Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22512 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 16/10/2020), n.22512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11395-2C12 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati NICOLETTA DOLFIN, GASPARE FALSITTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 129/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/11/2011;

edita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – G.M., sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 139/42/2011, depositata il 22 novembre 2011, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha statuito la legittimità del provvedimento di irrogazione di sanzione, per tardiva registrazione e ritardato pagamento di imposte, originariamente impugnato dalla parte, odierna ricorrente;

2. – l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso;

– il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – con istanza del 28 agosto 2017 il ricorrente ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 2, secondo periodo, conv. in L. n. 96 del 2017, con contestuale richiesta di sospensione del giudizio;

– il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, comma 10, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” nonchè che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.”;

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107), qui in relazione alle sole sanzioni collegate al tributo;

– le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, comma 10, ult. prop., cit.);

– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di procedimento iniziato in data antecedente al 30 gennaio 2013 (Cass., 10 luglio 2015, n. 14515; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2014, n. 3774; Cass. Sez. U., 4 febbraio 2014, n. 2395).

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa integralmente, tra le parti, le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

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