Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22511 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. III, 28/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 28/10/2011), n.22511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2109/2007 proposto da:

M.P. (OMISSIS), D.N.D.

(OMISSIS), L.S., (OMISSIS),

B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SAN DAMASO 15, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

VINCENZO, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

P.G., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO

45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentati e

difesi dall’avvocato M.N., difensore di sè medesimo,

giusta delega in atti;

A.I. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA ORAZIO MARUCCHI 5, presso lo studio dell’avvocato FIORE CIRO

PIO, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIONCHIO MATTEO con studio

in 71100 FOGGIA, Via MICHELANGELO 87, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

B.D., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1786/2006 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 16/10/2006; R.G.N. 1705/2003, 1708/2003, 1712/2003, 1713/2003,

1723/2003, 2480/2003, 2511/2003, 2511/2003, 2514/2003, 2516/2003,

2553/2003, 351/2004, 355/2004, 3552004, 357/2004, 359/2004, 361/2004,

484/2004, 485/2004, 486/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato M.N.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Per quanto risulta dalla gravata sentenza e dagli atti direttamente scrutinabili da questa Corte:

1.1. B.D., M.P., L. S. e D.D. proposero ricorso ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., all’udienza del 17.4.03 avverso l’espropriazione presso terzi n. 1266/03 r.g.e. del Tribunale di Foggia, promossa da A.I. in danno del debitore ENAPAICA e del terzo pignorato Provincia di Foggia, chiedendone la sospensione ed invocando, nel merito ed anche ai sensi ora dell’art. 617, ora dell’art. 615 cod. proc. civ.: accertarsi il loro prevalente diritto sull’oggetto dell’espropriazione, cioè sulle somme e sui crediti dovuti dalla Provincia di Foggia, con declaratoria di inefficacia del pignoramento ed “attribuzione” delle somme pignorate ad essi istanti;

in via subordinata, dichiararsi l’illegittimità dell’incoata esecuzione per l’impignorabilità dei fondi, attesa la provenienza delle risorse da un fondo P.O.R. e la loro destinazione ex lege ed ai sensi della convenzione; in via ancor più gradata ed in caso di rigetto delle precedenti istanze, in accoglimento dell’intervento contestualmente dispiegato accertarsi il diritto degli istanti a concorrere all’assegnazione e disporsi la relativa assegnazione;

1.2. alla medesima udienza fu raccolta la dichiarazione del terzo Provincia di Foggia e furono poi riunite tra loro le procedure esecutive nn. 1346/01, 1347/01, 1348/01, 1405/01, 1408/01, 1410/01, 2526/01, 3251/01, 3253/01, 3552/01, 1264/03, 1266/03, 1265/03, 1940/03, 1941/03, 3365/03, 3398/03 e 3399/03 r.g.e., in ciascuna delle quali gli opponenti avevano dispiegato analoghe opposizioni;

1.3. nella procedura esecutiva n. 1265/03 r.g.e., promossa ad istanza di A.C.M.S., propose poi opposizione all’esecuzione la debitrice esecutata ENAPAICA, sostenendo l’impignorabilità dei fondi, in quanto non distraibili per finalità non istituzionali, nonchè invocando la loro erogazione in favore degli operatori dei C.T.I. ed il rigetto dell’istanza di assegnazione del creditore procedente;

1.4. nelle procedure esecutive riunite intervennero numerosi altri creditori, che tutti contestarono le ragioni delle controparti; e, resi chiarimenti dal terzo pignorato, il giudice dell’esecuzione sospese le procedure con ordinanza del 7 ottobre – 17 dicembre 2004:

sicchè furono poi iscritte a ruolo e tra loro riunite tutte le opposizioni sopra indicate; in particolare, puntualizzarono le loro contestazioni:

– con una prima unitaria memoria: A.C.M.S., + ALTRI OMESSI ;

– con ulteriori memorie: R.G. (o, in altri atti, R.), + ALTRI OMESSI ;

1.5. il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1786/06, pubbl. il 16.10.06 e notif. il 7.11.06, ammessa la legittimazione dei ricorrenti quali terzi, escluse la fondatezza nel merito delle loro opposizioni, che quindi rigettò, dichiarando inammissibili le domande subordinate e condannando altresì i terzi opponenti e l’ENAPAICA a pagare le spese di lite alla A., nonchè i soli terzi opponenti a pagare le spese di lite in favore degli opposti indicati al precedente punto 1.4.

