Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22511 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11936-2015 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MG SR;

– intimato –

avverso la sentenza. 1284/2014 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 447/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo accolse il ricorso proposto da MG Srl contro tre distinti atti di contestazione – basati su due verifiche fiscali per gli anni di imposta 2006 e 2007 condotte nei confronti delle ditte New Ruben Racing Team e STAR 4X4 che avevano acquistato delle autovetture presso fornitori residenti in altri paesi dell’Unione Europea, poi rivendute a clienti italiani attraverso l’emissione di fatture, con l’IVA tuttavia mai versata all’Erario – con cui era stata accertata la solidarietà passiva nel pagamento dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, nei confronti della MG Srl che si sarebbe avvantaggiata della “speculazione” sull’IVA incassata ma mai riversata all’Erario.

La Commissione Tributaria Provinciale ritenne che l’Ufficio non avesse fornito prova adeguata della circostanza “che i prezzi praticati erano inferiori al valore normale”, mentre la società ricorrente aveva versato in atti adeguata dimostrazione documentale del fatto che il prezzo sostenuto per l’acquisto dei veicoli fosse “in linea con quelli riportati con il listino Eurotax e, ove possibile, per alcuni modelli trattati, con cessioni di beni analoghi e che pertanto tale prezzo non si discostasse dalla normale quotazione di mercato”.

Investita dall’appello della Agenzia delle Entrate – che dedusse che i beni avevano un valore di cessione inferiore al valore di acquisto o di produzione, non rilevando in proposito i listini dei prezzi – la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 1284/22/2014, depositata in data 6.11.2014, rigettò l’appello e compensò fra le parti le spese.

La Commissione Tributaria Regionale ritenne che la società avesse dimostrato che il prezzo pagato ai cedenti era in linea con i prezzi di mercato e che si trattava di soli otto veicoli per l’anno 2006 ed uno per l’anno 2007, per cui la esiguità del numero delle vendite, per le quali non era stata versata l’IVA, consentiva di ritenere la buona fede della società accertata con esclusione dell’intento fraudolento ed in conseguenza non applicabile la solidarietà dell’acquirente cessionaria.

Contro la sentenza di appello, non notificata, ha presentato ricorso la Agenzia delle Entrate con atto notificato in data 29 aprile – 4 maggio 2015 affidato ad un unico motivo.

La intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 14 e 60 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata – a fronte della accertata responsabilità solidale del cessionario per mancato versamento dell’IVA da parte del cedente, anche a livello comunitario, fondata sull’art. 21, paragrafo 3, della VI Direttiva, operante una presunzione relativa a fronte della quale il cessionario avrebbe potuto documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in virtù di eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta – erroneamente ritenuto che la società fosse stata in buona fede a causa della esiguità del numero delle vetture per le quali non era stata versata l’IVA, il che strideva con il principio di solidarietà passiva IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, che poneva l’accento esclusivamente sulla cessione dei beni ad un prezzo inferiore a quello normale, a nulla rilevando lo stato soggettivo delle parti.

2. Il ricorso è inammissibile

3. In effetti è vero che in tema d’IVA, il cessionario, ove sia soggetto passivo di tale imposta, è solidalmente responsabile con il cedente, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, qualora la cessione, avente ad oggetto i beni individuati dal relativo decreto ministeriale, sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale degli stessi ed il cedente non abbia versato l’imposta relativa alla cessione effettuata (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8857 del 29/03/2019 Rv. 653356 – 01). Sul punto anche l’art. 21 della sesta direttiva del Consiglio (17-5- 1977 n. 388) prevede che “quando l’operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all’estero gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l’imposta è dovuta da una persona diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell’operazione imponibile. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuto in solido al versamento dell’imposta”. E la Corte di giustizia Ue (sentenza 11 maggio 2006, causa C-384/04), in relazione a tale aspetto, ha affermato che “l’art. 21, numero 3, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso permette ad uno Stato membro di adottare una normativa, quale quella di cui alla causa principale, ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto, o aveva ragionevoli motivi per sospettare, che la totalità o parte dell’Iva dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore”.

4. Tuttavia una tale normativa deve rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità” e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis (solidarietà nel pagamento dell’imposta) prevede, in proposito, che “con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3”. Al comma 2, poi, si dispone che “in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”. Il comma 3, quindi, stabilisce, quanto alla prova contraria consentita al contribuente, che “l’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentatamente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta”. Pertanto, ai fini dell’applicazione della solidarietà passiva nella obbligazione tributarie D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 60 bis, occorrono quattro condizioni: 1) che la cessione si riferisca a determinati beni da individuare con decreto ministeriale; 2) che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale; 3) che il cessionario sia soggetto passivo Iva; 4) che il cedente non abbia versato l’imposta relativa alla cessione effettuata. Con decreto ministeriale 22-12-2005 sono stati indicati i beni cui si applica la disciplina del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis. Inoltre, per questa Corte, ove il cedente non versi l’imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti (Cass., 28 giugno 2018, n. 17171; Cass., 31 gennaio 2019, n. 2853).

5. Ciò posto, appare evidente che fra i presupposti previsti dalla norma non è compresa la situazione soggettiva del contribuente, per cui il richiamo alla buona fede costituiva una valutazione ultronea del giudice di appello che non poteva incidere sulla responsabilità solidale del cessionario e sotto tale profilo l’argomento utilizzato dalla sentenza impugnata, al fine di escludere la solidarietà passiva della società MG, si rivela inconsistente. Però la Agenzia ricorrente ha completamente trascurato la esistenza di una ratio “principale” della decisione, chiaramente esplicitata dal giudice di appello e cioè che la società aveva “chiarito che il prezzo sostenuto per l’acquisto dei veicoli fosse in linea con quelli riportati su EUROTAX e per alcuni dei modelli trattati tale prezzo non si discostasse dalla normale quotazione di mercato” e che aveva altresì “dimostrato che il prezzo pagato al sig. R. e alla signora B. era in linea con i prezzi di mercato”.

6. E’ principio consolidato quello per cui, qualora giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima “ratio decidendi”, esamini ed accolga anche una seconda “ratio”, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della “potestas iudicandi”, atteso che l’art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse “rationes decidendi”, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, cosicchè entrambe devono essere impugnate perchè altrimenti la mancata impugnazione di una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata la seconda autonoma motivazione non oggetto della censura (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018 Rv. 649408 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005 Rv. 586047 – 01).

7. La prima ratio decidendi non è stata invece impugnata nel caso in esame, per cui il motivo di ricorso che riguarda solo la seconda, se pure coglie nel segno, non fa venire meno la inammissibilità del ricorso che discende dalla mancata impugnazione della prima ratio decidendi del tutto sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata e che non è stata in alcun modo contestata con il ricorso, pur essendo la cessione dei beni effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale una delle condizioni indispensabili al fine della applicazione della solidarietà passiva nelle obbligazioni tributarie D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 60 bis.

8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio poichè la controparte non si è costituita. Non sussistono neppure i presupposti per il versamento del doppio contributo stante la qualità soggettiva della Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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