Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22513 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26809-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/20/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO E CONSIDERATO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di F.R., medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata dal 2004 al 2007, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, ferma restando la decadenza dal diritto al rimborso per l’annualità 2004, per il resto, riformava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nella particolare fattispecie, l’attività professionale non fosse assoggettabile ad IRAP, in quanto lo svolgimento dell’attività professionale presso uno studio collocato al di fuori dall’abitazione e l’utilizzo occasionale di collaboratori e di una dipendente, (trattandosi nel primo caso del medico sostituto incaricato durante le ferie e, nel secondo, di una segretaria part time) non integravano il presupposto dell’autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.

La contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.

Il primo motivo prospettante violazione di legge, è infondato, con assorbimento dei restanti.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, infatti, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tali principi la sentenza impugnata rimane esente da censura con conseguente rigetto del ricorso.

Non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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