Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22515 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 10/09/2019), n.22515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8351-2017 proposto da:

B.S. e C.L.C.L., in proprio e

quali eredi di C.G.; Ca.AN.,

I.C., CA.MO.DA. e CA.RA., in proprio e quali

eredi di Ca.Al.; F.D., CI.MA. e

F.A., in proprio e quali eredi di F.E.;

CO.GI.PA. e FR.CO.GI.MA.AL., in proprio e quali

eredi di FR.En.; S.A. e M.F., in proprio

e quali eredi di M.F.; P.G., PA.LU.,

P.V. e P.G., in proprio e quali eredi di

P.P.; MO.TI., R.E.F. e

R.S., in proprio e quali eredi di R.A.; Z.A.,

T.V., T.M. e T.L., in proprio e

quali eredi di T.A.; ME.RO., IN.AL.

e IN.MA., in proprio e quali eredi di In.Do.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCA GRAZIA CONTE, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

D.P.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GREGORIO BARBA;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– controricorrenti –

nonchè nei confronti di:

G.R., BI.MA., BU.IV., L.P.D.,

m.a., S.R., MO.FR.;

– intimati –

Nonchè da:

MO.FR., S.R., G.R., BU.IV.,

L.P.D., m.a., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PASUBIO 15 presso lo studio dell’avvocato DARIO PICCIONI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RINO

BATTOCLETTI;

– ricorrenti successivi –

contro

D.P.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GREGORIO BARBA;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 823/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi,

principale e incidentale;

udito l’Avvocato CONTE FRANCESCA GRAZIA;

udito l’Avvocato BARBA GREGORIO per D.P.;

udito l’Avvocato dello Stato FEDELI ANDREA per Ministero Difesa;

udito l’Avv. PICCIONI DARIO per Bu..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il (OMISSIS), alle ore 10,40 località (OMISSIS), un’autocisterna imbottita di esplosivo, con due uomini a bordo, proveniente dal ponte denominato (OMISSIS) sul fiume (OMISSIS), si avvicinò alla base (OMISSIS) – sede di un contingente militare italiano nell’ambito della missione “(OMISSIS)” – allocata nell’edificio denominato “Camera di Commercio”, sito all’interno dell’abitato della predetta località irakena.

Il conducente dell’anzidetto automezzo, giunto all’altezza del varco esistente tra la fila semicircolare degli hesco-bastion, svoltò repentinamente alla sua sinistra e il passeggero dell’autocisterna aprì il fuoco contro la postazione di guardia che rispose al fuoco;

l’autobotte degli attentatori, quindi, proseguì la marcia e, dopo aver divelto la sbarra d’ingresso, andò ad impattare contro la linea di hesco-bastion, sita al limite del parcheggio interno.

Si ebbe, quindi, a verificare una devastante esplosione, che cagionò la morte numerose vite umane e, in particolare, di 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito, 2 civili italiani, 8 cittadini irakeni, oltre ad un numero non precisato di feriti e ingenti perdite materiali.

2. – A seguito di tale gravissimo fatto vennero tratti a giudizio penale, dinanzi al Tribunale militare di Roma, per il reato di distruzione colposa o sabotaggio di opere militari (di cui all’art. 40 cpv. c.p., art. 47 c.p.m.p., nn. 2, 3 e 5 e art. 167 c.p.m.p., comma 1 e u.c.), i generali dell’Esercito Lo.Vi. e St.Br. (comandanti dell’Italian Task Force Iraq-IT JFT, rispettivamente: il primo dal 20 giugno al 7 ottobre 2003 e il secondo dall’8 ottobre 2003), nonchè il colonnello dei Carabinieri D.P.G. (comandante del reggimento MSU-Multinational Specialized Unit – dell’Arma dei Carabinieri e della base “(OMISSIS)”).

I primi due optarono per il rito abbreviato, mentre per il D.P. si procedette separatamente con rito ordinario.

Il Tribunale militare di Roma assolse il D.P. e tale esito venne confermato dalla sentenza n. 12 del 2012 della Corte di appello militare di Roma.

3. – Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione le parti civili costituite, che veniva accolto per quanto di ragione con la sentenza n. 11994 del 2013 della Prima Sezione penale di questa Corte, la quale annullava la decisione impugnata agli effetti civili e, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., rinviava per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

4. – A seguito di riassunzione da parte di B.S., Ca.An., I.C., Ca.Mo.Da., Ca.Ra., F.D., Ci.Ma., F.A., Co.Gi.Pa., Fr.Ma.Al., Me.Ro., In.Al., In.Ma., S.A., M.F., P.G., Pa.Lu., P.V., P.G., Mo.Ti., R.E.F., R.S., Z.A., T.V., T.M., T.L., G.R., Bi.Ma., Bu.Iv., L.P.D., m.a., S.R. e Mo.Fr., la Corte di appello di Roma, acquisiti gli atti del procedimento penale svoltosi a carico del D.P., con sentenza resa pubblica in data 8 febbraio 2017 (n. 823), rigettava le domande proposte dagli attori in riassunzione contro lo stesso D.P. e il Ministero della difesa, compensando integralmente le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.

4.1. – La Corte territoriale riteneva, anzitutto, che, pur “in presenza di una… inflazione di warning generici”, in forza dei vari “Punto di situazione” succedutesi dall’agosto al 5 novembre 2003 (evidenzianti un rischio qualificato come “medio”), nonchè delle indicazioni provenienti dalle note del SISMI (segnatamente del 25 ottobre 2003), nel senso del possibile utilizzo di esplosivo e autobomba per un attentato, era da reputarsi “sussistente la concreta prevedibilità dell’evento verificatosi”.

4.2. – Quanto alla prevenibilità dell’evento, il giudice di appello osservava che, “stante l’enorme quantitativo di esplosivo utilizzato, unica misura idonea a proteggere la base sarebbe stata la creazione di un’area di rispetto particolarmente estesa che, per come era collocata la base nel tessuto urbano di Nassirya, comportava necessariamente la chiusura della strada” che fiancheggiava la base (OMISSIS).

Di conseguenza, “la condotta omessa che (aveva) avuto causa efficiente rispetto all’evento in concreto determinatosi (era) stata la mancata chiusura della strada al fine della creazione di una consistente fascia di rispetto,… restando inefficaci, in assenza dello spazio da interporre tra obiettivo sensibile e autobomba, ogni altro strumento di difesa passiva quali serpentine, dissuasori, bande chiodate”.

