Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22509 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. III, 28/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 28/10/2011), n.22509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1677/2007 proposto da:

GESTIONE STRALCIO (ora Liquidatoria) presso la

AUSL/(OMISSIS)

CALTANISSETTA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– ricorrente –

contro

REM RADIOLOGIA ELETTRONICA MEDICAL SNC, in persona del suo rapp.te

legale amministratore unico D.M.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato AMICO Angelo, con studio in

93100 CALTANISSETTA, Via Terranova, 7 giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata

il 09/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che la Gestione Stralcio (ora Liquidatoria) presso la AUSL n. (OMISSIS) di Caltanissetta ricorre – affidandosi ad un unitario motivo, corredato di due quesiti – per la cassazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione mobiliare del tribunale di quel capoluogo nell’espropriazione presso terzi – iscritta al n. 119/06 r.g.e. – intentata ai suoi danni dalla REM – Radiologia Elettronica Medical snc e della Banca Nazionale del Lavoro, ordinanza resa il 9.10.06 e notificata in forma esecutiva in data 26.10.06, con cui, mancata la comparizione del terzo, è stata dichiarata l’estinzione del processo e sono state liquidate le spese del creditore, senza indicazione del soggetto a cui carico erano poste;

1.2. che, notificato il ricorso al solo creditore, questi resiste con controricorso, sostenendo l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza; ma che nessuna delle parti partecipa alla pubblica udienza del 12.10.11;

1.3. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che la ricorrente sviluppa un unitario motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 632 cod. proc. civ., concludendolo coi seguenti quesiti: dica la Corte se, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., sia consentito al giudice dell’esecuzione – richiestone dal solo creditore procedente e quindi senza espresso accordo in tal senso con il debitore esecutato – dichiarare l’estinzione del giudizio ponendo la liquidazione delle spese di procedura a carico del debitore stesso; dica inoltre la Corte adita se in caso di mancata comparizione del terzo per rendere la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., il creditore che non chiede l’accertamento dell’obbligo del terzo abbia diritto al rimborso delle spese di procedura;

2.2. che la controricorrente contesta l’ammissibilità del ricorso per le modalità di notifica e perchè non rivolto avverso una sentenza; ma che il controricorso è privo di una procura speciale conferita per il giudizio di cassazione, del resto nella medesima intestazione richiamando quella – evidentemente insufficiente a margine dell’atto di citazione in primo grado: tanto che il controricorso va dichiarato inammissibile;

2.3. che non rileva la non integrità del contraddittorio per la mancata notifica del ricorso al terzo pignorato: e tanto in ossequio ai principi generali di cui a Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826, attesa la soluzione che si prospetta in ordine al ricorso: nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di una attività processuale ininfluente sull’esito del giudizio;

2.4. che si applica alla fattispecie il regime di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, applicabile – in virtù del comma 2, art. 27 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze ed altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2.3.06, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge;

2.5. che almeno una delle notifiche risulta correttamente operata alla parte, in quanto diretta destinataria processuale dell’impugnazione: sicchè può procedersi alla disamina dell’ammissibilità del ricorso;

2.6. che, peraltro, in caso di mancata indicazione del debitore della liquidazione, poichè – in conformità alla regola generale dettata dall’art. 310 cod. proc. civ., u.c. – nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto: con la conseguenza che l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, dichiarata l’estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, però, porle espressamente a carico del debitore esecutato, non avendo contenuto decisorio su diritti, non può considerarsi ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (da ultimo, v. Cass. 17 luglio 2009, n. 16711, nonchè – in motivazione – Cass. 11 febbraio 2011, n. 3465; alla conclusione opposta pervenendo, se non altro allo stato e fino ad oggi, la giurisprudenza di legittimità solo per il diverso caso di espressa individuazione del debitore come soggetto a cui carico le spese sono poste: per tutte, v. Cass. 9 novembre 2007, n. 23408);

2.7. che pertanto, benchè sia evidente che il qui impugnato provvedimento non costituisca titolo esecutivo nei confronti di chicchessia, tale doglianza non poteva essere azionata con l’impugnativa con ricorso per cassazione avverso quel provvedimento, ma – a tutto concedere – con opposizione all’esecuzione che fosse stata sulla sua base minacciata con precetto o incoata con pignoramento (opposizione quindi al giudice del merito, da concludersi con sentenza poi soggetta al regime di impugnazione ex art. 616 cod. proc. civ, via via vigente).

3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; ma l’inammissibilità del controricorso consente di non adottare alcuna pronuncia sulle spese, per l’irritualità dell’attività difensiva svolta dal controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso ed il controricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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