Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22515 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2652-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 77/27/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.R., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2005 al 2008, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso, ribadendo che, nella specie, non risultava sussistere il presupposto dell’autonoma organizzazione.

In particolare, il Giudice di appello, condivideva integralmente le argomentazioni del primo Giudice il quale aveva accertato, in fatto, l’assenza di personale dipendente nonchè di beni strumentali e costi di scarsa entità rilevando, altresì, quanto all’annualità 2008 che il convincimento in ordine all’insussistenza dell’autonoma organizzazione non viene mutato dalla presenza di tre certificazioni di lavoro autonomo per un importo di Euro 2.446 attesa la sua “esiguità” rispetto ai compensi dichiarati nell’anno.

Avverso la sentenza ricorre, su otto motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. veniva fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.

La ricorrente depositava memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 laddove la CTR aveva argomentato il rigetto dell’impugnazione affermando che l’affermazione dell’appellante circa l’avvalimento da parte del dott. M. di una autonoma organizzazione nell’esercizio della professione è rimasta indimostrata (e dunque è una mera petizione di principio)- è inammissibile per inconferenza con il decisum.

Dalla motivazione delle sentenza impugnata appare, infatti, evidente che la stessa si fonda più che sull’argomentazione oggetto di censura, principalmente sulla condivisione della ratio decidendi della prima decisione, ovvero che il contribuente avesse fornito, come da suo onere, la prova dell’insussistenza di un’autonomia organizzazione.

2. I restanti motivi non appaiono meritevoli di accoglimento.

2.1. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP in materia di lavoro autonomo il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. La novità della decisione, rispetto alle precedenti, è rappresentata dall’irrilevanza, ai fini dell’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, dell’impiego di un collaboratore con mansioni esecutive, laddove, per il resto rimane fermo l’orientamento già consolidatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2009. E sulla scia di tale orientamento questa Corte aveva ripetutamente affermato l’irrilevanza, ai fini della ricorrenza dei presupposti impositivi dell’IRAP, dell’utilizzazione da parte del professionista di uno studio, diverso dall’abitazione.

3. Alla luce di detti principi sono inammissibili e, comunque, infondati:

– il secondo motivo di ricorso – prospettante violazione di legge per avere il Giudice di appello ritenuto che i beni strumentali utilizzati non integrassero una struttura tecnica capace di funzionare autonomamente – laddove, in ogni caso, la C.T.R. ha fatto proprio l’accertamento in fatto compiuto dal primo Giudice in ordine all’ indispensabilità dei beni strumentali usati;

– il terzo ed il quarto motivo – prospettanti violazione di legge per avere il Giudice di appello ritenuto rilevante ai fini probatori le risultanze delle dichiarazioni dei redditi- laddove i mezzi tendono inammissibilmente, sotto l’egida della violazione di legge, a contrastare l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito, il quale, peraltro, nel dare risalto allàevidenza documentale ha, peraltro, rilevato che la stessa era stata, comunque, utilizzata, a supporto delle proprie controdeduzioni, dalla stessa parte pubblica;

– il quinto ed il sesto motivo laddove gli stessi si appuntano su una questione (la proprietà o meno dello studio in cui il professionista svolgeva la sua attività) inconducente ai fini del decidere e, comunque, irrilevante ai fini che ci occupano (v. di recente, ex multis 13405/2016);

– il settimo laddove non si ravvisa la dedotta nullità della motivazione per avere il Giudice di merito compiutamente esplicitato le ragioni poste a base del suo convincimento (ribadendo, nella condivisione della prima decisione, l’assenza di personale dipendente, la scarsa entità dei beni strumentali e dei costi, la mera occasionalità, data l’esiguità degli importi, delle collaborazioni di lavoratori autonomi per la sola annualità 2008);

– l’ottavo in quanto, seppur articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella vigente formulazione, non individua un “fatto” il cui esame risulterebbe omesso quanto piuttosto, inammissibilmente, un’insufficienza di motivazione.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Non vi è pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA