avevano rilevato elementi di negligenza, imperizia ed imprudenza dei sanitari, individuabili nella tempistica in cui furono attuati gli interventi chirurgici, nella modalità di esecuzione del primo intervento, come desumibile dalla descrizione dello stesso, nonchè dalla sorveglianza chirurgica successiva a tale intervento, non adeguata al succedersi degli eventi clinici che caratterizzarono il decorso postoperatorio della P.; che rinviati a giudizio i sanitari, in sede dibattimentale il Tribunale aveva disposto perizia medico-legale, in esito alla quale i consulenti nominati avevano concluso che la condotta assistenziale chirurgica prestata durante la degenza nell’Ospedale di Brindisi, viziata da negligenza ed imprudenza, aveva concorso nel determinare l’exitus della paziente.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti. Per quel che qui ancora rileva, il G. ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della domanda di liquidazione del danno, non essendo stata impugnata dalle parti civili il capo della sentenza penale di primo grado che aveva statuito la liquidazione dei danni nell’ambito di separato giudizio. Nel merito, ha contestato la propria responsabilità professionale.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 480/2017, preso atto che le attrici avevano rinunciato alla domanda di liquidazione del danno, ha accolto la domanda di accertamento della responsabilità dei medici convenuti.

La Corte salentina ha ritenuto che, alla luce delle relazioni peritali e delle risposte fornite dai periti in sede dibattimentale, non sussistano elementi sufficienti per disattendere le conclusioni assunte dagli stessi periti, già fatte proprie dal Tribunale di Brindisi.

In particolare, da un esame accurato della cartella clinica in atti emergeva che già al momento del ricovero erano disponibili elementi anamnestici, obiettivi e strumentali che deponevano per una occlusione intestinale e che, nel dubbio, dovevano indurre i sanitari a sottoporre senza esitazione la paziente a TAC, al fine definire con certezza la diagnosi e prevenire il peggioramento delle condizioni cliniche, nel caso tempo-correlate.

I periti del P.M. e quelli nominati in sede dibattimentale concordavano nell’affermare che, se tempestivamente eseguita, la TAC avrebbe consentito di dissolvere ogni dubbio sulla presenza dell’occlusione.

Il Dott. G., di turno la mattina del (OMISSIS), aveva richiesto la TAC ma non vigilato sulla sua effettiva esecuzione. Peraltro, la circostanza che la paziente non riuscisse ad assumere la posizione eretta per i forti dolori addominali, che si desumeva dal fatto che il Dott. G. avesse fatto eseguire l’esame RX dell’addome nella sola proiezione supina, avrebbe dovuto indurre lo stesso medico a richiedere ancora una volta l’immediata esecuzione della TAC.

Solo dopo l’esecuzione della TAC i medici si erano determinati a sottoporre la paziente ad intervento ed tale ritardo era stato ritenuto dai consulenti del PA1 rilevante quale probabile causa di complicanza ischemica intestinale irreversibile.

Quanto poi alle modalità di esecuzione dell’intervento, la Corte d’appello ha osservato che i consulenti del PM ed i periti concordavano nel ritenere che dal referto operatorio (in particolare dalla durata dell’intervento) emergesse come il Dott. G. (unitamente al Dott. B.) non avesse adeguatamente valutato la vitalità di un segmento intestinale che al momento dell’apertura del sacco emano appariva cianotico.

Tale ultima circostanza, inoltre, avrebbe dovuto indurre i chirurghi ad una più attenta vigilanza del decorso postoperatorio, dimostratosi anormale sin dal giorno successivo all’intervento. Nei giorni successivi, invece, la paziente fu curata per segni e sintomi a carico dell’apparato cardiocircolatorio e poi di quello neurologico, senza che i medici neppure ipotizzassero che le patologie che si manifestavano fossero espressioni di una complicanza settica addominale, così trascurando il quadro tossinfettivo emerso dagli esami cui la paziente fu sottoposta e giungendo tardivamente alla determinazione di un ulteriore intervento, in presenza ormai di un quadro clinico irrimediabilmente compromesso.