4.3. – La Corte territoriale, nell’escludere la sussistenza della colpa in capo al D.P. per non aver adottato detta misura, evidenziava: 1) questi operava “in una situazione strutturalmente rischiosa stante la decisione”, dal medesimo D.P. non adottata, nè da lui sindacabile, “di collocare la base nel contesto urbano di Nassirya”, per garantire al meglio lo scopo della missione, attraverso uno stretto contatto tra militari e popolazione locale; 2) il D.P. “aveva tentato di ottenere la chiusura da parte del competente comandante della IT IFF” (sotto la cui catena di comanda si trovava la MSU), “ma gli era stata concessa solo la chiusura di una corsia”, là dove, inoltre, la “chiusura della strada, costituente una delle due arterie della città,… comportava ricadute negative sulla popolazione di Nassirya”; 3) in siffatto contesto, affinchè il D.P. potesse davvero “forzare le gerarchie”, occorreva la prova di “un drastico innalzamento del rischio”, mentre non risultavano “specifici eventi tali da comportare un incremento del livello di rischio”, tanto che “nella base si tenne anche un momento conviviale la sera prima dell’attentato”, ciò che sarebbe stato “effettivamente incomprensibile” in presenza di un “pericolo imminente”; 4) quanto, infine, alla posizione della “riservetta munizioni” all’interno della base, non era non provato che gli eventi della morte o delle lesioni in relazione ai quali si chiedeva il risarcimento fossero stati cagionati “anche dai proiettili della riservetta” stessa, in quanto: a) gli esami autoptici sulle vittime decedute avevano ricondotto la morte “alla rapida e violenta applicazione di energia fisico-meccanica” dovuta all’esplosione; b) in riferimento ai feriti, le perizie medico-legali avevano evidenziato in genere lesioni “non riferibili a schegge metalliche” e là dove, invece, il riferimento causale era a schegge metalliche (nel caso del S.) non vi era “evidenza” che provenisse da “camiciatura di proiettile”, mentre in altro caso ( Bu.) neppure era specificato trattarsi di scheggia “metallica”; c) una nuova c.t.u. “al fine di valutare le lesioni patite dai danneggiati” non avrebbe potuto “fornire lumi sulla natura delle schegge metalliche causa delle lesioni, peraltro a distanza di così gran tempo”, mentre non vi erano “neppure allegazioni in ordine alla circostanza che altri soggetti” avessero “riportato lesioni da proiettile”.

5. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, congiuntamente, B.S., C.L.C.L., Ca.An., I.C., Ca.Mo.Da., Ca.Ra., F.D., Ci.Ma., F.A., Co.Gi.Pa., Fr.Ma.Al. Co.Gi., S.A., M.F., P.G., Pa.Lu., P.V., P.G., Mo.Ti., R.E.F., R.S., Z.A., T.V., T.M., T.L., Me.Ro., In.Al., In.Ma., nonchè, sempre congiuntamente, Mo.Fr., G.R., Bu.Iv., L.P.D., m.a. e S.R..

I primi ventisette ricorrenti hanno affidato le ragioni dell’impugnazione a quattro motivi di censura, mentre gli altri sei ricorrenti a sei motivi di censura.

Resistono con separati controricorsi D.P.G. e il Ministero della difesa.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede Bi.Ma..

All’udienza del 28 novembre 2018 – in prossimità della quale il difensore dei ventisette ricorrenti ha depositato istanza di liquidazione di onorario L. n. 206 del 2004, ex art. 10 mentre gli altri sei ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. -, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili sulla questione (rimessa con ordinanza interlocutoria n. 28844 dell’11 novembre 2018) relativa alla (im)procedibilità del ricorso per deposito di copia autentica della sentenza impugnata notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) senza asseverazione di conformità, nonchè per approfondimenti sulla questione relativa alla portata applicativa dell’art. 622 c.p.p..

E’, quindi, intervenuta l’attesa decisione delle Sezioni Unite (sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019) ed è stata fissata per la discussione l’udienza odierna, in prossimità della quale il difensore dei ventisette ricorrenti ha nuovamente depositato istanza di liquidazione ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 10 mentre il D.P. ha depositato memoria con cui si dà atto della rinuncia al mandato del precedente difensore e della nomina di nuovo difensore in forza di procura speciale notarile.

In sede di udienza di discussione il difensore dei ventisette ricorrenti ha depositato l’attestazione di conformità all’originale della copia analogica della sentenza impugnata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, il ricorso di Mo.Fr. ed altri, in quanto successivo a quello di B.S. ed altri, è da qualificarsi come ricorso incidentale.

2. – Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di evidenziare sin d’ora quali sono le coordinate giuridiche di sistema entro cui trova svolgimento il presente giudizio civile di legittimità, siccome fase di impugnazione relativa ad un giudizio di rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p., dinanzi al giudice civile di appello, a seguito di cassazione penale circoscritta alle statuizioni civili di sentenza di assoluzione (perchè il fatto non costituisce reato) resa dal giudice penale.

Il principio, di fondo, che si erge a guida dello scrutinio, è il seguente: “il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. è solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale e si configura, invece, come sostanziale transiatio iudicii dinanzi al giudice civile, per cui, seppur tecnicamente regolato dagli artt. 392-394 c.p.c., non è affatto ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all’enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Pertanto, la Corte di appello civile, competente per valore, alla quale è stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta a seguire le regole, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile, vertendo il giudizio di rinvio su azione civile che si svolge in autonomia rispetto alla fase penale che, rimasta ormai priva di qualsivoglia interesse, si è definitivamente esaurita a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 622 c.p.p.”.

Tale principio, seppure non espresso negli stessi anzidetti termini, è nella sostanza sorretto e giustificato dalle ampie e diffuse argomentazioni della sentenza n. 15859 del 12 giugno 2019 di questa stessa Terza Sezione civile, alle quali è dato integralmente rinviare in quanto la decisione è stata deliberata nella stessa camera di consiglio (del 18 aprile 2019) nella quale è stata discussa e decisa la presente causa, in forza di ragioni – sulla specifica questione in esame – del tutto condivise da questo Collegio (nella stessa composizione, salvo che per il relatore, di quello della citata sentenza n. 15859/2019).

Di qui, i seguenti corollari (taluni specificamente rilevanti nella controversia in esame), che investono sia il piano processuale, che quello sostanziale, dell’azione civile rimessa al giudice civile a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p..

