Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22509 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18189/2015 proposto da:

L.G., erede del signor L.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO FIORENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO

NASUTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RUBOLINO FRASCHERELLI LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, che la rappresenta e

difende l’Avvocato Calvaresi Pericle e Giuseppe Farrauta, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

contro

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANFRANCO NASUTI, giusta procura speciale a

margine del controricorso incidentale;

– controricorrente incidentale –

nonchè

L.F., L.M., LU.GE. (n. (OMISSIS)) e

LU.GE. (n. (OMISSIS))

– intimate –

avverso la sentenza n. 738/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Francesco De Giorgio per delega dell’Avvocato

Pericle Cavaresi difensore del controricorrente che si riporta alla

memoria.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. Proposto da R.L. tempestivo gravarne avverso la sentenza del Tribunale di Savona con cui era stata rigettata la sua domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti a causa del reato di calunnia definitivamente accertato in sede penale a carico di L.C., la Corte di Appello ha confermato il rigetto della domanda, accogliendo tuttavia la doglianza relativa al regolamento delle spese di lite e disponendo pertanto la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale (proposto da Gerardo Lucia in qualità di erede accettante con beneficio di inventario l’eredità di L.C.), si censura la disposta compensazione -sotto il profilo della violazione degli artT. 91 e 92 c.p.c. – assumendosi che il principio della soccombenza avrebbe comportato la condanna della R. e che la compensazione delle spese era stata disposta senza “adeguato) supporto) motivazionale”.

2.1. Il motivo è infondato giacchè non è stato violato il limite implicito nell’art. 91 c.p.c., costituito dall’impossibilità di porre le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e – per altro verso – la statuizione di compensazione ha trovato adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale complessivo della decisione, ove si è dato atto dell’esistenza del disturbo psichico e – al tempo stesso – della mancanza di elementi che consentissero) di ritenere “con certezza” che il quadro psicopatologico fosse riferibile alla condotta calunniosa, evidenziandosi pertanto una situazione di dubbio sull’esistenza del nesso eziologico che, pur comportando il rigetto della domanda, poteva ben giustificare la compensazione delle spese nel regime dell’art. 92 c.p.c., anteriore all’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 6970/2009, Cass. n. 24531/2010 e Cass. n. 1997/2015).

3. Col ricorso incidentale (articolato in tre motivi dedotti ex art. 360 c.p.c., n. 3), la R. si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria (rilevando che la Corte aveva considerato esclusivamente il danno biologico-psichico anzichè il complessivo danno non patrimoniale derivante dal reato e, per di più, aveva fondato la decisione su una c.t.u. lacunosa) e della compensazione delle spese, rilevando che – una volta accolta la domanda risarcitoria – esse avrebbero dovuto gravare sul Lucia (e i suoi eredi).

3.1. Il primo motivo non è pertinente alla ratio della decisione impugnata, che è totalmente incentrata sull’esame del pregiudizio di natura psichica che la R. ha lamentato di aver subito in conseguenza della calunnia; nè, d’altra parte, la ricorrente ha fornito – in ossequio all’onere di autosufficienza – elementi idonei a comprovare che la stessa avesse allegato profili ulteriori di danno non patrimoniale erroneamente disattesi dalla Corte.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto volto a veicolare -tramite la deduzione dell’error in iure – una non consentita richiesta di riesame del materiale istruttorio, segnatamente in punto di non attendibilità delle due c.t.u..

3.3. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile in quanto postula la violazione degli artt. 91 e 9.2 c.p.c., sul presupposto dell’ipotetico accoglimento dei primi due motivi.

4. Si propone pertanto il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione delle spese”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con compensazione delle spese di lite.

Trattandosi di ricorsi proposti successivamente al 30.1.2013, ricorrono) le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente – per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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