Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22512 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 28/10/2011), n.22512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2539/2006 proposto da:

FALLIMENTO CASILLO SILOS S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Dott. D.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ASIAGO 8, presso l’avvocato AURELI STANISLAO, rappresentato e

difeso dall’avvocato INZITARI Bruno, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 7034-2006 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso l’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA

LUISA, rappresentata e difesa dagli avvocati PORZIO MARIO, ZANCHI

DUCCIO, MOSCHIANO ANDREA, giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO CASILLO SILOS S.R.L., in persona del Curatore Dott. D.

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso l’avvocato AURELI STANISLAO, rappresentato e difeso

dall’avvocato INZITARI BRUNO, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1096/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PATRIZIA PARENTI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ANDREA MOSCHIANO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;

per l’assorbimento e/o per il rigetto dell’incidentale.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. Riformando parzialmente la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Foggia, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza 2 dicembre 2004, ha respinto, per difetto di legittimazione del curatore, la domanda di risarcimento danni proposta dal Fallimento s.n.c. Casillo Silos s.r.l. contro la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per abusiva concessione di credito alla società medesima anteriormente alla sua dichiarazione di fallimento; e ha confermato la decisione di primo grado in punto di nullità per genericità della domanda revocatoria, nullità non sanata dall’attore a seguito dell’ordinanza del giudice istruttore emessa a norma dell’art. 164 c.p.c., penultimo comma.

2. Con il terzo motivo del ricorso proposto contro questa sentenza, il fallimento censura per violazione o falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4 e art. 164 c.p.c., e per vizi di motivazione il giudizio della corte territoriale, d’indeterminatezza della domanda introduttiva per omessa indicazione da parte del curatore degli atti oggetto da revocare, e sostiene che quegli atti sono specificamente indicati nella data e determinati nell’esatto ammontare, con l’indicazione del numero del conto corrente nel quale sono stati annotati, e che essi sono riferiti al libro giornale, scrittura contabile sottoposta al regime dell’art. 2711 cpv. c.p.c..

4. Con la memoria depositata a norma dell’art. 372 c.p.c., il fallimento richiama la sentenza pronunciata da questa corte in altra controversia su questione analoga concernente altro fallimento assistito dal medesimo difensore, 28 maggio 2008 n. 14065. In questa sentenza il corrispondente motivo di ricorso vertente sulla nullità della citazione (e proposta in quel giudizio dal convenuto in revocatoria) è qualificato come error in procedendo, e in forza di tale premessa si afferma che il sindacato di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che su di essa sia stata eventualmente già adottata dal giudice di merito, indipendentemente dalle motivazioni esibite al riguardo perchè in questi casi la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto.

5. Sebbene la sentenza citata non sia stata massimata sul punto, identiche affermazioni di principio si rinvengono in motivazione in altre sentenze neppure loro massimate – pronunciate in altre quattro controversie concernenti lo stesso fallimento oggi ricorrente, nn. 16592 del 2008, 18832 del 2008, 20364 del 2008 e 17284 del 2010.

6. Il collegio non ha ragione di dubitare della premessa generale, che il vizio del quale si discute, attinente alla valutazione della nullità dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’art. 164 c.p.c., comma 4, costituisce vizio in procedendo (in tale generica nozione dovendosi intendere inclusi i vizi contemplati sia nel n. 4 e sia nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1), e non già in iudicando;

e neppure intende discostarsi dal principio generale, che in materia di vizi in procedendo contemplati nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non è consentito alla parte di dedurre in sede di legittimità la censura di omessa motivazione. Il collegio rileva tuttavia che il vizio attinente al contenuto della citazione comporta l’esame e l’interpretazione del contenuto di essa, necessari al fine di identificare il thema decidendum, essendo l’affermazione della nullità l’esito di un giudizio che porta a ritenere non identificabile il contenuto della domanda giudiziale, con la conseguenza che sulla domanda proposta in causa non è emessa una pronuncia nel merito, bensì esclusivamente in rito.

7. Ciò premesso, sembra che il filone di giurisprudenza sopra richiamato si ponga in contrasto con altro orientamento della corte, per il quale, in sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenta l’omesso esame di una domanda, che sia stata ignorata dal giudice di merito, da quella in cui si censura l’interpretazione data alla domanda stessa – operazione nella quale deve ritenersi compresa la ricognizione del suo contenuto- ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte.

Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e si pone un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di Cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia. Nel secondo caso, poichè l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (Cass. 15 aprile 1987 n. 3725; 24 febbraio 1995 n. 2113; 17 marzo 1997 n. 2340; 19 settembre 1997 n. 9314; 5 novembre 1997 n. 10860; 5 novembre 1997 n. 10861; 5 novembre 1997 n. 10863; 5 novembre 1997 n. 10868; 5 novembre 1997 n. 10873; 5 novembre 1997 n. 10879; 21 maggio 1999 n. 4954; 6 agosto 1999 n. 8481; 24 marzo 2000 n. 3538; 22 maggio 2000 n. 6669; 30 maggio 2000 n. 7180; 18 agosto 2000 n. 10950;

28 agosto 2000 n. 11199; 3 ottobre 2000 n. 13148; 21 novembre 2000 n. 14999; 2 marzo 2001 n. 3016; 26 aprile 2001 n. 6066; 20 agosto 2002 n. 12259; 9 luglio 2004 n. 12871; 28 agosto 2004 n. 17254; 28 settembre 2004 n. 19416; 2 febbraio 2005 n. 2042; 5 agosto 2005 n. 16596; 7 luglio 2006 n. 15603; 21 giugno 2007 n. 14486; 26 giugno 2007 n. 14784). A questo indirizzo, del resto, si è uniformata in motivazione anche una sentenza pronunciata dalla corte in altra causa concernente lo stesso fallimento, Cass. 18 giugno 2008 n. 16591, in cui si afferma che le valutazioni sulla congruità del documento prodotto ad integrare la specificazione della domanda attengono al merito e, costituendo apprezzamenti di fatto delle risultanze processuali, suffragati da adeguata motivazione, si sottraggono al sindacato di legittimità.

8. Per ciò che riguarda specificamente la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la corte ha ripetutamente affermato che l’individuabilità del petitum e della causa petendi, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonchè dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – è oggetto di una valutazione complessiva, anche del loro effettivo interesse, la quale, costituendo apprezzamento di fatto, è censurabile in cassazione solo se non congruamente e correttamente motivata (Cass. 12 gennaio 1996 n. 188); 19 marzo 2001 n. 3911; 1 giugno 2001 n. 7448; 5 aprile 2005 n. 7074; 7 marzo 2006 n. 4828). La sottolineatura che si tratta di una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, con riguardo all’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado d’incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 12 novembre 2003 n. 17023), parrebbe anzi comportare un’esaltazione del ruolo arbitrale delle valutazioni espresse dal giudice istruttore, all’interno del procedimento, con ordinanza regolatrice del contraddittorio ancora in fieri.

9. Il contrasto indicato investe il criterio stesso in base al quale la corte deve esaminare l’indicato motivo di ricorso, e perciò un punto decisivo, che induce il collegio a rimettere la causa al Presidente della Corte suprema di cassazione, perchè valuti l’opportunità dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al primo Presidente della corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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