Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22513 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24475-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO ESPOSITO;

(AMMESSO C.S.S. DELIBERA 27/9/18 ORD. AVV. MILANO);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI MILANO; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PERSSO IL

TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 50286/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 50286/2018, pubblicato il 26 giugno 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dall’istante;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso il ricorrente – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè la mancanza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – si duole del fatto che il Tribunale non abbia inteso riconoscere al medesimo la protezione sussidiaria nè quella umanitaria, sebbene ricorressero i relativi presupposti;

RITENUTO:

che:

a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, vada rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisca apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064);

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate (COI 2017 e 2018, Human Rights Watch 2018) – la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Mali, e segnatamente nella regione di Kayes dalla quale proviene il ricorrente, laddove il mezzo, oltre che generico, ripropone questioni di merito;

Ritenuto che:

ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (Cass., 19/02/2019, n. 4890) – è evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Rilevato che:

nel caso di specie, la narrazione dei fatti che avevano indotto lo straniero ad abbandonare il proprio Paese si è rivelata – e la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass., 05/02/2019, n. 3340) – del tutto inidonea a fondare una domanda di protezione internazionale, anche nella forma del permesso umanitario di soggiorno, avendo il Tribunale accertato, non soltanto la mancanza di palesi violazioni dei diritti umani nella zona di provenienza del ricorrente, ma altresì che le ragioni di contrasto denunciate che lo avevano indotto a lasciare il suo Paese, erano di carattere squisitamente familiare, avendo il ricorrente rinunciato ai propri diritti ereditari;

il giudice di merito ha accertato, inoltre, procedendo in tal modo ad una comparazione tra la situazione del ricorrente nel Paese di accoglienza e quella del paese di origine, che l’istante è un soggetto autonomo, in buona salute, e che il medesimo ha tutta la famiglia nel Mali, mentre in Italia non ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione sociale e di indipendenza economica, poichè vive presso un centro di accoglienza ed ha lavorato solo per due mesi;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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