Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22514 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1775-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA Piazza

Cavour presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO D’ANGELO; giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 512/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.C., medico generico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata dal 1998 al 2000, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ribadendo che, nella specie, non risultava un’autonoma organizzazione, essendo irrilevante la spesa sostenuta negli anni 1999 e 2000 per prestazioni di lavoro dipendente.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

2. Rilevata da subito l’inammissibilità del secondo motivo, con il quale si deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove al ricorso è applicabile il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il primo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è fondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

3. La sentenza impugnata, nel ritenere irrilevanti le spese sostenute dal contribuente per lavoro dipendente senza compiere alcun accertamento in ordine al numero ed alla qualità delle prestazioni lavorative, si discosta dal superiore principio.

4. Ne deriva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di merito perchè provveda al riesame, adeguandosi al principio esposto, ed al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le pese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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