2. In relazione a tale sentenza:

2.1. ricorrono per la sua cassazione, affidandosi a cinque motivi, corredati di quesiti di diritto, B.D., M. P., L.S., D.D.; peraltro, nonostante la sua menzione nell’intestazione, a margine del ricorso ed in calce al testo con il quale è stata conferita la procura speciale per il presente giudizio di legittimità (come pure su tutte le copie di esso che si rinvengono in atti notificate alle controparti), difetta la sottoscrizione del L., il quale deve ritenersi – in difetto di qualsiasi mandato speciale da lui conferito – mai avere dispiegato il ricorso qui in esame, che va dichiarato inammissibile, per questo solo fatto, quanto a lui;

2.2. il ricorso per cassazione viene poi notificato in separate copie a: D.M.R., + ALTRI OMESSI ;

2.3. depositano, ritualmente notificato, un primo unitario controricorso D.M.R., + ALTRI OMESSI ;

2.4. depositano, ritualmente notificato, altro unitario controricorso R.G. o R., + ALTRI OMESSI ;

2.5. non depositano controricorso R.A.M., + ALTRI OMESSI ;

2.6. alla pubblica udienza del 12.10.11 delle parti discute oralmente la causa il solo difensore dei ricorrenti di cui al punto 2.4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. I ricorrenti formulano cinque motivi:

3.1. con un primo rubricato “violazione di legge – nullità della sentenza e del procedimento (art. 7 c.p.c., e segg.; art. 409 c.p.c., e segg.: D.Lgs. n. 51 del 1998)” sviluppando argomenti conclusi con il seguente quesito di diritto: se il Tribunale è incorso in violazione di legge laddove ha ritenuto che le proposte opposizioni rientrassero nella competenza del giudice del lavoro ed ha ritenuto non rilevata d’ufficio la relativa eccezione nei termini di cui all’art. 38 c.p.c.; e se ricorre nullità del procedimento e della sentenza, stante la trattazione e decisione del giudizio secondo il rito ordinario in luogo del rito del lavoro, per omesso ordine di mutamento di rito, da disporsi di ufficio”;

3.2. con un secondo rubricato “violazione di legge (L. n. 59 del 1997; D.Lgs. n. 469 del 1997; L.R. Puglia n. 19 del 1999; L.R. Puglia n. 13 del 2000; L.R. Puglia n. 14 del 2001; L.R. Puglia n. 13 del 2000; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159; regolamento Cee 1260/1999;

regolamento Cee 1784/1999)”, sviluppando ampiamente argomenti conclusi con il seguente quesito di diritto: se il Tribunale è incorso in violazione della L. n. 59 del 1997; D.Lgs. n. 469 del 1997; L.R. Puglia n. 19 del 1999; L.R. Puglia n. 13 del 2000; L.R. Puglia n. 14 del 2001; L.R. Puglia n. 13 del 2000; regolamento Cee 1260/1999; regolamento Cee 1784/1999, laddove ha omesso di riconoscere che il pur ritenuto vincolo di destinazione non implicasse indisponibilità e limite legale all’esecuzione sulle somme pignorate, ed ha disconosciuto la impignorabilità delle stesse; laddove ha interpretato ed applicato il divieto di espropriazione forzata di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, avendo riguardo solo al comma 1 e non anche al comma 2; laddove ha ritenuto assente una disposizione di legge che ponesse limiti all’azione esecutiva di terzi sulle risorse finanziarie oggetto della esecuzione opposta, ed ha per tali ragioni disatteso le ragioni di opposizione proposte in favore degli attuali ricorrenti;

3.3. con un terzo rubricato come “vizio di ultrapetita – violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c. – art. 619 c.p.c.; art. 615 c.p.c., comma 2)”, sviluppando argomenti conclusi con il seguente quesito di diritto: se il Tribunale ha violato le disposizioni di cui all’art. 112 c.p.c., nonchè, ove occorra, all’art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 619 c.p.c., e segg., laddove ha ritenuto di “esaminare le ulteriori domande avanzate in atti in via subordinata dai terzi opponenti”; ha pertanto giudicato sull’ammissibilità dell’intervento spiegato nella procedura esecutiva subordinatamente e condizionatamente al rigetto delle proposte ragioni di opposizione, e pertanto diretto al Giudice dell’Esecuzione e non all’opposizione; e laddove ha affermato “nè codesto giudicante può in tale sede assegnare le somme pignorate essendo tale competenza assegnata per legge in via esclusiva al G.E., allorquando la procedura esecutiva verrà riassunta a seguito della definizione del presente giudizio, non essendo tale domanda sottoposta alla sua cognizione”;