La Corte di Lecce ha infine evidenziato come i periti, in risposta alle obiezioni dei consulenti degli imputati, avessero escluso quale causa della necrosi dell’ansa intestinale asportata in sede del secondo intervento, un’occlusione embolica dei vasi arteriosi mesenterici periferici, vicini all’inserzione del mesentere sull’intestino tenue, in quanto ipotesi smentita dal referto dell’anatomo patologo.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, il Dott. G.G..

2.1. Resistono con controricorso le signore R.A.M., R.C. e R.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., consistita nell’omessa esposizione delle ragioni giuridiche sottese alla decisione”.

Dalla sentenza gravata non sarebbero in alcun modo desumibili le ragioni giuridiche poste a fondamento della ritenuta responsabilità del Dott. G., sia sotto il profilo dell’imputazione delle condotte allo stesso ascritte, sia sotto il profilo della loro incidenza rispetto al decesso della P..

La Corte salentina, infatti, avrebbe motivato le censure mosse alla condotta del sanitario facendo ricorso a mere presunzioni ed a clausole di stile, addirittura omettendo qualsivoglia argomentazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra la stessa condotta e l’exitus.

La Corte d’appello avrebbe totalmente ignorato di valutare il diario infermieristico, da cui emergeva che il Dott. G. aveva correttamente reiterato la richiesta di TAC, e non avrebbe esplicitato in che modo il G. avrebbe dovuto sollecitare ulteriormente l’esecuzione dell’esame, stante la stabilizzazione della paziente e l’esistenza di una diagnosi differenziale.

La Corte d’appello sarebbe poi incorsa nel medesimo vizio nell’esaminare la condotta del G. in sala operatoria, per aver desunto l’errata esecuzione dell’intervento chirurgico dalla sola durata dello stesso, omettendo di considerare che l’ansa osservata dai chirurgi era vitale e quindi non meritevole di resezione, nonchè di tenere conto delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, i quali avevano chiarito che il fatto che la stessa ansa fosse stata cianotica all’apertura del sacco erniale non significava che la stessa fosse necrotizzata.

Il motivo è infondato.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità.

Pertanto, è oggi denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017).

Una siffatta carenza ne determina la nullità – prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4.

Simili vizi non sono riscontrabili nella sentenza impugnata, la quale dà ampiamente conto delle ragioni per cui ritiene che alla produzione dell’evento (il decesso della P.) abbiano concorso condotte colpose, omissive e commissive, poste in essere tra gli altri anche dal G..

Nè la pronuncia della Corte d’appello può essere ritenuta viziata ex art. 360, n. 5 (cui sembra rinviare il ricorrente nel lamentare, da parte dei giudici salentini, l’omessa valutazione di risultanze istruttorie).

L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ. Sez. Unite 07-04-2014, n. 8053).

Nel caso di specie, i giudici salentini hanno dato conto del fatto, risultante anche dal diario infermieristico, che il Dott. G. aveva richiesto la TAC.

La sentenza impugnata censura la condotta del sanitario, sotto questo primo profilo, per non essersi accertato che la TAC venisse effettivamente eseguita dopo la sua richiesta e comunque per non aver rinnovato la richiesta dopo l’esame RX addome, nel corso del quale erano emersi ulteriori indizi sintomatici di una patologia intestinale.

Nè risulta provato che, come afferma il ricorrente, la situazione della paziente si fosse nel frattempo stabilizzata.

Quanto alla condotta in sede chirurgica, la sentenza impugnata dà conto del referto operatorio, richiamando però le conclusioni rese in sede penale dai consulenti tecnici del PM e dai periti secondo cui la vitalità dell’ansa cianotica non sarebbe stata adeguatamente valutata dai chirurgi prima di reinserirla, poichè una simile operazione avrebbe richiesto un tempo incompatibile con l’effettiva durata dell’intervento.

