Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22509 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 09/09/2019), n.22509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13358-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo STUDIO LICCARDO LANDOLFI & ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dall’avvocato TOMMASO MAGLIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8719/26/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da M.R. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), era stato rettificato il reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2011, con conseguente applicazione di maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA. La CTR, dopo aver osservato che “il giudizio di gravame si incentra, come da volontà di parte appellante, esclusivamente sull’assunta nullità dell’avviso di accertamento a cagione della sua carente motivazione, dovendosi, pertanto, ritenere abbandonati i restanti motivi di doglianza”, riteneva infondate le censure mosse in merito alla motivazione dell’atto impugnato.

Avverso la decisione, con atto del 17 aprile 2018, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e 56, degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 111 Cost.; omessa pronuncia, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5). Sostiene che la CTR aveva ritenuto abbandonati i motivi di doglianza diversi dalla contestata carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, facendo erroneamente implicita applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, che invece si riferiva all’appellato e non all’appellante.

Il motivo è infondato.

Risulta della motivazione della sentenza di primo grado, trascritta alle pagg. 9 e 10 del controricorso, che la CTP, oltre ad esaminare il motivo di censura concernente la motivazione dell’atto impugnato, ha affrontato il merito della controversia, osservando che le incongruenze riscontrate, sia in sede di verifica fiscale, sia con l’avviso di accertamento, rappresentano elementi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., respingendo, consequenzialmente, le eccezioni della contribuente.

Resta così smentito l’assunto della ricorrente, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe pronunciato solo sul motivo di doglianza relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento, con la conseguenza che la CTR avrebbe fatto erroneamente implicita applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, norma che si riferiva all’appellato e non all’appellante.

Nell’atto di appello, rubricato “ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA PER MANCATA PUNTUALE PRONUNCIA SULLE ECCEZIONI PROPOSTE DAL RICORRENTE”, nella parte trascritta in ricorso, si legge: “la ricorrente ha manifestato diversi profili di illegittimità dinanzi al primo giudice, uno solo dei quali è stato esaminato e disatteso con la sentenza qui appellata, senza una sufficiente e completa motivazione, mentre altri motivi di doglianza avanzati non sono stati esaminati dal primo giudice”.

E’ di tutta evidenza che la censura della sentenza appellata, formulata nei termini suddetti, si presenta priva di specificità in relazione ai motivi diversi da quello concernente il difetto di motivazione dell’atto impugnato, risolvendosi nella sostanziale acquiescenza al decisum sul punto del giudice di primo grado. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e ss., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell’art. 139 e ss. c.p.c., dell’art. 2700 c.c.; errata percezione e interpretazione della causa petendi e del petitum – contraddittorietà e imprecisione della motivazione su punti essenziali della controversia discussi tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto legittima la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento sul rilievo che il p.v.c. era stato notificato alla contribuente, che lo aveva sottoscritto, e che l’Agenzia delle entrate aveva legittimamente recepito il contenuto di tale processo verbale.

Il motivo è infondato, essendosi la CTR è espressa in modo conforme ai principi di diritto più volte ribaditi da questa Corte in tema di motivazione per relationem degli atti tributari: tra le tante, Cass. n. 407 del 2015, secondo cui la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 10, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione; Cass. n. 2262 del 2018, che ha affermato che la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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