Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22513 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 10/10/2011, dep. 28/10/2011), n.22513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

N.F.M., elett.te dom.to in Roma Via Barberini 86,

presso l’avv. Marco Croce, rappr.to e difeso dagli avv.ti MASCARO

Antonella E Luigi Ciambrone ((OMISSIS) per

notifiche e comunicazioni), per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa il 30

marzo 2007, depositata il 9 marzo 2007, nella procedura iscritta al

n. 818/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 10 ottobre 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Ciambrone per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. In data 25 giugno 2004 con decreto depositato il 15 luglio 2004 la Corte di appello di Catanzaro riconosceva a M.M. il diritto alla corresponsione della percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge N.F.M. pari ad Euro 9.238,75;

2. Successivamente il N. con ricorso proposto ex art. 342 c.p.c., in data 30 ottobre 2006 avverso il predetto decreto prospettava alla Corte di appello di Catanzaro la circostanza (scoperta nel mese di gennaio del 2006) per cui la M. era passata a nuove nozze già dal mese di marzo del 2004 e chiedeva revocarsi il decreto attributivo del diritto a percepire una quota dell’indennità di fine rapporto;

3. La Corte di appello di Catanzaro ha rilevato che la titolarità dell’assegno divorzile e il mancato passaggio della M. a nuove nozze erano presupposti che sussistevano entrambi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2000, per cui il N. aveva percepito l’indennità di fine rapporto, e ha respinto la richiesta del ricorrente;

4. Contro tale pronuncia ricorre per cassazione, con un unico motivo di ricorso, N.F.M. e deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte territoriale violato o falsamente applicato la L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, aggiunto dalla L. n. 74 del 1987, art. 16, in tema di conseguenza patrimoniale dello scioglimento del matrimonio in riferimento ai requisiti voluti dalla legge;

5. Il ricorrente chiede alla Corte se il diritto dell’ex coniuge, titolare di assegno di divorzio ad ottenere una percentuale dell’indennità percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (L. n. 898 del 1970, ex art. 12 bis, aggiunto dalla L. n. 74 del 1987, art. 16) rimanga immodificabile ovvero se sia soggetto a modificazione o estinzione nel caso in cui si verifichi la condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del coniuge titolare dell’assegno di divorzio, per essersi questi risposato prima dell’emissione del decreto di riconoscimento del precitato diritto ma dopo la proposizione della domanda introduttiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

1. Nella specie è rilevabile d’ufficio la questione relativa alla ammissibilità del ricorso per cassazione avverso un provvedimento emesso ai sensi dell’art. 742 c.p.c.;

2. su tale questione deve potersi esprimere la difesa così come la Procura generale presso la Corte di Cassazione e conseguentemente la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo con assegnazione di termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria per l’eventuale deposito in Cancelleria di note in relazione alla questione indicata al precedente punto.

P.Q.M.

La Corte riserva la decisione assegnando al Procuratore generale e al ricorrente termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’eventuale deposito in Cancelleria di note in relazione alla questione indicata in motivazione che la Corte ritiene di sollevare d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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