Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22516 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 28/10/2011), n.22516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore avv. I.

G., elettivamente domiciliata in Roma, al largo Gen. Gonzaga

n. 2. presso l’avv. PAZZAGLIA ALESSANDRO, dal quale è rappresentata

e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. C.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

L. Bissolati n. 76, presso l’avv. GARGANI BENEDETTO, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– contror1corrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3976/07,

pubblicata l’8 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

maggio 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARESTIA Antonietta, il quale ha concluso per

l’accoglimento del terzo motivo del ricorso e la dichiarazione

d’inammissibilità del primo e del secondo, con l’assorbimento del

quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L’avv. C.G. propose opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., chiedendo l’ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, del maggior credito relativo al compenso per l’attività professionale prestata in centodieci cause civili, detratto l’importo per il quale era già stato ammesso al passivo dal commissario liquidatore.

1.1. – Con sentenza dell’8 luglio 2003, il Tribunale di Roma dichiarò la nullità del ricorso.

2. – L’impugnazione proposta dall’avv. C. è stata accolta dalla Corte d’Appello di Roma, che con sentenza dell’8 ottobre 2007 ha ammesso al passivo l’appellante per un importo complessivo di Euro 158.652,25. detratto l’importo di Euro 57.522,29 già ammesso, oltre agl’interessi legali sull’importo residuo di Euro 101.129,26, all’IVA ed agli accessori di legge.

Premesso che il commissario liquidatore non aveva contestato l’avvenuto conferimento degl’incarichi professionali, ma solo l’importo dovuto e la collocazione del credito, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha rilevato che il ricorrente aveva specificamente indicato e documentalo le attività svolte, in ordine alle quali erano stati formulati soltanto generici rilievi, ed ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dal commissario relativamente alle tariffe applicate, osservando che gli onorari riportati nelle parcelle prodotte risultavano conformi alle tariffe vigenti e congrui rispetto all’attività svolta.

Ha inoltre disposto la collocazione in privilegio del credito relativo agli onorari ed ai diritti, ai sensi dell’art. 275 bis c.c., n. 2, e di quello per IVA, ai sensi dell’art. 2758 c.c., comma 2, e la collocazione in chirografo del credito per le spese e contributo cassa avvocati, escludendo che la collocazione privilegiata del primo credito dovesse essere limitata all’onorario dovuto per le attività svolte nel biennio anteriore all’apertura della liquidazione, in quanto le prestazioni rese dovevano essere valutate con riferimento al momento in cui era stato richiesto il compenso.

3. – Avverso la predetta sentenza il commissario liquidatore propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, a fronte delle contestazioni da essa sollevate, la Corte d’Appello ha omesso di valutare la completezza della documentazione prodotta dall’opponente, in tal modo ponendo a carico dell’obbligato l’onere di provare di provare l’infondatezza della domanda.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

L’impugnazione ha infatti ad oggetto una sentenza pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ma anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, e ad essa si applica pertanto l’art. 366 bis c.p.c., il quale prescrive, nel primo periodo, che nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1 – 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Il quesito, rispondendo alla duplice esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e pervenuta la sentenza impugnata e di agevolare l’esercizio della funzione nomofilattica del Giudice di legittimità, deve costituire una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta all’esame di quest’ultimo, funzionale all’enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, e quindi formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008, n. 6420; 28 settembre 2007, n. 20360).

Tali caratteristiche non si rinvengono nel quesito proposto dalla ricorrente, il quale non reca alcuna menzione della fattispecie presa in esame dalla sentenza impugnata, fatta eccezione per il riferimento della controversia ad un credito per prestazioni professionali, nè dell’errore di diritto che il ricorrente ascrive al giudice di merito, risolvendosi pertanto in un’enunciazione di carattere generale riguardante la ripartizione dell’onere della prova, tale da non consentire la formulazione di un principio di diritto diverso da quello applicato nella sentenza impugnata, e suscettibile di condurre al ribaltamento della decisione.

2. – E’ parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui si è limitata a richiamare le indicazioni fornite dall’opponente e la documentazione da lui prodotta, in tal modo ponendo a carico del commissario liquidatore l’onere di esplicitare le ragioni del proprio operato, laddove era l’opponente a dover dare conto delle voci e degli importi indicati nelle parcelle.

