Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22510 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. III, 28/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 28/10/2011), n.22510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1740/2007 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATI STEFANO giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del suo procuratore ad negotia

Dott.sa G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI Enrico, che

la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2005 del TRIBUNALE DI RAVENNA SEDE

DISTACCATA DI FAENZA, depositata il 21/11/2005 R.G.N. 318/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ENRICO CAROLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Va rilevato:

1.1. che F.V. convenne in giudizio dinanzi al giudice di pace di Faenza P.R. e la Unipol spa, nella rispettiva qualità di proprietario ed assicuratrice RcA del veicolo investitore, per sentirli condannare ai danni patiti a seguito di un sinistro stradale occorso il (OMISSIS) tra questo e la vettura di sua proprietà;

1.2. che il giudice di pace, con sentenza n. 304/04, respinse la domanda, accollando al conducente del veicolo danneggiato il mancato rispetto dell’obbligo di dare la precedenza;

1.3. che, interposto appello, la sezione distaccata di Faenza del tribunale di Ravenna lo rigettò – con sentenza n. 148/05, pubbl. il 21.11.05 – sia pure fondando l’inadempiuto obbligo di precedenza sulla qualificazione dell’area, da cui proveniva il veicolo danneggiato, come parcheggio;

1.4. che per la cassazione di tale ultima sentenza ricorre il F., affidandosi a due motivi; e che, depositata – tra gli intimati – dalla sola Unipol controricorso, il solo ricorrente illustra il suo ricorso con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e prende parte alla discussione orale alla pubblica udienza del 12.10.11.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Una volta ricordato che alla fattispecie non si applica l’art. 366 bis c.p.c., per essere la sentenza qui impugnata stata pubblicata anteriormente al 2.3.06 ed in applicazione della normativa transitoria (art. 27, comma 2) della novella del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si osserva:

2.1. che il ricorrente sviluppa due motivi:

2.1.1. con un primo lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, con conseguente erronea applicazione di norme di diritto (art. 154 C.d.S., comma 3) e la mancata applicazione di norma di diritto (art. 145 C.d.S.), per avere a suo dire malamente qualificato come destinata a parcheggio l’area da cui si immetteva nella circolazione il veicolo danneggiato;

2.1.2. con un secondo dolendosi di omessa o insufficiente motivazione in merito a punto decisivo, consistente nella mancata valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della valutazione di tale teste P. sul carattere doveroso dell’osservanza dell’obbligo di dare la precedenza a destra;

2.2. che la controricorrente contesta la fondatezza dei motivi; ma che tanto fa con controricorso spedito per la notifica – come risulta dal timbro dell’ufficio postale di accettazione – soltanto il 9 febbraio 2007, pur essendo scaduto il relativo termine il precedente mercoledì 7 febbraio (a fronte di una notifica del ricorso in data 29.12.06): con la conseguenza che il controricorso è tardivo e quindi inammissibile (pur non precludendo ciò la validità della procura in esso contenuta e quindi la sola partecipazione del difensore del controricorrente alla discussione orale: da ultimo, Cass. 30 aprile 2005, n. 9023).

3. Ciò posto, deve considerarsi:

3.1. che il primo motivo è infondato: dovendo il sindacato di questa Corte limitarsi alla valutazione di congruità e logicità delle considerazioni del giudice del merito in ordine alla ricostruzione del fatto e non potendosi estendere al merito delle conclusioni, può qui rilevarsi che non risultano evidenti vizi in tal senso delle argomentazioni del tribunale, il quale ha complessivamente considerato i fatti discussi (v. pag. 4 della sentenza, con comparazione delle risultanze delle fotografie, minuziosamente analizzate, con la delibera comunale relativa ai luoghi), per concludere che l’area da cui proveniva il veicolo danneggiato, per le sue peculiari caratteristiche, doveva equipararsi a parcheggio; e non potendosi, in carenza – così avendo il ricorrente violato il principio di autosufficienza del ricorso – di trascrizione integrale dei passaggi delle risultanze istruttorie e di indicazione della loro sede processuale, verificare se le testimonianze o gli stessi documenti posti dal giudice di appello a base della sua decisione offrano spunti od elementi per inficiare ictu oculi la logicità delle conclusioni del giudice di merito;

3.2. che il secondo motivo è del pari infondato, visto che – a prescindere dalla pur sussistente violazione del principio di autosufficienza, non essendo indicata la sede processuale nella quale rinvenire il passaggio della testimonianza ritenuto decisivo – giammai potrebbe un teste pronunciare giudizi sulla sussistenza o meno di un obbligo o sulla qualificazione giuridica di un luogo o di un fatto e meno mai tali sue asserzioni potrebbero vincolare il giudicante non solo nel merito, ma neppure soltanto ad una loro espressa considerazione;

4. Pertanto, il ricorso va rigettato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la tardività del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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