3.4. con un quarto rubricato come “nullità della sentenza – violazione di norme di legge (art. 82 c.p.c., art. 83 c.p.c. – art. 91 c.p.c.)”, sviluppando argomenti conclusi con il seguente quesito di diritto: se ricorra vizio di nullità della sentenza e del procedimento, e violazione degli artt. 82, 83 e 91 c.p.c., per omesso rilievo del difetto di ius postulandi degli avv.ti C. M., C.M., L.G., M.N.; e se ricorra violazione degli artt. 82, 83 e 91 c.p.c., laddove la sentenza, pur dichiarando di non liquidare le spese in favore dei creditori opposti ed intervenuti che non avessero svolto attività difensiva, ai punti 4 e 5 del dispositivo, la sentenza ha condannato i terzi opponenti a pagare le spese legali in favore di creditori intervenuti nel processo di esecuzione – peraltro successivamente alla proposizione delle opposizioni, nonchè in favore di creditori opposti, non ritualmente e validamente costituiti nei giudizi di opposizione a mezzo di difensore munito di valida procura;

3.5. con un quinto rubricato “violazione di legge (artt. 91 e 92 c.p.c.)” sviluppando argomenti conclusi con il seguente quesito: se ricorra vizio di violazione di legge degli artt. 91 e 92 c.p.c. laddove il Tribunale, pur ritenuta l’ammissibilità della proposta opposizione, pur riconosciute le ragioni di credito degli opponenti, e pur condivisa la prospettazione circa il vincolo di destinazione delle somme pignorate alla soddisfazione delle loro retribuzioni, ha ritenuto la soccombenza degli opponenti ed ha omesso di disporre la compensazione per giusti motivi; e laddove ha disposto, a carico degli opponenti L., M., B. e D.N., una doppia liquidazione delle spese legali in favore della stessa parte ( A.M.S.).

4. Dal canto loro, tra gli intimati:

4.1. quelli indicati al punto 2.3 ( D.M.R., + ALTRI OMESSI ) deducono, con il loro controricorso, l’inammissibilità del primo e del quinto motivo e la non fondatezza di tutti i motivi di ricorso;

4.2. quelli indicati al punto 2.4 ( R.G. o R., + ALTRI OMESSI ) deducono, con il loro controricorso, l’inammissibilità del ricorso per la coesistenza della qualità di ricorrenti e di intimati – siccome destinatari della notifica di quello – in capo al D.N., al M., al B. ed al L., per poi argomentare per l’inammissibilità o la non fondatezza di ciascuno dei motivi diversi dal quarto e per la non fondatezza di quest’ultimo.

5. Va preliminarmente precisato che alla fattispecie si applica l’art. 366 bis cod. proc. civ.:

5.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e resta applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima;

5.2. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale:

5.2.1. essi non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420);

5.2.2. essi non devono risolversi in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

5.2.3. devono al contempo comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, tanto che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339);

5.2.4. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

5.3. quanto al capoverso dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poi, va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603;

Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), occorre la formulazione di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito o momento di riepilogo indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 16 luglio 2007, n. 16002).

6. Tanto premesso, essendo precluso – per il giudicato interno sul punto formatosi – l’esame della opinabile questione della dispiegabilità di un’opposizione da parte di concreditori nelle forme di cui all’art. 619 cod. proc. civ., avverso un’espropriazione di crediti, risolta positivamente dal giudice del merito con soluzione sulla quale non può qui esercitarsi alcun controllo, occorre esaminare i singoli motivi di gravame, riguardo ai quali si osserva che:

6.1. il primo è inammissibile, visto che non viene prospettata quale concreta conseguenza negativa, di effettiva compressione del loro diritto di difesa in rapporto alle circostanze della fattispecie, sarebbe derivata ai ricorrenti dalla lamentata violazione processuale: mentre invece, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è nè inesistente nè nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l’esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (Cass. 9 ottobre 1998, n. 10030; Cass. 18 luglio 2008, n. 19942; in senso in gran parte analogo, v. Cass. Sez. Un., 17 febbraio 2009, n. 3758);

