Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22514 del 28/10/2011
Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 28/10/2011), n.22514
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4007/2008 proposto da:
V.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 93, presso l’avvocato
CAMALDO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato SARLI Enzo
G.M., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LAGONEGRO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARMANDO SPADINI 16, presso
l’avvocato RAGO ROSSELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
PETRULLO Luciano, giusta procura a margine della comparsa di
costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 257/2006 del TRIBUNALE di LAGONEGRO,
depositata il 27/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
17/05/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per il resistente, l’Avvocato L.E.M. PETRULLO che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, o in subordine
per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lagonegro, accoglieva l’opposizione proposta dal Comune di Lagonegro avverso l’atto di precetto di pagamento della somma di Euro 155.707,08 notificatogli da V.L. il 17 dicembre 2003, dichiarando l’inesistenza del credito vantato con tale atto, in massima parte costituito dalla rivalutazione di un credito riconosciuto da una sentenza della Corte d’appello di Salerno, che tuttavia non contemplava tale rivalutazione, secondo l’accertamento compiuto dal tribunale.
Avverso tale sentenza, depositata il 27 dicembre 2006, inappellabile secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis, il V. ha proposto, con atto notificato il 9 febbraio 2008, ricorso a questa Corte affidato ad unico motivo. L’intimato ha svolto difese orali.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile (prima ancora che per assoluta inadeguatezza del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.) perchè tardivo. Infatti, trattandosi di opposizione all’esecuzione forzata, il termine di decadenza previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis), nella specie non sottoposto – a norma della L. n. 742 del 1969, art. 3 e art. 92 ord. Giudiziario – a sospensione durante il periodo feriale, è venuto a scadenza il 27 dicembre 2007, ben prima della notifica del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 4.200,00 – di cui Euro 4.000,00 per onorari – oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011