In particolare (come puntualmente evidenziato in motivazione dalla predetta Cass. n. 15859/2019):

“a) il diritto al risarcimento del danno è un diritto eterodeterminato, sicchè l’identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell’individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede di costituzione di parte civile;

b) i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall’identificazione del fatto come reato: è pertanto legittima, in sede di giudizio dinanzi alla Corte d’appello civile, una eventuale, diversa valutazione degli stessi;

c) all’esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l’ambito entro il quale l’attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo (non del reato, ma) dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.: all’esito del rinvio al giudice civile, il fatto perde la sua originaria connessione con il reato per riacquistare i caratteri dell’illecito civile, seguendo i canoni probatori propri di quel processo, essendo ormai venuta meno, con l’esaurimento della fase penale del giudizio, la ragione stessa di attrazione dell’illecito nell’ambito delle regole della responsabilità penale;

d) conseguentemente, il giudice civile in sede di rinvio dovrà applicare, in tema di nesso causale, il canone probatorio del “più probabile che non” e non quello dell’alto grado di probabilità logica e di credenza razionale;

e) rispetto alla fattispecie di reato a condotta vincolata, nel giudizio civile possono essere fatte valere tanto modalità di condotta diverse da quelle tipizzate dalla norma penale, quanto diversi titoli di responsabilità, che viceversa rilevino ai sensi degli artt. 2047 e ss. c.c..

f) deve ritenersi legittima una diversa valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito ove nel processo penale si sia proceduto per un reato doloso per il quale la legge penale non preveda una speculare punibilità a titolo di colpa, mentre la valutazione dell’elemento soggettivo colposo (ove, nel giudizio penale, si sia proceduto a tale titolo) deve a sua volta ritenersi autonoma rispetto alla nozione di colpa penale: pur nella consonante dimensione “oggettivata” della fattispecie e nella sostanziale identità dei relativi aspetti morfologici (come desunti dalla regola generale di cui all’art. 43 c.p.), ne mutano poi quelli funzionali, alla luce del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., commi 1 e 2 e art. 1218 c.c., con accentuazione dei modelli standard di comportamento;

g) deve ritenersi legittima una eventuale, diversa qualificazione officiosa del titolo di responsabilità ascritta al danneggiante, ove i fatti costitutivi posti a fondamento dell’atto di costituzione di parte civile siano gli stessi che il giudice di appello è chiamato ad esaminare, salvo l’obbligo di indicare alle parti le eventuali questioni rilevate ex officio, con le conseguenze di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2;

h) l’esistenza di una causa di giustificazione e/o di non punibilità prevista dalla legge penale e riconosciuta in quel giudizio non ne preclude un’autonoma valutazione in sede civilistica, come confermato dalla recente riforma della responsabilità sanitaria (L. n. 24 del 2017, art. 7), nonchè (addirittura testualmente, sul piano sanzionatorio) dalla ancor più recente riforma della legittima difesa”.

3. – Il ricorso principale di B.S. ed altri.

3.1. – L’avvenuto deposito all’udienza di discussione, da parte del difensore dei ricorrenti principali, della attestazione di conformità all’originale della copia analogica della sentenza impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, consente di apprezzare la procedibilità del ricorso per cassazione, ex art. 369 c.p.c., che, altrimenti, sarebbe stata pregiudicata dal fatto che una delle parti del presente giudizio ( Bi.Ma.) è rimasta soltanto intimata e, conseguentemente, non sarebbe stato idoneo allo scopo il non disconoscimento della conformità all’originale della copia non asseverata della sentenza ad opera soltanto delle parti che hanno svolto attività difensiva in questa sede (cfr. in tal senso, Cass., S.U., 25 marzo 2019, n. 8312).

3.2. – I motivi di ricorso sono così immediatamente declinati (p. 8): “- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p., attinenti al nesso di causalità (in merito alla prevedibilità e alla prevenibilità dell’evento); – “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. in punto di valutazione delle prove sulla sussistenza del nesso causale; – “- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e art. 185 c.p.; – “- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: motivazione omessa, insufficiente ed illogica circa fatti e circostanze decisive per il giudizio”.

Seguono, poi, da p. 8 a p. 20, argomentazioni che si assumono relative alla “disciplina normativa del nesso eziologico in tema di reati omissivi mediante omissione”, nel cui contesto (da p. 17 a 19), e in riferimento piuttosto al profilo di responsabilità del Ministero della difesa, si richiama l’art. 2697 c.c. e l’onere di prova in “materia contrattuale”, per poi (da p. 20 a 21) sviluppare considerazioni sul “vizio di omessa ed insufficiente motivazione”, nonchè sulla relativa “illogicità”.

Di qui, poi, muove l’illustrazione della vicenda processuale (da p. 22 a p. 27) e, quindi, sono sviluppate argomentazioni: a) da p. 28 a p. 40 “In merito alla prevedibilità dell’evento: Al livello di minaccia e le informazioni di intelligence”; b) da p. 40 a p. 73 “In merito alla prevenibilità dell’evento: la scelta delle sedi del RGT. MSU e le difese della Base (OMISSIS)”; c) da p. 74 a p. “In merito alla riservetta munizioni”; d) da p. 83 a p. 107 “In riferimento alla valutazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale”.

In riferimento ai punti da a) a c), le argomentazioni sono corredate da ampie trascrizioni di atti e testimonianze.

3.2.1. – Non è fondata l’eccezione avanzata da entrambe le parti controricorrenti di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (in tal senso dovendosi interpretare anche l’eccezione del Ministero della difesa che, in riferimento alla predetta norma, evoca un difetto di “autosufficienza”), giacchè, come accennato, la sommaria esposizione dei fatti di causa è rinvenibile, in modo intelligibile, da p. 22 a p. 27 dell’atto di impugnazione, là dove, per soddisfare detto requisito, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, anche attraverso lo svolgimento dei motivi (Cass., 28 giugno 2018, n. 17036).

3.2.2. – Quanto alle ulteriori eccezioni svolte dal D.P., che ruotano intorno al confezionamento dei motivi di impugnazione, deve, anzitutto, ribadirsi il principio secondo cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, per cui si richiede che i motivi di denuncia posseggano i caratteri della tassatività e della specificità, esigendo una precisa enunciazione, di modo che il vizio dedotto rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., con conseguente inammissibilità di critiche generiche, in cui profili di doglianza molteplici siano articolati confusamente e in modo inestricabile tra loro, senza rispondere, chiaramente, alle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito civile (tra le tante, Cass., 22 settembre 2014, n. 19959, Cass., 14 maggio 2018, n. 11603).

In siffatta prospettiva, però, dovrà valutarsi se la strutturazione del ricorso presenti solo una mera disarmonia rispetto al modello di giudizio di legittimità delineato dal legislatore processuale, rendendo comunque possibile, in base ad una piana lettura dell’atto, individuare ed isolare immediatamente quelle prospettazioni che, di per sè, si configurino, senza equivoci, come autonome censure astrattamente riconducibili nell’alveo dei vizi paradigmatici di cui alla citata norma, vigente, dell’art. 360 c.p.c. o, comunque, tali da potersi con essa puntualmente rapportare.

Ciò in considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione Europea, art. 6 CEDU), da cui si diramano due principi tra loro complementari, il cui coordinamento consente, a valle di esigenze diverse ma convergenti, una sintesi compiuta e, quindi, volta a far sì che possa trovare attuazione, tramite la funzione servente dei primi, il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sè orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito (tra le altre, Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438).

Da un lato, il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali; dall’altro, quello di garantire alle parti una coerente esplicazione del diritto di azione e di difesa nel rispetto della struttura dialettica del processo e del principio di “parità delle armi”, ciò che sarebbe all’evidenza vulnerato ove l’impugnazione (che è componente essenziale del diritto di azione) non fosse imperniata su ragioni provenienti dalla stessa parte, bensì frutto di intervento officioso del giudice del gravame.

Sicchè, nella specie, il ricorso principale, sebbene presenti la veste, disarmonica, sopra illustrata (p. 3.2., che precede), può comunque essere oggetto di scrutinio solo e soltanto in riferimento alle specifiche censure i cui termini, di seguito indicati, è stato possibile, alle luce delle coordinate innanzi tracciate, trarre direttamente e immediatamente dallo stesso atto e, quindi, nel rispetto, ineludibile, del modello processuale in base al quale il legislatore ha configurato il giudizio civile di legittimità come giudizio a critica vincolata.

3.3. – Giova anzitutto osservare che, sebbene la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibili (con statuizione, peraltro, non investita da impugnazione in questa sede) le domande proposte in sede di rinvio dagli attori in riassunzione, attuali ricorrenti principali, volte ad ottenere il risarcimento del danno “da generico fatto illecito” e non “dal reato contestato” al D.P. (ossia il reato aggravato colposo di distruzione o sabotaggio di opere militari”), tuttavia, l’impianto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata – pur predicando astrattamente un confine ristretto al presupposto della fattispecie incriminatrice – non trascura, di per sè, quella prospettiva innanzi delineata e che segna il diverso perimetro del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p..

E’, infatti, lo stesso iter argomentativo della Corte territoriale (cfr. la sintesi ai p.p. 4.2. e 4.3. dei “Fatti di causa”) a porre in evidenza un addebito che, sia pure nella sua tipologica configurazione di reato colposo, è assunto come pianamente idoneo a integrare, in forza della portata stessa della condotta omissiva contestata e accertata, la causa efficiente anche degli eventi pregiudizievoli (morte e lesioni) concernenti le vittime dell’attentato. Ciò lo si evince chiaramente non solo in riferimento all’indagine compiuta dal giudice di appello sul profilo causale inerente alla questione del posizionamento della c.d. “riservetta munizioni” (cfr. anche pp. 9 e 20-22 della sentenza impugnata), ma pure, e ancor più significativamente, in relazione proprio all’indagine che investe il piano della causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.c.), volta ad individuare la “condotta omessa che ha avuto causa efficiente rispetto all’evento in concreto determinatosi” (preludio all’ulteriore analisi risultata poi centrale nell’economia della ratio decidendi – sul profilo morfologico della colpa rappresentato dalla prevenibilità dell’evento stesso: art. 43 c.p.). Condotta omissiva che viene posta in relazione eziologica specifica con gli esiti che l’attentato ha determinato in danno delle vittime coinvolte (cfr. anche pp. 14 e 16 della sentenza impugnata) e non soltanto, quindi, rispetto all’vento-reato costituito dalla distruzione della base (OMISSIS) (al cui interno, del resto, era collocata la “riservetta munizioni”).

3.4. – Va, altresì, rammentato – prima ancora di esaminare le doglianze dei ricorrenti – che, in materia di responsabilità extracontrattuale, è jus receptum (a partire da Cass., 20 ottobre 1962, n. 3061 ad oggi) che il sindacato rimesso a questa Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può investire soltanto l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento ovvero l’elemento psicologico (ove necessario) che sorregge la condotta del danneggiante, mentre l’eventuale errore compiuto nell’effettuare tali accertamenti e nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto e come tale è soggetta al sindacato di legittimità nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione ratione temporis applicabile e, dunque, nella specie, quella di cui alla novella recata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Sicchè, quanto al profilo che concerne la motivazione in sè, avendo il vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, può essere denunciata solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Quanto, poi, allo specifico vizio denunciabile in base all’anzidetta norma processuale, esso è relativo all’omesso esame di un fatto, storico-naturalistico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ancora la citata Cass., S.U., n. 8053 del 2014).

3.5. – Una prima censura di parte ricorrente pone in discussione la comprensibilità stessa “dell’iter logico-giuridico” (p. 9) seguito dalla sentenza impugnata nell’escludere la responsabilità del D.P., “ad onta dell’imponente compendio probatorio” che dimostrerebbe il contrario.

La doglianza, che, come prospettata, risulta scrutinabile alla luce dell’anzidetto principio sulla riduzione al “minimo costituzionale” dell’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità, è (manifestamente) infondata.

Tutt’altro che apparente o affetta da intrinseca contraddittorietà si palesa la motivazione del giudice di appello, che si snoda in modo intelligibile nell’evidenziare (come già posto in rilievo nella sintesi ai p.p. da 4.1. a 4.3. dei “Fatti di causa”, cui amplius si rinvia): 1) l’esistenza del nesso causale tra la condotta omessa (ossia la mancata chiusura della strada che fiancheggiava la base (OMISSIS)) che ha avuto causa efficiente rispetto all’evento in concreto determinatosi; 2) la concreta prevedibilità dell’evento verificatosi (in forza dei vari “Punto di situazione” succedutesi dall’agosto al 5 novembre 2003, evidenzianti un rischio qualificato come “medio”, nonchè delle indicazioni provenienti dalle note del SISMI, segnatamente del 25 ottobre 2003, nel senso del possibile utilizzo di esplosivo e autobomba per un attentato); 3) i termini della prevenibilità dell’evento (solo in base in base alla chiusura della anzidetta strada, restando inefficaci altre misure difensive in ragione della enorme quantità di esplosivo utilizzato dagli attentatori); 4) l’assenza di colpa in capo al D.P. per non aver adottato, nel contesto (strutturalmente rischioso) della missione, la predetta misura (avendo egli richiesto alle competenti gerarchie militari, ma senza esito, di poter chiudere la strada – essendogli stata concessa solo l’interdizione del traffico su una carreggiata – e non essendosi registrato nell’imminenza dell’attentato un significativo innalzamento del livello di rischio, rispetto a quello, qualificato come “medio”, rimasto immutato dal 27 agosto 2003); 5) l’insussistenza della prova, infine, che l’evento morte o lesioni, in relazione ai quali si chiedeva il risarcimento, fossero stati cagionati anche dai proiettili della riservetta munizioni posta all’interno della base (OMISSIS).

