Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22514 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23576/2017 proposto da:

R.M. e R.V., in proprio e mediante il procuratore ad

negotia S.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– intimato –

avverso il decreto n. 726/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex lege n. 89/2001 R.A. proponeva domanda per ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa della durata irragionevole di una controversia, articolatasi in quattro gradi di giudizio e conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7377/2005; danno scaturente dalla violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con L. n. 848 del 1955.

Nelle more del giudizio di equa riparazione, a seguito del decesso della ricorrente, si costituivano in giudizio i di lei eredi, R.M. e R.V.. La Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 784/12, riteneva inammissibile il ricorso per difetto di procura. Tale decisione veniva cassata da questa Corte, con sentenza n. 21785/2013, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 182 c.p.c., preventivamente assegnare alla parte un termine perentorio per la sanatoria del difetto riscontrato.

Il giudizio veniva riassunto da R.M. e R.V. in forza della medesima procura già precedentemente prodotta innanzi la Corte territoriale, e da questa ritenuta invalida. La Corte perugina, con provvedimento del 13.4.2016, assegnava termine ai ricorrenti sino al 31.10.2016 e, a seguito della mancata regolarizzazione, dichiarava l’estinzione del giudizio con il provvedimento qui impugnato.

Il giudice di merito, in particolare, riteneva che questa Corte, con la sentenza n. 21785/2013, avesse implicitamente riconosciuto il vizio di procura rilevato dal giudice di merito, e che il deposito effettuato il 2.12.2016, a termine scaduto, “di atto che peraltro non appare avere i requisiti della procura speciale richiesta” non valesse a sanare il difetto. Riteneva ancora irrilevanti le dichiarazioni rese dall’avv. S. nelle note autorizzate dell’8.3.2016, considerando che detto atto era stato sottoscritto digitalmente non già dal predetto difensore, ma dall’avv. Mastropaolo; con la conseguenza che le dichiarazioni in esso contenute non erano riferibili comunque al predetto avv. S..

Interpongono ricorso avverso tale decisione R.M. e R.V. affidandosi a un unico motivo.

Il Ministero intimato non si è costituito e non risultano depositate memone.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 324 c.p.c., nonchè dell’artt. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene in particolare che il giudice di merito avrebbe errato nel non considerare che la procura alle liti era stata già depositata nel giudizio di equa riparazione conclusosi con il decreto di rigetto della Corte di Appello di Perugia n. 784/12, poi cassato da questa Corte con la sentenza n. 21758/2013. Ad avviso dei ricorrenti detta procura era sufficiente anche per la fase di rinvio; in ogni caso, la procura era stata nuovamente allegata al ricorso in riassunzione conseguente alla sentenza della S.C, che comunque conteneva a sua volta una procura a margine, rilasciata per conto dei due ricorrenti dal loro procuratore ad negotia S.N.. A fronte di detti documenti, il difetto di procura avrebbe dovuto essere ritenuto già sanato, senza bisogno di alcun ulteriore termine.

Inoltre, i ricorrenti osservano che il ricorso in Cassazione avverso il Decreto n. 784/12 della Corte perugina era stato introdotto giusta procura a margine, espressamente estesa anche all’eventuale fase di rinvio, e che la S.C., accogliendo il ricorso, aveva implicitamente confermato la legittimazione attiva dei due ricorrenti, di talchè sul punto si sarebbe formato il giudicato.

Allegano poi copia della comparsa di riassunzione depositata il 10.10.2011, del decreto di successione depositato il 12.12.2011, del certificato di morte di R.A., originaria istante, della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 777/2005 che aveva a suo tempo concluso la controversia presupposta.

Il motivo è infondato per diverse ragioni.

In primo luogo, come giustamente ha ritenuto la Corte territoriale, con la sentenza n. 21758/2013 questa Corte aveva implicitamente confermato l’esistenza del difetto di procura rilevato dal giudice di merito. Diversamente, infatti, non si sarebbe limitata a cassare il provvedimento impugnato invitando il giudice di appello a concedere alla parte un termine per la relativa sanatoria. Di talchè va esclusa la configurabilità di un giudicato implicito nascente da detta decisione circa la legittimazione attiva dei due ricorrenti.

