Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2251 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20954-2011 proposto da:

M.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato AMALIA FALCONE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6119/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/10/2010 R.G.N. 3782/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato FALCONE AMALIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per: in via principale rimessione

alle SS.UU. per il secondo motivo, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.L. aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e, sulla premessa di essere stato assunto in data (OMISSIS), di essere stato inquadrato come Operatore Centralinista nella 5 qualifica funzionale, Area dei servizi generali tecnici ed ausiliari, di avere svolto sino all’ottobre 1991 mansioni di 6 qualifica, profilo di Assistente elaborazione dati, Area funzionale strutture elaborazione dati e, dall’ottobre 1995, mansioni proprie della 7 qualifica funzionale profilo di Collaboratore di elaborazione dati, aveva chiesto: in via pregiudiziale e principale il riconoscimento del diritto all’inquadramento, dal 1991 al 1995, nel 6 profilo di Assistente elaborazione dati, e nella 7 qualifica funzionale, profilo di Collaboratore di elaborazione dati dal 1995 ed al beneficio della Preintesa con l’inquadramento nella qualifica corrispondente; l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento della P.A. di diniego alla progressione di carriera di cui alle L. n. 63 del 1989 e L. n. 236 del 1995 e la condanna dell’Amministrazione alla ricostruzione della carriera, far data dal gennaio 1991, al risarcimento del danno per mancato guadagno e per perdita chances. In via subordinata, aveva domandato il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, maturate sin dalla data dell’assunzione, in relazione all’avvenuto svolgimento di mansioni,superiori rispetto a quelle di inquadramento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dei relativi importi.

2. Il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande o parti delle domande relative al periodo del rapporto di lavoro fino al 30.6.1998, e dichiarò inammissibili, per difetto di specificità delle allegazioni e del capitolato di prova, le domande correlate all’espletamento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento, quanto al periodo decorrente dal 1.7.1998.

3. Adita dal M., la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, quanto alle domande relative al periodo sino al 30.6.1998, ritenendo che, ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice ordinario, era irrilevante la circostanza che l’Università negli anni 2000/2001 avesse negato formalmente il diritto al superiore inquadramento perchè non era “questo il provvedimento fonte del pregiudizio reclamato, bensì il mancato riconoscimento dello stesso nel passato in base alle domande precedentemente proposte e respinte”; ha ritenuto inammissibile la censura di omessa pronuncia in relazione alla domanda diretta ad accertare la disparità di trattamento e la violazione dell’art. 3 Cost., ed il diritto dell’appellante di beneficiare delle L. n. 63 del 1989, e L. n. 236 del 1995, sulla base delle mansioni di fatto espletate e di beneficiare anche della Preintesa dall’1.1.2001 e tanto sul duplice rilievo della sua genericità e della mancata specificazione della norma della Preitesa prevedente il diritto rivendicato. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado in punto di inammissibilità delle domande correlate al dedotto svolgimento di mansioni superiori, sul rilievo che le allegazioni del ricorrente erano state formulate genericamente ed erano prive di adeguata capitolazione probatoria.

4. Avverso tale sentenza M.L. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale resiste con tempestivo controricorso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza

5. Con provvedimento del Primo Presidente Aggiunto in data 8/9.11.2016 il Collegio è stato delegato per l’esame della questione di giurisdizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: a) nullità della sentenza, perchè la Corte territoriale avrebbe pronunciato numerose sentenze tutte uguali e senza tenere conto della specifica posizione di esso ricorrente; b) perchè la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla non applicabilità delle L. n. 63 del 1989 e L. n. 236 del 995.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle domande formulate con riguardo al periodo compreso sino al 30.6.1998. Sostiene che il provvedimento lesivo del suo diritto sarebbe costituito dal definitivo diniego all’applicazione dei benefici di cui alle L. n. 63 del 989 e L. n. 236 del 1995 risalente agli anni 2000/2001.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale ritenuto prive di allegazioni le domande relative allo svolgimento di mansioni superiori per il periodo successivo al 30.6.1998. Deduce che le autodichiarazioni allegate costituirebbero valida prova per l’Amministrazione, essendo demandata a questa la valutazione della congruità dell’inquadramento.

Esame dei motivi.

9. Il primo motivo nella parte (sub a) in cui addebita stereotipazione e standardizzazione della sentenza, è infondato atteso che la sentenza è conforme alle prescrizioni dell’art. 132 c.p.c., irrilevante essendo la mancata indicazione del nome dell’appellante odierno ricorrente nella parte dello svolgimento del processo, risultando esso contenuto nell’epigrafe della sentenza ed avendo la Corte territoriale ricostruito, in via doverosamente sintetica (art. 132 c.p.c., n. 4), sia le ragioni in fatto, sia quelle in diritto, descrivendo l’oggetto del giudizio, le pretese azionate dal M., il contenuto decisorio della sentenza di primo grado e i motivi di gravame.

10. La circostanza che la sentenza impugnata “faccia parte di un consistente numero di pronunce identiche su posizioni soggettive diverse” è di per sè irrilevante, avendo la Corte territoriale reso il “dictum” ed espresso le motivazioni a supporto in maniera coerente al “thema decidendum” proprio del giudizio introdotto con l’atto di appello.