3.6. – La censura che deduce la violazione degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione alla sussistenza del nesso causale tra condotta omissiva addebitata al D.P. ed evento lesivo (proiettato, come detto, nella sua dimensione di illecito civile e, dunque, rispetto al pregiudizio patito dalle vittime dell’attentato), è inammissibile.

Non soltanto non vengono evidenziati quali errori giuridici abbia commesso la Corte territoriale nell’individuare le regole poste dalle norme sopra indicate, ma la doglianza si astrae dalla motivazione (innanzi ricordata) della sentenza impugnata in punto di nesso eziologico, seguendo un proprio iter logico-ricostruttivo (cfr. pp. 14 e 15 ricorso) in cui ciò che viene in discussione è il piano dell’accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (e, peraltro, su aspetti – in particolare, l’attivazione del D.P. presso le superiori gerarchie militari – dallo stesso giudice motivatamente considerati), confondendo, altresì, il profilo della causalità materiale con quello dell’elemento psicologico dell’illecito, al quale ultimo, piuttosto, sono da correlare gli evocati concetti di “prevedibilità” ed “evitabilità” dell’evento.

3.7. – La doglianza che prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., “in punto di valutazione delle prove sulla sussistenza del nesso causale”, è inammissibile.

Essa lo è, in primo luogo, là dove investe la responsabilità civile del Ministero della difesa, che si assume sussistente in forza del principio per cui tale responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in ragione del fatto illecito dannoso commesso dai propri dipendenti.

Principio che, invero, non è affatto disconosciuto dalla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto esente da responsabilità il Ministero della difesa proprio in applicazione della regula iuris, coerente con l’anzidetta prospettazione della domanda di parte, per cui l’affermazione della responsabilità aquiliana, indiretta (ex art. 28 Cost.), della pubblica amministrazione per il fatto dei propri funzionari e dipendenti presuppone l’accertamento di responsabilità, ex art. 2043 c.c., di almeno una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente rilevante con l’ente stesso (amministratori, funzionari o dipendenti), le quali, per la posizione di “protezione” rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell’illecito (tra le altre, Cass., 3 ottobre 2013, n. 22585).

Ciò che la sentenza impugnata ha escluso di poter ravvisare, fornendo intelligibile giustificazione dell’assenza di responsabilità in capo al D.P..

Quanto, poi, ai dedotti vulnera dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., giova premettere che: 1) la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., in motivazione, Cass., S.U., 5 agosto 2016, n. 16598); 2) la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare soltanto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e unicamente quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le altre, Cass., 10 giugno 2016, n. 11892).

Il ricorso (pp. 18-20) si attesta nel censurare la mancata prova fornita dai convenuti in ordine ai “comportamenti prudenti e diligenti tesi ad evitare l’evento infausto”, che non poteva reputarsi “imprevisto ed imprevedibile”, mancando, quindi, di veicolare denunce scrutinabili alla luce dei principi innanzi ricordati, bensì, ancora una volta, criticando, di per sè, le valutazioni in punto di fatto del giudice del merito, insindacabili nella adottata prospettiva della insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, dalla quale, peraltro, le anzidette doglianze si astraggono.

3.8. – Quanto, poi, alla censura che direttamente evoca l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (pp. 20 e 21 del ricorso), è sufficiente ribadire che essa si colloca nell’ottica non più attuale del vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n., inapplicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità.

Di qui, pertanto, la sua inammissibilità.

3.9. – Nella stessa, inammissibile, ottica da ultimo evidenziata si sviluppano poi le doglianze che è consentito enucleare nel prosieguo del ricorso: a) da p. 28 a p. 40, “In merito alla prevedibilità dell’evento: 1/1 livello di minaccia e le informazioni di intelligence”, ove si sostiene che avrebbe dovuto esservi un adeguamento del “Piano di difesa della base (OMISSIS)” rispetto all’aumentato livello di rischio segnalato nella zona in teatro; b) da p. 40 a p. 73, “In merito alla prevenibilità dell’evento: la scelta delle sedi del RGT. MSU e le difese della Base (OMISSIS)”, ove si sostiene che, seppure il D.P. era estraneo alla scelta di collocare la base (OMISSIS) all’interno della città, egli, in ragione della sua posizione di garanzia e dei poteri e delle competenze posseduti, avrebbe comunque “potuto e dovuto attivarsi per scongiurare o, quanto meno, attenuare gli effetti devastanti di un possibile attacco kamikaze mediante il rafforzamento delle difese passive della base”, ciò che invece non fece “nonostante tutti i warnings e i documenti attestanti un pericolo imminente”; c) da p. 74 a p. 83, “In merito alla riservetta munizioni”, ove si sostiene che la sentenza non si sarebbe confrontata con gli esiti delle indagini medico-legali, che, contrariamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avrebbero evidenziato che talune vittime della strage fossero state colpite da proiettili esplosi, ma non sparati.

Si tratta, dunque, di censure affatto carenti nella individuazione, secondo le coordinate sopra ricordate, del vizio di omesso esame di un fatto (storico) decisivo e discusso tra le parti, e, invece, orientate a critiche che investono la valutazione probatoria compiuta dal giudice del merito (e ad esso esclusivamente riservata) e che solo in parte lamentano un’insufficienza e incoerenza del percorso motivazionale della sentenza impugnata (quale vizio, comunque, non più veicolabile in questa sede), proponendo, piuttosto, una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali (ciò che anche nel regime previgente del vizio motivazionale non sarebbe stato consentito) e, in parte, mancando anche di cogliere e di misurarsi (in particolare, là dove si insiste sulla efficacia di strumenti di difesa che non fossero la chiusura della strada che fiancheggiava la base, sull’innalzamento del rischio di attentati e sulla mancata attivazione del D.P.) con l’effettiva ratio che sorregge la decisione, la quale, nel suo iter argomentativo (cfr. ancora i p.p. da 4.1. a 4.3. dei “Fatti di causa”), non ha, comunque, trascurato alcun aspetto fattuale della vicenda investito dalla anzidette critiche di parte ricorrente.