Non era pertanto necessario che la Corte d’appello si soffermasse anche sulle allegazioni dei consulenti tecnici di parte nel giudizio penale, implicitamente disattese con l’adesione alle suddette conclusioni.

3.2. Con il secondo motivo, il G. lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2043 c.c. consistita nell’omesso esame di prove oggetto di discussione tra le parti”.

La sentenza impugnata sarebbe censurabile per aver totalmente ed immotivatamente disatteso le risultanze probatorie acquisite nel procedimento penale di primo grado, recependo acriticamente le risultanze peritali dei consulenti del P.M. e del Tribunale.

Laddove i giudici salentini avessero preso in esame le tesi difensive circa l’esistenza di diagnosi differenziali, che determinò l’allungamento dei tempi di esecuzione della TAC, nonchè la dimostrazione scientifica che il decesso della P. non era in realtà dipesa dall’esecuzione del primo intervento chirurgico, sarebbero giunti alla declaratoria di assenza di responsabilità del G..

In particolare, la diagnosi nel caso specifico sarebbe stata molto difficile per il fatto che la tumefazione in fossa iliaca simula patologie differenti, che impongono l’effettuazione di vari accertamenti, tempestivamente eseguiti.

Nessun ritardo sarebbe imputabile al G., il quale, durante il proprio turno, non disponeva di alcun elemento che imponesse di operare la paziente in assenza di una diagnosi precisa.

Correttamente il sanitario avrebbe deciso di non resecare l’ansa intestinale strozzata nel sacco emario, poichè la stessa, pur apparendo cianotica, era vitale. Le complicanze che si erano verificate successivamente all’intervento sarebbero state localizzate in un segmento intestinale differente e lontano da quello oggetto dell’intervento.

Inoltre, l’evoluzione infausta del quadro clinico della P. sarebbe stata determinata da gravissime complicanze trombo-emboliche insorte dopo l’intervento, che avrebbero manifestato i propri effetti dapprima sul sistema respiratorio, emuntorio e nervoso e, infine, su quello digiunale, determinando la sofferenza ischemica del tratto di intestino interessato, la necrosi dello stesso con perforazione, nonchè lo stato settico causa ultima del decesso.

Tale tesi collimerebbe sia con i rilievi dei chirurghi in sede di secondo intervento, sia con i risultati dell’esame dell’anatomo-patologo.

I consulenti del P.M. e i periti avrebbero erroneamente formulato un giudizio ex post, condizionato dagli eventi succedutisi e dal decesso, mentre avrebbero dovuto far riferimento al quadro sintomatologico presentatosi ex ante ai sanitari, tenendo conto delle condizioni di salute generale della P. al momento del ricovero.

Il motivo è inammissibile poichè le censure proposte, lungi dal prospettare la violazione di una norma di diritto ovvero un fatto storico non considerato, sottendono una diversa valutazione delle emergenze istruttorie e mascherano la richiesta di un ulteriore grado di merito, preclusa in questa sede (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).

E comunque sarebbe ugualmente infondato.

In materia di rapporti tra processo penale e civile, la sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, passata in giudicato, non esplica alcuna efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, anche quando lo stesso si svolga nelle forme del giudizio di rinvio conseguente a quello penale, ex art. 622 c.p.p., giacchè rispetto ad esso – sebbene regolato dagli artt. 392-394 c.p.c. – non è ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello derivante dall’enunciazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c., comma 2.

l’Al in ogni caso ne deriva la conseguente libertà del giudice civile “nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione” e applicabilità, del criterio civilistico del “più probabile che non’ nella valutazione del nesso causale, in luogo di quello tipico del processo penale dell’alta probabilità logica” Questo Collegio intende dar seguito a tale ultimo orientamento, alla luce della argomentazioni esposte funditus nella sentenza n. 15859/2019, alle quali integralmente si rinvia.

E a tale principio si è uniformato il giudice del merito.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. In considerazione della novità delle questioni trattate la Corte compensa le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA