Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22510 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 22438-2015 proposto da:

ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO, in persona del socio legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

PECORARO;

– ricorrente –

contro

CEDIT DI D. G. & SOCI SAS, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato LUIGI ANTONANGELI, giusta procura a margine della

scrittura difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Sergio Del

Core, che chiede che vada accolta l’istanza, cassata l’ordinanza

impugnata e dichiarata la competenza per territorio del tribunale di

Teramo, davanti al quale la causa va riassunta in assegnando

termine;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il

22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La ASTRA – Studio Chimico Associato ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Teramo si è dichiarato territorialmente incompetente a pronunciarsi sul giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della predetti ASTRA nei confronti della CEDIT s.a.s. per il pagamento del corrispettivo di analisi cliniche.

2. Il Tribunale di Teramo ha ritenuto credito per cui è causa effettivamente non possa dirsi liquido e, dunque, a norma dell’art. 1182 c.c., u.c., doveva essere adempiuto al domicilio della debitrice CEDIT s.a.s. avente sede legale in (OMISSIS) e sede operativa in (OMISSIS)”, aggiungendo che (OMISSIS) costituiva anche il luogo in cui era sorta l’obbligazione mentre (OMISSIS) costituiva il foro generale dell’opponente (quale luogo della sua sede legale): si è pertanto dichiarato incompetente, individuato la competenza territoriale alternativa del Tribunale di (OMISSIS) o di quello di (OMISSIS).

3. La ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 4, in relazione all’art. 20 c.p.c., rilevando che l’opponente era ben a conoscenza delle prestazioni effettuate e del corrispettivo dovuto, tanto che aveva inviato alla ASTRA “i dati per la fatturazione di cui era perfettamente a conoscenza” e ciò “facendo riferimento agli accordi precedentemente intercorsi con il creditore”: ha dunque concluso che il credito “aveva pertanto sicuramente i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, che escludono l’applicabilità dell’art. 1182 c.c., comma 4”, cosicchè la competenza andava “individuata in quella del Tribunale di Teramo, ove il pagamento doveva essere effettuato, ai sensi dell’art. 20 c.p.c.”.

4. Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Teramo.

5. Il ricorso va accolto, ancorchè per una ragione diversa da quella prospettata dalla ricorrente.

Deve infatti rilevarsi che l’eccezione non risulta sollevata in modo completo (in relazione al foro generale delle persone giuridiche e ai fori facoltativi concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c.), in quanto non è stata contestata la sussistenza, nel circondario del tribunale di Teramo, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in causa per l’oggetto della domanda (in relazione all’art. 19 c.p.c., comma 1, secondo periodo).

Deve pertanto trovare applicazione il principio secondo cui, “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. n. 26094/2014; conforme a Cass. 5725/2013).

6. Le spese di lite vanno rimesse all’esito del giudizio di merito.

PQM

la Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Teramo. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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