3.10. – Le censure che attengono alla (mancata) liquidazione del danno (da p. 83 a p. 107 del ricorso) sono inammissibili, giacchè la sentenza impugnata non ha affatto esaminato tale profilo, nè era tenuta ad esaminarlo, essendosi arrestata alla delibazione dell’an debeatur per aver escluso la sussistenza della responsabilità dei convenuti.

4. – Ricorso incidentale di Mo.Fr. ed altri.

4.1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza di rinvio per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per aver la Corte escluso l’esistenza di un giudicato implicito conseguente all’annullamento da parte della sentenza rescindente n. 11994/2013 in punto di nesso di causalità e della posizione di garanzia del D.P. (quale profilo inerente al predetto nesso eziologico), dovendo il relativo accertamento soffermarsi unicamente su aspetti concernenti il profilo soggettivo della colpa.

Inoltre, la Corte territoriale, sul tema della prevenibilità dell’evento, avrebbe violato l’art. 384 c.p.c., comma 2, per aver riproposto “lo stesso schema argomentativo della decisione assolutoria della Corte di appello militare cassata” e segnatamente: 1) la contraddizione tra il riconosciuto potere-dovere del D.P. di valutazione in autonomia della situazione di pericolo e l’insindacabilità di una scelta conseguente alla ponderazioni di interessi non affidati alla cura del D.P. medesimo, mancando di considerare che la sentenza rescindente aveva posto in rilievo che se il D.P. avesse chiesto la chiusura della strada anche la scelta di allocazione della base stessa “sarebbe potuta essere rivalutata”; 2) l’insanabile contraddizione dell’argomento relativo alla necessità di un “innalzamento del rischio” con quello della “ritenuta inesigibilità della realizzazione di simili strutture di difesa passiva… in quel contesto temporale tenuto conto delle potenzialità delle risorse disponibili”, là dove la sentenza rescindente aveva messo in rilievo che proprio l’assenza di informazioni precise circa “l’arco temporale in cui l’attentato avrebbe potuto verificarsi” era compatibile con il tempo necessario per la realizzazione delle misure di chiusura della strada e della creazione di una fascia di rispetto.

4.1.1. – Il motivo è infondato alla luce del principio di diritto enunciato al precedente p. 2.

Non può, infatti, configurarsi, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., alcun vincolo paragonabile a quello di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, dovendo, invece, il giudice civile, al quale è stata per competenza rimessa la decisione della causa a seguito di cassazione penale dei soli effetti civili della sentenza resa dal giudice penale, procedere autonomamente alla valutazione e all’accertamento dei fatti in base alle regole, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile.

Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello civile come evidenziato nella sintesi ai p.p. 4.1 a 4.3. dei “Fatti di causa” e come argomentato al p. 3.3. che precede – ha, comunque, operato un accertamento complessivo dei fatti rilevanti ai fini della responsabilità civile dei convenuti, secondo una prospettiva pianamente riconducibile alle regole del giudizio civile.

4.2. – Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame circa il fatto decisivo della possibilità e competenza del D.P. a disporre la chiusura della strada”, mancando la Corte territoriale di motivare sul punto, nonostante il rilievo mosso dalla sentenza rescindente circa il “potere-dovere, in capo al D.P., di valutazione della situazione di pericolo da condursi in autonomia rispetto alle determinazioni degli organi superiori”.

4.2.1. – Il motivo è inammissibile.

Anche a prescindere dall’incongruente richiamo (alla stregua di quanto innanzi evidenziato) alla sussistenza di un vincolo di diritto derivante dalla sentenza rescindente, esso si sostanzia nel censurare l'”omessa motivazione” (p. 15 del ricorso) e non già l’omesso esame di un fatto, storico, decisivo, ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., S.U., n. 8053/2014, citata), che, peraltro, è stato comunque oggetto di esame e di accertamento specifico da parte della Corte territoriale, avendo essa ritenuto (cfr., in particolare, pp. 15-20 della sentenza impugnata) – con motivazione, affatto intelligibile, che si conforma ampiamente al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111 Cost. – che il D.P., in mancanza di un drastico innalzamento del rischio, rispetto a quello qualificato come “medio”, non aveva un autonomo potere di decidere la chiusura della strada che fiancheggiava la base (OMISSIS) e che, comunque, una siffatta soluzione aveva proposto ai propri superiori gerarchici, ottenendo soltanto la chiusura di una carreggiata.

4.3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 40 cpv. c.p. e art. 167 c.p.m. “avuto riguardo alla tematica della riduzione del rischio ed omessa motivazione sul punto”.

La Corte territoriale – dovendo fare applicazione nel giudizio di rinvio, al fine di “valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato”, dei “parametri del diritto penale” e non delle “regole proprie del diritto civile” – ha del tutto omesso di misurarsi con la tematica della riduzione del rischio, che assume centralità per i reati commissivi mediante omissione, ben potendo il D.P. “predisporre utilmente qualche maggior contrasto anche temporaneo”, tale da comportare “conseguenze meno devastanti dell’attentato”.

Sicchè, il giudice di appello, stante il “giudicato” sulla “sussistenza di una posizione di garanzia in capo al D.P.” e accertata la prevedibilità dell’evento, avrebbe mal governato “i criteri con i quali si è operato il giudizio controfattuale al fine di valutare la rilevanza causale dei rimedi adottabili per evitarlo”, proponendo “un modello di giudizio ipotetico radicalizzato, rinunciando a misurarsi, proprio sul terreno causale che implica tale giudizio, con l’intensità, la gravità e le conseguenze lesive dell’evento che in concreto si è verificato: ovvero nel caso concreto la totale distruzione della base e le gravissime conseguenze sulla salute dei militari e civili ospiti della stessa”.

In definitiva, la sentenza impugnata avrebbe, anche in riferimento alla “collocazione della riservetta munizioni”, “omesso di verificare l’idoneità della predisposizione di un’area di rispetto e della serpentina, con dossi artificiali e barre chiodate, che aveva pure formato oggetto di discussione tra le parti”.

4.3.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato là dove assume rilevante e centrale l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato in ragione delle regole proprie del “diritto penale”, mentre, come detto, sono quelle del giudizio civile a dover guidare il giudice, civile, investito della decisione a seguito di rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p..

E’ inammissibile per le restanti doglianze.

Come evidenziato al p. 3.3. che precede, la sentenza impugnata dà conto, comunque, della portata efficiente della condotta omissiva rispetto all’evento in concreto verificatosi, siccome ricomprensivo dei pregiudizi (morte e lesioni) che hanno riguardato le vittime dell’attentato, che, pertanto, sono stati considerati eziologicamente riconducibili alla condotta medesima.

