Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22509 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23799-2214 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA DIREZIONE REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

VARI’, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliamo in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 36, presso lo studio dell’avvocato SANTINA D’ERAMO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1600/2014 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 54/39/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettò il ricorso proposto da P.P. contro l’avviso di intimazione fondato su una cartella esattoriale emessa da Equitalia Sud per imposte dirette ed IVA per l’anno 1998.

Il ricorrente aveva dedotto che non era mai stata notificata la cartella che costituiva il presupposto della intimazione di pagamento, ma la CTP ritenne che la notificazione fosse regolarmente avvenuta poichè, come si desumeva dalla ricevuta di ritorno della raccomandata in data 31.5.2005, l’ufficiale giudiziario aveva effettuato il deposito presso la casa comunale e dello stesso atto era stata data notizia al contribuente a norma dell’art. 140 c.p.c..

Investita dall’appello del contribuente che aveva dedotto la erroneità della sentenza di primo grado poichè non risultavano rispettati i precetti normativi relativi alla notifica della cartella esattoriale ed in particolare quelli previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dall’art. 140 c.p.c., la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 1600/01/2014, depositata in data 14/3/2014, accolse l’appello e compensò fra le parti le spese, ritenendo che, in caso di irreperibilità relativa, come quello in esame, e cioè di temporanea assenza del destinatario non reperito nella sua residenza dal messo notificatore, costituisse elemento sostanziale indispensabile per il perfezionamento della notificazione la affissione alla porta della abitazione del destinatario dell’avviso di deposito presso la casa comunale, al fine di consentire al contribuente di prendere cognizione del deposito, mentre la successiva raccomandata costituiva un mero tuziorismo in favore del notificato; con la conseguenza che la nullità della notificazione si estendeva agli atti successivi.

Avverso la sentenza della CTR, non notificata, Equitalia SUD s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto spedito il 3 ottobre e ricevuto l’8 ottobre 2014, affidato ad un unico motivo.

Il contribuente si è costituito con controricorso e successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo l’Agente della Riscossione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 60, dell’art. 140 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, sostenendo che, evidentemente, pur tacendolo, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, risultante dalla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, mentre era però pacifico ed incontestato che la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio – e cioè la n. (OMISSIS) – era stata notificata nel 2005, per cui alla sua notificazione non si applicava la declaratoria sopravvenuta di illegittimità costituzionale, trattandosi di rapporto già esaurito sul quale si era formato il giudicato ovvero era decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge, poichè la cartella non era stata impugnata nel termine di 60 giorni per fare valere il relativo vizio e il successivo atto di intimazione poteva essere impugnato solo per vizi propri. In ogni caso sulla correttezza della notificazione della cartella di pagamento si sarebbe formato il giudicato – che poteva essere invocato per la prima volta anche nel giudizio di cassazione – poichè fin dal ricorso introduttivo il contribuente aveva dedotto che aveva impugnato nel 2008 davanti alla CTP un preavviso di fermo fondato su quella stessa cartella di pagamento – n. 097 2005 0202594376/000 – rilevando la mancata notifica della stessa; per cui doveva ritenersi che, quanto meno dalla notifica del preavviso di fermo, avvenuta in data 24.9.2008, il contribuente avesse avuto notizia della notifica della cartella e che, in conseguenza della sentenza n. 17/37/2011 del 14.2.2011 della CTR del Lazio, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, che aveva escluso vizi della notifica della cartella, il ricorso introduttivo del presente giudizio si appalesava inammissibile per tardività della impugnazione contro un atto non più impugnabile e divenuto definitivo prima della sentenza della Corte Costituzionale.

2. Il controricorrente, premesso che non era stata data alcuna prova della affissione all’albo pretorio dell’avviso, ha rilevato che non era stato rispettato l’art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che prevedeva la affissione dell’avviso sulla porta della abitazione per cui la notificazione era inesistente anche prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, anche perchè non era stata provata la comunicazione di avvenuta notifica.

3. Il ricorso è infondato.

4. Al di là del mancato inquadramento giuridico da parte della sentenza impugnata, che peraltro spetta al giudice anche di legittimità, la questione dedotta in causa attiene alla notifica di una cartella esattoriale, eseguita nel 2005, prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anzichè “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)”.