In secondo luogo, non può essere utilizzata per il giudizio di rinvio la procura speciale conferita a margine del precedente ricorso per cassazione, posto che essa, proprio in ragione della sua specialità, esaurisce i suoi effetti con la sentenza che definisce il grado. Il principio si ricava, oltre che dal testo dell’art. 365 c.p.c., anche a contrario dall’orientamento giurisprudenziale che ammette l’operatività nel giudizio di rinvio della procura a suo tempo rilasciata dalla parte per il giudizio di merito, se conferita per ogni stato e grado, “… posto che il giudizio di rinvio costituisce prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la sentenza cassata, restando assolutamente irrilevante la circostanza che la parte nel giudizio di legittimità sia stata assistita da altro difensore o sia rimasta contumace, atteso che il difensore nel giudizio di merito potrebbe non avere i requisiti per patrocinare in Cassazione e, in ogni caso, per farlo, avrebbe bisogno di una procura speciale, mentre la procura conferita in primo (o secondo) grado deve ritenersi sempre operativa nel giudizio di rinvio, indipendentemente dalle vicende relative alla difesa (o mancata difesa) della parte nel giudizio di legittimità”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19937 del 06/10/2004, Rv. 577538; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4663 del 29/03/2001, Rv. 545326 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010, Rv. 612240.

Inoltre, come già rilevato in fattispecie analoghe, decise con le ordinanze n. 26744/2017, n. 26745/2017, n. 26908/2017 e n. 26909/2017, questa Corte ha effettivamente affermato il principio secondo cui “Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia – non vietato dalla legge professionale nè dal codice di rito – che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1756 dell’8/02/2012, Rv. 621422; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26365 del 29/12/2010, Rv. 615348; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16736 del 09/08/2005, Rv. 583927).

Tuttavia, è da escludere che con il mandato speciale trascritto in ricorso i due odierni ricorrenti abbiano inteso nominare lo S. loro rappresentante “sostanziale” generale e dunque che lo abbiano investito in pari tempo del potere di rappresentanza processuale volontaria. Alla stregua della sua letterale e logica formulazione, infatti, il mandato speciale de quo agitur non integra una procura sostanziale avente portata generale e omnicomprensiva. Nè può ritenersi che con il predetto mandato i ricorrenti abbiano nominato l’avvocato S.N. loro rappresentante “sostanziale” speciale ovvero loro rappresentante con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria ex lege n. 89 del 2001, correlata all’irragionevole durata del giudizio presupposto.

Detto mandato, infatti, contiene soltanto un riferimento, invero assolutamente generico ed indifferenziato, a “tutte le cause civili promosse e da promuovere in qualsiasi grado di giudizio contro l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e contro il Ministero della Giustizia anche per esperire il ricorso avanti alle Corti di Appello competenti per l’equo indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001”, che evidentemente identifica l’ambito oggettivo del potere rappresentativo conferito dalla parte al procuratore. Di conseguenza, la facoltà di nominare altri avvocati, contenuta nella procura speciale in esame, non può che essere apprezzata con riferimento, appunto, ai limiti oggettivi del mandato, che è idoneo ad esplicare i suoi effetti solo nell’ambito della rappresentanza volontaria processuale.

La ricostruzione è coerente con il dettato dell’art. 77 c.p.c., posto che “Il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talchè neppure il rappresentante legale di una società di capitali può conferire ad un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8681 dell’08/08/1995, Rv. 493600; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5655 del 09/06/1998, Rv. 516214; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19528 del 29/09/2004, Rv. 577412; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13054 del 01/06/2006, Rv. 589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43 del 03/01/2017, Rv. 643016; ed anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 14/02/1995, Rv. 490425, secondo cui “La rappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cui si riferisce l’art. 77 c.p.c.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazione di tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l’invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio”).

L’inosservanza dell’art. 77 c.p.c., comporta il difetto della legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636619; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24179 del 16/11/2009, Rv. 610170) e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 14/02/1995, Rv. 490425; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 821 del 27/01/1998, Rv. 511987) ed il difetto di ius postulandi in capo all’abogado Sabrina Mastropaolo ed all’avvocato Andrea Belardinelli, officiati dallo S. ai fini della riassunzione del giudizio. Ciò comporta l’invalidità della costituzione, in sede di riassunzione, del rapporto processuale.

L’accertamento relativo alla legitimatio ad processum del rappresentante, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto.

Nulla per le spese, a fronte del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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