Non può, quindi, ravvisarsi, in siffatta prospettiva dalla Corte territoriale, consentanea ad una configurazione civilistica dell’illecito, un error in iudicando sulla regola causale applicata nel caso di specie, ridondando le critiche di parte ricorrente nella quaestio facti che si radica in quella corretta applicazione.

Ma sotto tale specifico profilo, suscettibile di denuncia unicamente nei limiti del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è propriamente censurato un omesso esame di fatto storico decisivo, bensì una insufficienza e incoerenza motivazionale (quali vizi ormai estranei a detto paradigma legale), là dove, in ogni caso, il giudice di appello ha esaminato (cfr., segnatamente, pp. 14 e 16 della sentenza impugnata) i fatti inerenti al profilo causale, anche considerando strumenti di difesa alternativi (hesco-bastion, serpentine, dissuasori, bande chiodate) a quelli della chiusura della strada che fiancheggiava la base (OMISSIS), ritenuti però, rispetto a siffatta ultima misura, tutti “inefficaci” in relazione all’evento in concreto determinatosi, in ragione dell’enorme quantità di esplosivo utilizzato per l’attentato.

Così come il giudice di secondo grado ha esaminato la questione fattuale della collocazione della “riservetta munizioni”, giungendo però alla conclusione di escludere ogni relazione eziologica tra “l’incauto posizionamento della riservetta” e la morte o le lesioni patite dalle vittime dell’attentato (cfr. pp. 22-22 della sentenza impugnata).

4.4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 43 c.p. “con riferimento all’evitabilità ed omessa motivazione quanto ai profili di colpa specifica contenuti nell’imputazione penale e quanto all’innalzamento del rischio”.

La Corte territoriale – dovendo fare applicazione dei “parametri del diritto penale” e non delle “regole proprie del diritto civile” avrebbe mancato di considerare l’addebito di colpa specifica, integrante una “regola cautelare rigida”, presente nel capo di imputazione del D.P. relativo alla “violazione della norma di sicurezza a protezione previste dall’Allegato 3 di sicurezza e protezione alla Direttiva Operativa Nazionale COI-0137-RR”, concernente le misure di controllo per gli “accessi alle basi” e prescrivente l’adozione di “procedure appropriate” nel caso “di innalzamento del livello della minaccia”, quale fattore che lo stesso giudice di appello avrebbe confuso con l’innalzamento del rischio”, altresì mancando di osservare i “vincoli derivanti dalla precedente sentenza di annullamento” e i “principi in tema di causalità… nei reati commissivi mediante omissione”.

Inoltre, in riferimento all’innalzamento della minaccia”, la Corte di appello avrebbe ignorato “i seguenti atti”: 1) “sentenza della Cassazione penale nel processo a carico dei generali Lo. e St.”; 2) “il Bollettino Confidential n. (OMISSIS) del 6 ottobre 2003 avente ad oggetto: “Iraq – Possibili azioni contro militari italiani o polacchi”; 3) “il Bollettino Confidential n. (OMISSIS) del 25 ottobre 2003… avente ad oggetto: “Iraq-Camion Bomba-Minaccia Terroristica”; 4) “il Bollettino Confidential n. (OMISSIS) del novembre 2003… avente ad oggetto: “Iraq-Camion Bomba-Minaccia Terroristica”; 5) “il “Punto di Situazione” e la “Valutazione del Rischio”, datato 5 novembre 2003″; 6) la “sentenza n. 11871 d.d. 28/05/2013 del Tribunale di Roma”.

4.5.- Con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 43 c.p. “in relazione all’individuazione dell’agente modello”.

La Corte territoriale – dovendo fare applicazione dei “parametri del diritto penale” e non delle “regole proprie del diritto civile” avrebbe errato a comparare due diversi tipi di agenti modello (il Col. Bu. e il Col. D.P.) avendo gli stessi la medesima responsabilità di comando della base militare.

4.5.1. – Il quarto e il quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

4.5.1.1. – Sono infondati, in forza delle argomentazioni già spese (tra l’altro, sub p.p. 4.1.1. e 4.3.1., che precedono), quanto alla dedotta rilevanza di un vincolo derivante dalla sentenza di annullamento resa dalla Cassazione penale e alla ritenuta centralità delle regole penalistiche in punto di accertamento della colpa, in luogo di quelle civilistiche, cui, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.

Come sopra evidenziato (p. 2., che precede), vi è una autonomia della nozione di colpa civile rispetto a quella penale, ove, pur nella consonante dimensione “oggettivata” della fattispecie e nella sostanziale identità dei relativi aspetti morfologici (come desunti dalla regola generale di cui all’art. 43 c.p.), rimane centrale il principio di “colpevolezza”, che si rinviene nell’art. 27 Cost. e che accentua il profilo di rimproverabilità della colpa come elemento soggettivo della condotta, mentre in ambito civilistico mutano i profili funzionali, alla luce del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., commi 1 e 2 e art. 1218 c.c., con accentuazione del rilievo annesso al modello standard di comportamento.

Dunque, la colpa civile – e, per quanto interessa, quella aquiliana, postulata dall’art. 2043 c.c. – consiste in un comportamento cosciente dell’agente che, senza volontà di arrecare danno ad altri, sia causa di un evento lesivo in ragione della deviazione da una regola di condotta, che può essere dettata da una norma di legge, di regolamento o pattizia (c.d. colpa specifica) ovvero dalla comune prudenza (c.d. colpa generica).

Nel primo caso, l’accertamento della colpa esige la previa individuazione della regola giuridica che il presunto responsabile avrebbe dovuto rispettare e tale operazione si risolve in una valutazione di diritto, sindacabile in sede di legittimità come error iuris.

Nel secondo caso, l’accertamento della colpa esige l’individuazione del contenuto e della portata della regola cautelare di condotta cui conformarsi, in funzione, precipua, del c.d. “agente modello” (dell’homo eiusdem generis et condicionis), in grado di svolgere al meglio, anche in base all’esperienza collettiva, il compito assunto (evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili); modello standard la cui perimetrazione va, dunque, compiuta in base ai criteri della diligenza dettati dall’art. 1176 c.c., quale disposizione che trova applicazione anche alle obbligazioni da fatto illecito (tra le altre, Cass., 10 marzo 1998, n. 2639, Cass., 8 agosto 2007, n. 17397, Cass., 26 ottobre 2017, n. 25416, Cass., 1 marzo 2018, n. 4908).

