Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22511 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26695/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
I.B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 45/29/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA del 14/12/2012, depositata il 26/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di I.B.M., medico generico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto – in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente ed in riforma della decisione di primo grado di rigetto del ricorso – dichiarava il diritto del contribuente al chiesto rimborso, rilevando che, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti per la pretesa impositiva, esercitando il contribuente la professione in regime convenzionato ed in forma associativa, utilizzando personale dipendente e le relative strutture.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su quattro motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
La ricorrente, premesso in fatto che dagli elementi acquisiti era emersa l’esistenza, nella forma della società in nome collettivo, di una struttura organizzativa complessa (medicina di gruppo di cui il contribuente faceva parte dal 1.5.1991), censura, con quattro motivi, la sentenza impugnata di violazione e falsa applicazione di legge e di omesso esame su fatto decisivo.
Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e dell’art. 2969 c.c., è fondato.
Premesso, infatti, che per giurisprudenza pacifica di questa Corte la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per mancato rispetto del termine stabilito dalla legge per la presentazione della relativa istanza è rilevabile anche d’ufficio in sede di gravame, ed anche per la prima volta in sede di legittimità, essendo tale decadenza dettata per finalità di interesse pubblico ed attinente a situazioni non disponibili dall’Amministrazione (cfr. ex multis Cass. n. 4897/2013), dalla sentenza impugnata emerge che il contribuente ha chiesto il rimborso delle annualità dal 2004 al 2008, mentre la relativa istanza risulterebbe presentata in data 20.1.2010.
Ne consegue che il Giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la decadenza del contribuente per il rimborso per i versamenti per i quali, al momento della presentazione dell’istanza, erano già decorsi i termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.
Gli ulteriori motivi sono anche essi fondati.
Sulla res controversa (svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale sotto la forma della cd. medicina di gruppo) sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7291/16) le quali, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno statuito il principio così massimato: “in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente sia la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 502, che l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.
La sentenza impugnata, nell’escludere l’esistenza dell’autonoma organizzazione sulla base del solo regime di convenzionamento e senza esaminare i fatti decisivi offerti (ovvero, tra gli altri, le caratteristiche ed entità dei beni strumentali utilizzati e delle prestazioni di lavoro dipendente), si è discostata dal superiore principio.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Veneto per il riesame e per il regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016