6.2. il secondo è inammissibile, per difetto di formulazione del quesito: il richiamo ad un numero non precisato di norme giuridiche e perfino ad interi testi legislativi impedisce di isolare la concreta regula iuris che si voleva applicata al caso di specie; più in particolare, nel quesito non si indicano, neppure con la sintesi consentita dalla ratio della richiamata norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., le ragioni per le quali dovrebbe configurarsi una fattispecie di impignorabilità, di cui non si fornisce neppure alcuna descrizione, nè quelle di applicabilità del capoverso del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159; mentre la disposizione che imporrebbe l’impignorabilità non viene specificamente indicata e non si da conto della nozione di “terzi” cui sarebbe preclusa la promozione di azioni esecutive;

6.3. il terzo è inammissibile: in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, i ricorrenti non trascrivono integralmente in quest’ultimo i passaggi degli atti introduttivi di lite e quelli degli atti processuali successivi in cui sono definitivamente formulate le loro domande, sulla base della lettura dei quali riscontrare l’esatto tenore della formulazione delle loro istanze e verificarne la disamina operata nella qui gravata sentenza:

e tanto soprattutto una volta che questa le riporta testualmente – a pag. 8 (righe dalla settima alla dodicesima) ed indicate sub “5)” – con espressa menzione di una estremamente subordinata domanda di declaratoria del diritto di essi ricorrenti a concorrere all’assegnazione e di disporre la relativa assegnazione;

6.4. il quarto è del pari inammissibile: in violazione, anche in questo caso, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione i ricorrenti non trascrivono integralmente in quest’ultimo i passaggi degli atti del giudizio di merito nei quali essi hanno avanzato le relative doglianze, sicchè esse si prospettano come nuove o ad ogni buon conto è impedito a questa Corte il riscontro della loro rituale introduzione nel materiale processuale; comunque, quanto all’espletamento o meno di specifiche attività difensive essi non si fanno carico di prendere analiticamente posizione contro la contraria espressa asserzione della gravata sentenza (penultimo ed ultimo capoverso della pagina 10 e primo capoverso della pagina 11), nè di indicare specificamente le singole parti che non avrebbero svolto alcuna attività difensiva in ordine alle opposizioni (neppure quella di contestarne, per quanto genericamente, la fondatezza) o che sarebbero stati carenti di ius postulandi, nè le attività loro malamente attribuite;

6.5. il quinto è infondato sotto entrambi i profili:

6.5.1. già solo il rigetto espresso delle domande principali (senza considerare la declaratoria di inammissibilità della subordinata) comporta a pieno titolo la soccombenza in senso tecnico e quindi, quale conseguenza normale, non soggetta neppure oggi ad alcun obbligo di specifica motivazione proprio in quanto effetto ordinario del presupposto della soccombenza, la condanna alle spese; del resto e per giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte di legittimità, il mancato esercizio del potere di disporre la compensazione è normalmente incensurabile in cassazione, ove non sia violato – come qui non è violato, sussistendo, per quanto detto, la soccombenza degli opponenti – il divieto di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa;

6.5.2. è solo apparente la duplicazione della condanna in favore della A., atteso che, dai soli atti legittimamente scrutinabili da parte di questa Corte, essa ha assunto la qualità di parte in almeno due posizioni processuali e comunque in due controversie distinte, le quali conservano la loro individualità ad ogni effetto, compreso quello del regime delle spese e danno quindi luogo a distinti rapporti processuali anche quanto alle spese.

7. Il ricorso, come proposto da B.D., M. P. e D.D., essendo da dichiararsi inammissibile quello solo in apparenza dispiegato da L.S., va pertanto rigettato; ed i soccombenti ricorrenti (diversi dal detto L.), tra loro in solido per l’identità delle posizioni processuali, vanno condannati al pagamento delle spese anche del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, in relazione alle attività qui da loro concretamente espletate ed anche tra loro in solido.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in apparenza proposto da L.S.; rigetta il ricorso come proposto da B. P., M.P. e D.D.; condanna B. D., M.P. e D.D., tra loro in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: quanto a D.M. R., + ALTRI OMESSI – e tra tutti costoro in solido – in Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; quanto a R.G. o R., + ALTRI OMESSI – e tra tutti costoro in solido – in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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