5. In base alla normativa vigente nel 2005 e fino alla pronuncia di incostituzionalità, la notifica della cartella esattoriale non doveva essere eseguita a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che riguardava la notifica degli accertamenti e che richiamava l’art. 140 del c.p.c., bensì nelle forme molto meno “garantite” di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che equiparavano nella sostanza la irreperibilità relativa a quella assoluta, per cui in entrambi i casi era prevista esclusivamente la affissione all’albo pretorio. Tale disciplina è stata ritenuta irragionevole dalla Corte Costituzionale quando riferita al soggetto “relativamente” irreperibile, con violazione dell’evocato art. 3 Cost.. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, la Corte Costituzionale ha ritenuto necessario pertanto, nel caso di irreperibilità “relativa” del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. Ed, a questo risultato, è pervenuta restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140 c.p.c. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), è stata consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”).

6. Ciò posto quanto all’inquadramento della questione, è del tutto pacifico in causa che nel caso in esame, la notificazione della cartella di cui si tratta, e cioè la cartella n. (OMISSIS), è avvenuta in conformità alla disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, vigente nel 2005 e quindi mediante la sola affissione all’albo comunale, senza affissione dell’avviso di deposito alla porta della casa di abitazione del contribuente il quale non ha avuto notizia della affissione, anche perchè, secondo lo stesso assunto dell’Agente della Riscossione ricorrente (pag. 2 del ricorso) neppure la raccomandata di comunicazione del deposito sarebbe pervenuta al destinatario e sarebbe stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Si tratta quindi di verificare se, come sostenuto dal ricorrente, la notifica eseguita secondo la norma vigente al tempo della notifica (poi dichiarata incostituzionale) possa essere ritenuta valida poichè relativa ad una situazione ormai stabilizzata oppure se il ricorso contro la successiva intimazione di pagamento per omessa notificazione dell’atto pregresso, a norma del D.Lgs, n. 546 del 1992, art. 19, u.c., possa fare ritenere ancora sub iudice la questione.

7. Su tale specifico punto anche il più recente orientamento giurisprudenziale di questa Code, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, in conformità con le pronunce più risalenti (Cass. 3642/2007; n. 8548/2003; n. 17184/2003) per cui “nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito”, ha ribadito che “nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto, in un caso identico a quello in esame, la invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., come prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012: v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33610 del 18/12/2019 Rv. 656398 – 01; v. ancora Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017 Rv. 644101 – 02 nel caso analogo di notifica della cartella esattoriale a cittadino italiano avente residenza all’estero, conoscibile dall’amministrazione finanziaria attraverso l’iscrizione all’AIRE eseguita nell’anno 1998, senza l’osservanza delle disposizioni dell’art. 142 c.p.c. ed in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, commi 1 e 2, e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f), nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., il cui combinato disposto è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 366 del 2007 della Corte costituzionale).

8. Non appare pertanto censurabile la decisione della C.T.R. del Lazio che ha ritenuto che nella specie la notificazione della cartella fosse invalida per mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 140 c.p.c. in caso di “irreperibile relativo”, così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2012, più volte citata, pur se successiva all’esecuzione della notificazione.

9. Quanto poi al giudicato esterno invocato in sede di ricorso per cassazione da parte di Equitalia SUD, si richiamo l’indirizzo di questa Sezione per cui il giudicato cosiddetto esterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purchè, però, esso, si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (v. Cass. Sez. Sez. 5 -, Sentenza n. 24531 del 18/10/2017 Rv. 645913 – 01), mentre nel caso in esame il giudicato si sarebbe formato nel 2011 e quindi ben prima della iscrizione della causa in appello. In ogni caso non appare prospettabile la tesi del giudicato esterno poichè l’agente della riscossione ha addotto che la cartella di pagamento su cui si sarebbe formato il giudicato sarebbe stata la n. (OMISSIS), che non è quella impugnata nel presente giudizio.

10. Il ricorso di Equitalia va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7,000,00, oltre a spese forfetarie, IVA e Cpa. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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