Ciò implica, pertanto, la definizione dell’evento lesivo nei suoi termini essenziali e la verifica, quindi, se esso, ex ante, nelle circostanze date, fosse prevedibile ed evitabile dall’agente modello mediante il rispetto della regola cautelare. Una tale operazione costituisce un accertamento di fatto; dunque, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se non in ragione del vizio riconducibile alla disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Da tanto non si è discostata la sentenza impugnata, la quale (come già in precedenza evidenziato) ha individuato, nei termini essenziali, l’evento lesivo in concreto determinatosi (distruzione della base militare con correlato conseguente pregiudizio della vita o della salute degli occupanti) come prevedibile ex ante (in ragione dell’attentato compiuto con automezzo carico di esplosivo), nonchè la condotta cautelare esigibile dall’agente modello (ossia il comandante della base (OMISSIS)) idonea ad evitarlo (chiusura della strada che fiancheggiava la base) nel contesto di una situazione che richiedeva, affinchè detto “agente” potesse porre in atto autonomamente (forzando, dunque, “le gerarchie” militari e i relativi vincoli) tale misura cautelare, un drastico innalzamento del rischio, valutato come relativo “ad un pericolo imminente” (p. 19 della sentenza impugnata, sulla valutazione anche dei momenti di poco precedenti all’attentato).

Peraltro, la regola prevista dall’Allegato J di sicurezza e protezione alla Direttiva Operativa Nazionale COI-0137-RR”, prescrivente (non tanto le misure di accesso alle basi, nella specie non rilevanti, quanto invece) l’adozione di “procedure appropriate” nel caso “di innalzamento del livello della minaccia”, è ben lungi dal rappresentare una “regola cautelare rigida” – cioè una regola che fissa con assoluta precisione lo schema di comportamento -, inverandosi, piuttosto, in una regola cautelare cosiddetta “elastica”, ossia che necessita, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l’agente deve operare -, risultando, quindi, necessario, ai fini dell’accertamento dell’efficienza causale della condotta antidoverosa, una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.

Valutazione, questa, che, come detto, la Corte territoriale ha avuto modo di compiere, verificando, senza confonderli tra loro, non solo il livello di rischio (che assume un preminente carattere oggettivo), ma anche quello del pericolo imminente e, dunque, della “minaccia” (ossia di una percezione anche soggettiva di pericolo incombente), con ciò definendo, in tale complessiva concreta situazione, i contorni dell’agente modello”, senza che la locuzione retorica sulla “graduatoria degli agenti modello” si presti ad essere intesa come una comparazione ad effetti giuridici tra il comandante della base (OMISSIS) al momento dell’attentato (il D.P.) e quello che, poi, lo ha sostituito (il Bu.) ad evento tragico già verificatosi.

4.5.1.2. – E’, infine, inammissibile la censura che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta, ai fini della verifica dellminnalzannento della minaccia”, la mancata considerazione di una serie di atti, innanzi indicati, giacchè (anche a prescindere dalla circostanza che la Corte territoriale ha tenuto conto dei “bollettini” e dei “punti situazione” concernenti il pericolo di attentati con auto-bomba, anche di quelli indicati nelle sentenze penali acquisite agli atti e reputate, correttamente, “prove atipiche” – p. 10 della sentenza impugnata) è, comunque, dirimente (alla luce della citata Cass., S.U., n. 8053 del 2014) il rilievo per cui il “fatto storico” anzidetto è stato, incontrovertibilmente, esaminato, mentre l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., citato n. 5 (nella formulazione applicabile ratione temporis).

4.6. – Con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p. “ed omessa motivazione sul punto”.

La Corte di appello – dovendo fare applicazione dei “parametri del diritto penale” e non delle “regole proprie del diritto civile” -, nello giustificare la condotta del D.P. “di non aver forzato le gerarchie”, avrebbe violato l’art. 113 c.p., che “coinvolge nella responsabilità anche condotte atipiche agevolatrici, di semplice partecipazione” e, dunque, situazioni come quella rilevante nella specie, “nelle quali la gestione del rischio avviene all’interno di un esercito impegnato in una missione all’estero, in cui il processo decisionale vede il contributo di diversi livelli di potere”.

4.6.1. – Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

Non solo con esso è veicolata una censura che si incentra sulla violazione di una specifica regola penalistica, in tema di cooperazione in delitto colposo, senza che siano dedotti profili attinenti alla regole proprie della (co)responsabilità civile, ma neppure si fornisce contezza adeguata, anche tramite idonea localizzazione processuale ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (non soddisfatta con il generico riferimento “alle sentenze emesse nel parallelo giudizio nei confronti del Gen. St.”), che un siffatto thema decidendum sia stato idoneamente introdotto nel giudizio di riassunzione, posto che tanto si rendeva ancor più necessario in quanto di tale thema non vi è cenno nella sentenza impugnata.

Ciò, dunque, a prescindere dall’ulteriore rilievo che la responsabilità solidale degli autori dell’illecito civile, regolata dall’art. 2055 c.c., ruota intorno all’unicità del fatto dannoso, determinato da più interdipendenti azioni od omissioni, che possono anche essere autonome e costituire illeciti distinti e diversi pure per titoli di responsabilità (tre le molte, Cass., 24 settembre 2015, n. 18899; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1070), con la conseguenza, tuttavia, che, ove il titolo di responsabilità di uno dei coautori dell’illecito sia propriamente quello aquiliano (ex art. 2043 c.c.), la condotta, attiva od omissiva, del (co)danneggiante deve comunque essere idoneamente sorretta da colpa o da dolo.

E nel caso di specie il giudice del merito ha accertato – con apprezzamento che ha superato il vaglio delle censure innanzi scrutinate – l’insussistenza della colpa in capo al D.P..

5. – Conclusioni.

Entrambi i ricorsi, principale e incidentale, vanno, dunque, rigettati.

In ragione della complessità e novità delle questioni trattate, le spese del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensate tra tutte le parti che hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Non occorre, invece, provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte che è rimasta soltanto intimata.

Le istanze per la liquidazione dei compensi a difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, L. n. 206 del 2004, ex art. 10 in relazione al presente giudizio di legittimità, sono, come tali, inammissibili, giacchè, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3 al giudice di rinvio oppure (come nella specie) a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (tra le altre, Cass., 13 maggio 2009, n. 11028, Cass., 12 novembre 2010, n. 23007, Cass., 31 maggio 2018, n. 13806).

I ricorrenti in cassazione ammessi al patrocinio a spese dello Stato non sono tenuti, in caso di rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (tra le altre, Cass., 2 settembre 2014).

PQM

rigetta entrambi l’ricorsi, principale e incidentale, e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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