Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22510 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7667-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GORLA MAGGIORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 159/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del comune di Gorla Maggiore, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in epigrafe indicata, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate sulla domanda di rimborso della tassa di concessione governativa periodica per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, anni di imposta dal 2007 al 2010, assumendo l’ente contribuente, essenzialmente, la non debenza della tassa per la telefonia mobile – dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, per omessa notifica dell’atto di impugnazione. Il Comune di Gorla Maggiore non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, e dell’art. 291c.p.c., in combinato con l’art. 162 c.p.c., comma 1, e art. 149 c.p.c., comma 3, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e della L. n. 890 del 1982, art. 3. Parte ricorrente deduce che, in ipotesi di omessa notifica per errore dell’agente notificatore, sussiste la facoltà e non l’obbligo di effettuare automaticamente la rinnovazione della notifica viziata, e tale facoltà non può esercitarsi in costanza di una decadenza correlata proprio all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.

Nella specie, l’Ufficio aveva consegnato l’atto di appello prima dello spirare del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, e la raccomandata non era completamente carente dell’indirizzo dove consegnare, ma per un errore materiale tale indicazione era riportata in modo completo solo sul retro del plico. Consegue che l’agente postale era incorso in negligenza, in quanto sarebbe bastato esaminare la cartolina di ritorno, che faceva parte integrante del plico, dove a chiare lettere era indicato l’indirizzo del destinatario.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) atteso che la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello affermando che: “l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto provvedere al rinnovo della notifica nel termine decorrente dal ricevimento della relazione negativa dell’Agente Postale e che, quindi, non essendo ciò avvenuto l’appello è inammissibile per omessa notifica dell’appellato”, mentre avrebbe dovuto motivare analiticamente sul profilo dedotto dall’Agenzia, la quale aveva ritenuto che l’agente postale era tenuto ad esaminare la cartolina di ritorno nella sua interezza, in quanto la stessa faceva parte integrante del plico, ove era chiaramente indicato l’indirizzo del destinatario.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in quanto logicamente connessi, non sono fondati.

a) Emerge dai fatti di causa, ed è circostanza non contestata, che la notifica dell’atto di appello non è andata a buon fine, in quanto il plico relativo alla notifica dell’atto al Comune è stato restituito con la dizione “indirizzo insufficiente”, essendo stato indicato sullo stesso come destinatario il Comune presso l’avv.to R. in Milano senza la specificazione del recapito dello stesso difensore.

b) Orbene, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario, la tempestività della proposizione del ricorso in appello esige che la consegna della copia del ricorso per la notifica venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della stessa debba essere addebitata esclusivamente ad errori o all’inerzia dell’Agente notificatore o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo, non potendosi ritenere giustificata neppure la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica dell’atto di appello per omessa indicazione dell’indirizzo sul plico da notificare, trattandosi di un errore esclusivamente riconducibile al richiedente la notifica.

c) Va, infatti, tenuto conto che, in tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze imputabili al richiedente, come nella specie è avvenuto, questi ha l’onere di richiedere tempestivamente all’agente notificatore la ripresa del procedimento notificatorio, nel rispetto dei termini ad impugnare, appena sia venuto a conoscenza dell’esito negativo della notifica.

d) Nella specie, l’Agenzia delle entrate non ha adempiuto a tale onere processuale, nè può essere rilevabile alcuna negligenza dell’Agente notificatore, il quale non era tenuto a visionare la ricevuta di ritorno della raccomandata per rilevare l’esatto indirizzo del destinatario, che invece doveva essere compiutamente indicato nel frontespizio del plico da notificare.

4. Per i rilievi espressi, la decisione impugnata non merita censura, con conseguente rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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