2.1. – La seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., prescrive infatti, a pena d’inammissibilità, che nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Tali indicazioni risultano completamente assenti nel ricorso in esame, essendosi il ricorrente limitato a denunciare l’omissione, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’accertamento in essa contenuto, astenendosi però dal far precedere o seguire il motivo d’impugnazione da un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto prescritto dal primo periodo dell’art. 366 bis cit.) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti delle ccnsure proposte, e ad evitare quindi che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità e fondatezza (cfr.

Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass., Sez. Ili, 7 aprile 2008, n. 8897).

L’indicazione prescritta dalla norma in esame, pur non essendo soggetta a rigidi canoni formali, postula che in una parte del motivo o comunque del ricorso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata il ricorrente enuclei, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della censura, il fatto al cui accertamento la stessa si riferisce e le ragioni che la sorreggono, in modo da consentire di individuare ictu aculi la questione sottoposta all’esame del Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556, cit.)- Quest’esigenza non può quindi ritenersi soddisfatta allorquando, come nella specie, tale individuazione non costituisca oggetto di un’opera di puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, ma sia possibile soltanto attraverso la lettura completa della complessiva illustrazione del motivo, configurandosi pertanto come il risultato di un’attività interpretativa rimessa al lettore.

3. – E’ altresì inammissibile il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello ha ammesso al passivo in via privilegiata non solo l’intero credito per onorari, ma anche quello per diritti, senza distinguere a seconda che le relative prestazioni fossero state rese o meno nel biennio anteriore all’apertura della liquidazione.

3.1. – L’esclusione di qualsiasi limitazione di ordine temporale ai fini della collocazione in privilegio del credito per diritti è stata giustificata dalla Corte d’Appello con l’adesione all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell’applicazione del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 cit., occorre valutare le prestazioni dell’avvocato nel loro complesso, ancorchè riferibili ad attività professionali poste in essere oltre il biennio (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 settembre 2009, n. 19125; 10 agosto 2007. n. 17640; 27 febbraio 2001, n. 2838).

Nel contestare l’applicazione di tale principio, in ossequio al quale la sentenza impugnata ha ritenuto superfluo un distinto accertamento dell’entità dei diritti relativi prestazioni eventualmente rese negli ultimi due anni, la ricorrente si limita a richiamare un diverso orientamento, secondo cui i diritti, maturando con il compimento delle singole prestazioni, possono trovare collocazione in privilegio soltanto ove le stesse siano state rese nel periodo in questione (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 aprile 2007, n. 8351; 30 dicembre 2005, n. 28876). Essa, tuttavia, si astiene dal precisare se nella specie fossero effettivamente individuabili prestazioni effettuate oltre il biennio e quale fosse l’importo dei relativi diritti, con la conseguenza che la censura risulta priva di autosufficienza, non consentendo di valutare la rilevanza della questione.

4. – E’ invece infondato il quarto motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 209, e dell’art. 91 c.p.c. e ss., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha immotivatamente modificato l’importo delle spese processuali liquidate per il giudizio di primo grado, astenendosi inoltre dal disporre la compensazione quanto meno parziale delle spese del giudizio di primo grado, nonostante il credito fosse stato già parzialmente ammesso al passivo e l’opponente avesse prodotto la relativa documentazione solo nel corso della predetta fase.

4.1. – La modifica della statuizione in ordine alle spese processuali trova infatti giustificazione nella riforma della sentenza di primo grado, che impone al giudice di appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento, sulla base del principio della soccombenza, da valutarsi in relazione all’esito complessivo della lite (cfr. Cass., Sez. lav., 30 agosto 2010, n. 18837; 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. Sez. 3^, 11 giugno 2008, n. 15483). Nell’ambito di tale nuovo regolamento, la liquidazione in favore della parte vittoriosa di un importo diverso da quello riconosciuto alla parte soccombente dalla sentenza riformata non richiede una specifica motivazione, dovendo le competenze e le spese essere quantificale in relazione rispettivamente alle prestazioni rese nel corso del giudizio ed agli esborsi sostenuti, che possono ben risultare diversi per ciascuna parte, con la conseguenza che. ai fini dell’impugnazione della relativa statuizione, non può assumere rilievo tale diversità, ma solo la contestazione delle prestazioni e degli esborsi riconosciuti.

Quanto alla compensazione delle spese processuali, la valutazione dell’opportunità di disporla rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005. n. 14989; Cass., Sez. 3^, 31 marzo 2006, n. 7607; Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28492).

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, ivi compresi Euro 3.500.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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