11. Va, al riguardo, osservato che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 642 del 2015 la sentenza “non è un’opera dell’ingegno di carattere creativo” perchè, al di là di quanto effettivamente creativo ed originale sia eventualmente riscontrabile nei contenuti e nelle modalità espressive utilizzate in una sentenza, essa viene in considerazione per l’ordinamento quale espressione di una funzione dello Stato, come d’altro canto accade per gli atti amministrativi e legislativi nonchè per gli atti dei rispettivi procedimenti prodromici. Ne consegue che il contenuto motivazionale di una sentenza può essere citato, riportato, ripreso e richiamato anche in altre sentenze non assumendo rilievo, a fronte di coerenza con il thema decidendum, l’eventuale “originalità” dei contenuti e/o delle relative modalità espressive.

12. La censura (sub b) che addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è, del pari, infondata atteso che la Corte territoriale, esclusa la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle domande correlate al periodo sino al 30.6.1998, ha dichiarato l’inammissibilità dell’intero appello per aspecificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., rilevando che la censura di omessa pronuncia sulla domanda diretta ad accertare la disparità di trattamento, la violazione dell’art. 3 Cost. e il diritto del ricorrente ai benefici previsti dalle L. n. 63 del 1989 e L. n. 236 del 1995 e dalla Preintesa era generica e si compendiava nella riproposizione delle allegazioni e delle deduzioni formulate in primo grado. Statuizione questa che non è stata oggetto di alcuna censura.

13. Il secondo motivo è fondato.

14. Come è stato ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite e va qui ribadito, “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (Cass. SSUU 14799/2016, 13573/2016, 5074/2016 23459/2015, 17928/2013, 10918/2014, 20726/2012, 3183/2012).

15. La Corte d’appello di Roma, aderendo al precedente orientamento di questa Corte, superato con l’affermazione del richiamato orientamento, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nella parte in cui la pretesa azionata dalla ricorrente si riferiva ad un periodo del rapporto di impiego fino al 30 giugno 1998, e tanto sul duplice rilievo che l’omessa attribuzione della qualifica superiore, ovvero del corrispondente trattamento economico non configurano responsabilità extracontrattuale ma contrattuale e che le pretese azionate in giudizio si fondavano sulle L. n. 63 del 1989 e L. n. 235 del 1995.

16. Viceversa, riguardando il presente giudizio la domanda di inquadramento in categoria e profilo professionale superiore rispetto a quello attribuito e di pagamento delle correlate differenze retributive, relativa ad un unico rapporto di lavoro e concernente un periodo di tempo in parte precedente e in parte successivo al 30 giugno 1998, in ragione del nuovo corso giurisprudenziale e del principio di diritto sopra enunciato, la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice deve considerarsi unitaria e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’intero periodo controverso e non già solo per il periodo successivo al 30 giugno 1998.

17. Il secondo motivo di ricorso va, pertanto accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.

18. Il terzo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, sotto l’apparente denuncia del vizio di “error in procedendo”, aspira in realtà ad una rilettura degli atti difensivi, inammissibile a fronte di una motivazione esaustiva e lineare (Cass. 10423/2005, 11667/2003), per pervenire ad un riesame delle valutazioni operate dalla Corte territoriale in ordine alla validità ed efficacia probatoria dei mezzi di prova richiesti dal ricorrente, riesame inammissibile in sede di legittimità (Cass. 11892/2016).

19. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni svolte, va accolto il secondo motivo e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione al periodo precedente il 1.7.1998, la sentenza impugnata va cassata.

20. Come evidenziato nei punti 11 e 18 di questa sentenza, l’appello è stato dichiarato integralmente inammissibile ai sensi dell’art. 432 c.p.c., quanto alle via principale) correlate alle L. n. 63 del 1989 e 236 L. 236 del 1995 relative al periodo successivo al 30.6.1998 e la statuizione non è stata oggetto di valida censura. La medesima sentenza, in punto di dichiarata inammissibilità della domanda (subordinata) volta al pagamento di differenze retributive correlate all’esercizio di fatto di mansioni superiori, non è stata incisa dal terzo motivo.

21. Da quanto appena considerato consegue che, pur essendo errata la statuizione in punto di difetto di giurisdizione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata “in parte qua”, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, va decisa nel merito con dichiarazione di l’inammissibilità dell’intero appello, non sussistendo alcun interesse del ricorrente a proseguire,in sede di rinvio nel giudizio impugnatorio e non essendo nella specie necessari accertamenti di fatto (Cass. SSUU 13617/2012, 9946/2009, 16871/2007, 12365/2004).

22. Le spese dei due gradi del giudizio di merito vanno dichiarate compensate.

23. Quelle relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza, alla stregua dell’esito dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione al periodo precedente il 1.7.1998. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara inammissibile l’intero appello.

Rigetta il primo motivo.

Dichiara inammissibile il terzo motivo.

Dichiara compensate le spese dei giudizi di merito.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Università di Studi di Roma La Sapienza le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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